N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1998

                                N. 213
  Ordinanza emessa il 14 dicembre 1998 dal tribunale  di  sorveglianza
 di  Roma  nel  procedimento  di  sorveglianza  nei confronti di Rizzi
 Daniele
 Ordinamento penitenziario -  Misure  alternative  alla  detenzione  -
    Condannati  per  determinati  delitti  -  Affidamento  in prova al
    servizio sociale - Concessione, in  assenza  dei  requisiti  della
    condotta collaborativa o dell'inesigibilita' della collaborazione,
    nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore del
    decreto-legge   n.   306/1992,   abbiano  raggiunto  un  grado  di
    rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia
    stata accertata la sussistenza  di  collegamenti  attuali  con  la
    criminalita'  organizzata  -  Mancata  previsione  - Disparita' di
    trattamento tra condannati - Lesione del principio della finalita'
    rieducativa della pena.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  chiamato
 all'udienza del 14 dicembre 1998, instaurato ai sensi degli artt.  47
 e  54, o.p. 666 e 678 c.p.p. nei confronti di Rizzi Daniele nato a S.
 Arcangelo di Romagna 25  aprile  1962,  detenuto  in  relazione  alla
 sentenza  19 marzo 1986 della Corte di appello L'Aquila a. 22 (di cui
 condonato)  per  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione   e
 violazione  della  legge  sulle armi. Dec. pena 15 aprile 1983; scad.
 pena: 17 settembre 2000.
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;
                             O s s e r v a
   In ordine all'istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale
 formulata  dal  Rizzi  si  pone  in  via  preliminare  un problema di
 ammissibilita' dell'istanza in quanto il detenuto  sta  espiando  una
 condanna  per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
 Al riguardo occorre premettere che nel  caso  di  specie,  come  gia'
 accertato  da  questo  tribunale  con  ordinanza  23 giugno 1995, non
 sussiste ne' il requisito dell'utile collaborazione, ne'  le  ipotesi
 di  "impossibilita'" o "inesigibilita'" della condotta collaborativa,
 di  cui  alle  sentenze  nn.   357/1994   e   68/1995   della   Corte
 costituzionale.
    Va  altresi'  premesso che il Rizzi, il quale dall'88 usufruiva di
 permessi premio interrotti a seguito dell'entrata in vigore del d.-l.
 n. 306/1992, venne  riammesso  a  tale  esperienza  trattamentale  in
 virtu' della sentenza n. 504/1995 della Corte costituzionale.
   Inoltre,  a seguito di istanza di semiliberta' formulata dal Rizzi,
 questo tribunale, con  ordinanza  24  settembre  1996,  sollevava  la
 questione  di costituzionalita' dell'art. 4-bis o.p., con riferimento
 agli artt.  27, comma 3 e 25, comma 2. In tale occasione il tribunale
 rilevava infatti come, nonostante l'iter trattamentale  del  detenuto
 fosse   connotato   da  fattiva  adesione  all'opera  rieducativa  ed
 emergesse dalle informazioni trasmesse dal C.P.O.S.P. l'insussistenza
 di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, la  mancanza
 dei requisiti di cui all'art. 4-bis, quale risultante dall'intervento
 delle  sentenze  della  Corte costituzionale, impediva l'accesso alla
 misura  alternativa  richiesta  -   costituente   naturale   sviluppo
 dell'esperienza   dei  permessi  premio  -,  cosi'  determinando  una
 regressione incolpevole del trattamento rieducativo.
   La Corte costituzionale, con sentenza 16  dicembre  1997,  n.  445,
 dichiarava  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, legge n.
 354/1975, "nella parte in cui non  prevede  che  il  beneficio  della
 semiliberta'  possa essere concesso nei confronti dei condannati che,
 prima dell'entrata in vigore dell'art.  15,  comma  1,  del  d.-l.  8
 giugno  1992, n. 306, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione
 adeguato al beneficio richiesto e per i quali non  sia  accertata  la
 sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.
   A  seguito  di  tale  pronuncia, questo tribunale, con ordinanza 25
 febbraio 1998, ammetteva il Rizzi alla semiliberta'. Anche nel  corso
 dell'esecuzione  della misura alternativa il detenuto, come si evince
 dalle relazioni trasmesse dal carcere e  dal  C.S.S.A.  di  Roma,  ha
 dimostrato    di    aver   raggiunto   un   apprezzabile   grado   di
 risocializzazione,  attenendosi  scrupolosamente  alle   prescrizioni
 impostegli con il programma di trattamento ed espletando con senso di
 responsabilita'  l'attivita'  lavorativa a cui e' preposto. Pertanto,
 alla luce della positiva evoluzione trattamentale, non vi  e'  dubbio
 che  il  Rizzi  abbia ormai raggiunto un livello di risocializzazione
 pienamente adeguato alla invocata misura alternativa dell'affidamento
 in prova, che di tale evoluzione costituirebbe il naturale sviluppo.
