N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1996- 30 marzo 1999
N. 220 Ordinanza emessa il 26 giugno 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1999) dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Boscaro Andrea Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e con il pagamento dell'oblazione - Inapplicabilita' ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell'impugnato d.lgs. n. 758/1994 - Disparita' di trattamento. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 21-4-1999 )
IL PRETORE Nel procedimento penale n. 9571/93 r.g.n.r. - 1831/94 r.g. mod. 23, pendente nei confronti del sig. Andrea Boscaro, imputato dei reati di cui agli artt. 41, 44, 45 d.-l. n. 277/1991, reati accertati in data 10 giugno 1993 in Venezia-Murano; Rilevato 1. - Che il sig. Boscaro e' imputato, dei reati suindicati per avere - nella sua qualita di legale rappresentante della ditta "Salviati S.r.l." - asseritamente violato la disciplina prevista in materia di prevenzione e igiene sul lavoro relativamente ai rischi connessi alla esposizione dei lavoratori al rumore. 2. - Che la normativa che interessa il presente procedimento e' stata, di recete, innovata dal decreto legislativo n. 758/1994 - entrato in vigore a partire dal 26 aprile 1995 - il quale ha, sostanzialmente, ridefinito l'intero sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro; in particolare detta normativa ha, da un lato introdotto nuovi meccanismi estintivi delle contravvenzioni accertate dall'organo di vigilanza; dall'altro, mantenuto la sanzione penale - prevedendo per tutte le contravvenzioni del settore la pena alternativa dell'arresto e della ammenda - solo per le inosservanze ritenute direttamente incidenti sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori, trasformando in illeciti amministrativi una serie di violazioni ritenute "minori". 3. - Che le norme rilevanti ai fini delle problematiche connesse al presente procedimento sono: a) l'art. 19, a mente del quale la disciplina introdotta con il decreto, si applica anche ai "reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o della ammenda in base alle norme indicate nell'allegato 1", il quale prevede anche i reati contestati all'imputato; b) gli artt. 20 e 21 che prevedono una particolare procedura - successiva all'intervento con cui l'organo di vigilanza abbia accertato una contravvenzione - in virtu' della quale viene impartita al contravventore una apposita prescrizione con la fissazione di un ternime per la regolarizzazione, all'esito della quale e' ammessa la definizione, in via amministrativa, della controversia, mediante il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; c) l'art. 24 il quale prevede che "la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art 21", e che - ove l'adempimento intervenga in un tempo superiore a quello previsto dalla prescrizione, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione accertata avvenga secondo modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza - in ogni caso e' possibile l'applicazione dell'istituto della oblazione speciale, di cui all'art. 162-bis c.p., con espressa previsione che, in tale caso, "la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo della ammenda stabilita per la contravvenzione commessa"; d) l'art. 25, il quale contiene una norma di coordinamento secondo cui la disciplina ora ricordata non si applica "ai procedimenti in corso alla data in vigore del presente decreto". 4. - Che - come rilevato dalla difesa ed emerso agli atti del dibattimento - a seguito dell'accertamento delle contravvenzioni contestate nel capo di imputazione, sono state completamente adempiute le prescrizioni che erano state imposte dall'organo di vigilanza in sede di diffida, concernenti, in particolare: a) la necessita' di sottoporre i lavoratori alle periodiche visite mediche; b) la necessita' di assolvere all'obbligo di informazione sulla questione della esposizione al rumore dei lavoratori dipendenti; c) la necessita' di adeguare i locali della azienda mediante adozione di un impianto volto a ridurre il livello di rumorosita' del reparto moleria della vetreria. 5. - Che, infatti, e' stato documentalmente provato che: a) come risulta da comunicazione del 29 luglio 1993, a partire dal luglio dello stesso anno, tutti i lavoratori sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari obbligatori; b) come risulta dal verbale di assemblea della societa' del 4 febbraio 1994, tutti i lavoratori sono stati resi edotti delle problematiche connesse alla esposizione al rumore, in relazione a quanto previsto dal d.-l. n. 277/1991. c) come comprovato dal progetto di ristrutturazione dell'azienda e dalla documentazione afferente il relativo pagamento, i locali della ditta Salviati sono stati integralmente sottoposti ad un intervento di bonifica acustica, volta a eliminare o comunque ridurre il livello di rumorosita' nei limiti consentiti dalla legge, mediante confinamento e/o assorbimento della moleria. 6. - Che, conseguentemente, e' evidente che, sin dal 1994, la azienda rappresentata dall'imputato si e' adeguata alle prescrizioni imposte dallo Spisal, ponendo in essere quel "ravvedimento operoso" cui e' ricollegata, nella disciplina prevista dal d.