   Sennonche' ad avviso del Collegio, diversamente da quanto sostenuto
 dalla difesa del detenuto, non puo' applicarsi al caso di  specie  la
 sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata. Detta pronuncia
 si  riferisce  infatti,  coerentemente  con  il  petitum,  alla  sola
 semiliberta'.
   Il contenuto della motivazione della sentenza  n.  445/1997,  nella
 parte  in  cui  riguarda in via generale gli altri "istituti previsti
 dall'ordinamento penitenziario" non e' altro che  un  obiter  dictum.
 Pertanto   tale   principio,   pur   rivestendo  un  indubbio  valore
 dottrinale, non  puo'  incidere  sul  sistema  che  vede  intatta  la
 disposizione  normativa  di cui all'art. 4-bis collegato con la norma
 contenuta nell'art.  47 o.p. Ne' sembra possibile  estendere  in  via
 analogica la norma di cui all'art. 4-bis, cosi' come risultante dalla
 decisione  della  Corte costituzionale, all'istituto dell'affidamento
 in  prova,  trattandosi  di   misura   alternativa   piu'   ampia   e
 strutturalmente  diversa  dalla semiliberta', in relazione alla quale
 permane il divieto espresso, in assenza dei requisiti di una condotta
 collaborativa o dell'inesigibilita' della collaborazione,  introdotto
 dal legislatore con il d.-l. n.  306/1992.
   La  norma  cosi' come va applicata, interrompendo la progressivita'
 del trattamento senza che vi sia una giustificazione derivante da una
 condotta  colpevole  del  condannato  o  da   collegamenti   con   la
 criminalita'   organizzata,   e'   pero'   di   dubbia   legittimita'
 costituzionale, proprio alla luce  delle  affermazioni  svolte  dalla
 Corte   costituzionale,   che   non  sembra  possano  ragionevolmente
 limitarsi alla sola semiliberta'.   Invero nella citata  sentenza  la
 Corte,  ribadendo  principi  gia'  espressi  in  precedenza,  con  le
 pronunce nn. 306/1993 e 504/1995,  ha  nuovamente  affermato  che  il
 trattamento  rieducativo  non  puo'  subire interruzioni quando, gia'
 all'epoca dell'entrata in vigore della  normativa  restrittiva,  esso
 fosse caratterizzato da "adesioni comportamentali in se' sintomatiche
 di un percorso rieducativo difficilmente regredibile".
   Tali  argomentazioni, affrontate in materia di permessi premio e di
 semiliberta', valgono anche per l'ulteriore progresso nel trattamento
 scaturente dall'ammissione  del  condannato  meritevole  alla  misura
 alternativa  dell'affidamento  in  prova, in relazione alla quale, la
 preclusione contenuta nell'art. 4-bis o.p.,  configura,  quindi,  una
 violazione  del  principio costituzionale della finalita' rieducativa
 della pena, di cui all'art.  27,    comma  3,  ed  una  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  ai sensi dell'art. 3 della Costituzione,
 rispetto a chi si  trova  a  fruire  delle  misure  alternative  alla
 detenzione unicamente perche' la data del provvedimento concessivo e'
 anteriore alla entrata in vigore della norma in discorso.
   Deve  pertanto  sollevarsi, in quanto rilevante nel caso di specie,
 siccome e' precluso al Rizzi  di  accedere  alla  piu'  ampia  misura
 alternativa   dell'affidamento   in   prova,   e  non  manifestamente
 infondata, la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 4-bis  o.p.  in  relazione  all'art.  47,  con riferimento alle norme
 contenute negli artt. 27,
  comma 3 e 3, della Costituzione.
                                P.Q.M.
   Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni  di
 legittimita'  cotituzionale  dell'art.  4-bis della legge n. 354/1975
 con riferimento agli artt. 27, comma 3 e 3, della Costituzione;
   Sospende il procedimento di sorveglianza  di  cui  in  intestazione
 relativo all'istanza di semiliberta' proposta da Rizzi Daniele;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
 decisione in merito alle questioni sollevate.
   Manda  alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le
 forme di pubblicita' previste dall'art. 23 della citata legge.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio, 14 dicembre 1998.
                       Il presidente est.: Longo
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