-l. n. 758/l994, la facolta' di ottenere l'estinzione del reato contestato mediante il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione rilevata. 7. - Che, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'art. 25 del decreto, sopra ricordato, tale facolta' e' preclusa all'imputato Boscaro, atteso che il presente procedimento penale era gia' sorto quando e' entrata in vigore la nuova normativa. 8. - Che a tale proposito la difesa ha giustamente fatto rilevare come - secondo la normativa precedentemente vigente ed applicabile al caso di specie - il sig. Boscaro avrebbe facolta' di accedere all'istituto della oblazione ex art. 162 c.p. che prevede, come noto, l'estinzione del reato a seguito del pagamento di un terzo del massimo della ammenda, mentre, invece - ove fosse applicabile la nuova disciplina normativa, all'imputato sarebbe consentito di ottenere l'estinzione del reato tramite il pagamento di somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista; 9. - Che, conseguentemente, appare condivisibile l'assunto della difesa secondo cui, risultando di tutta evidenza che all'imputato, per effetto della norma di esclusione di cui all'art. 25 citato, viene preclusa l'applicazione di una norma piu' favorevole, non pare possa dubitarsi che la disciplina della norma medesima - laddove esclude la applicabilita' della normativa introdotta con tale decreto ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo - si presti a evidenti censure di legittimita' costituzionale in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. 10. - Che, infatti, per effetto di quella disposizione vi e' una illogica disparita' di trattamento e discriminazione - che appare priva di qualsivoglia giustificazione razionale - rispetto a situazioni assolutamente analoghe atteso che, il contravventore che abbia adempiuto alle prescrizioni impostegli dall'organo di vigilanza o comunque eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato, e' ammesso a godere di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del momento in cui (prima o dopo l'entrata in vigore del d.-lgs. n. 758/1994) si e' aperto a suo carico il procedimento penale. 11. - Che una tale disparita' di trattamento appare a questo giudicante, illogica ed irrazionale, soprattutto ove si consideri che, il giudizio sulla razionalita' di una certa disciplina deve essere, come noto, valutato, oltre che in relazione alla posizione formale di chi ne e' destinatario, anche in relazione alla funzione e allo scopo cui essa disciplina e' preordinata. 12. - Che sotto quest'ultimo profilo, la normativa introdotta con d.-lgs. n. 758/1994 e' stata voluta dal legislatore allo scopo di assicurare un efficace quadro di prevenzione a tutela dei lavoratori e, in particolar modo, al fine di garantire, sul luogo del lavoro, delle condizioni psicofisiche ottimali del lavoratore e della sicurezza del lavoro in genere, cosi' come risulta, pacificamente, dai principi stabiliti nella legge delega. 13. - Che, allora, se la funzione e lo scopo che la normativa ha inteso perseguire sono questi - come appare indubitabile - pare a questo giudice essere assolutamente ingiustificato ed illogico - sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - escludere dalla possibilita' di accedere ad una procedura che consente la estinzione del reato a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle precedentemente vigenti, proprio colui che con la sua condotta ha realizzato esattamente lo scopo della nuova normativa, adeguandosi integralmente alle prescrizioni imposte dalla autorita' di vigilanza e creando, conseguentemente, una situazione idonea a salvaguardare le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sicurezza delle attivita' lavorative nei locali della sua azienda. 14. - Che la problematica dedotta risulta attinente e rilevante nel caso di specie perche', come sopra riferito, ancor prima dell'entrata in vigore del d.-lgs. n. 758/1994, l'imputato aveva adempiuto a tutte quelle prescrizioni impostegli, realizzando, quindi, le condizioni cui nella normativa sopravvenuta e' ricollegato il trattamento sanzionatorio piu' favorevole. 15. - Che, pertanto, la questione di incostituzionalita' dell'art. 25 d.-lgs. n. 758/1994 cosi' come prospettata a questo giudicante dalla difesa in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata e di evidente rilevanza nella presente controversia, con la conseguente necessita' di una verifica da parte della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.-lgs. n. 758/1994 nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti gia' iniziati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo - ove le prescrizioni impartite dalla Autorita' preposta alla vigilanza in sede di diffida amministrativa siano state osservate o, comunque, eliminate le conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione contestata - l'imputato non sia ammesso alla oblazione mediante il pagamento della quarta parte del massimo della ammenda, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.-lgs. n. 758/1994; Ordina la sospensione del presente giudizio; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 26 giugno 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 99C0373