N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1996- 30 marzo 1999

                                N. 220
  Ordinanza   emessa   il   26   giugno  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  30  marzo  1999)  dal  pretore  di  Venezia   nel
 procedimento penale a carico di Boscaro Andrea
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Estinzione  del  reato  con   l'adempimento   della   prescrizione
    impartita  dall'organo  di  vigilanza nel termine fissato e con il
    pagamento dell'oblazione -  Inapplicabilita'  ai  procedimenti  in
    corso  alla  data  di  entrata  in vigore dell'impugnato d.lgs. n.
    758/1994 - Disparita' di trattamento.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25).
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                              IL PRETORE
   Nel procedimento penale n. 9571/93 r.g.n.r.  -  1831/94  r.g.  mod.
 23,  pendente  nei  confronti  del  sig. Andrea Boscaro, imputato dei
 reati di cui agli artt. 41, 44, 45 d.-l. n. 277/1991, reati accertati
 in data 10 giugno 1993 in Venezia-Murano;
                               Rilevato
   1. - Che il sig. Boscaro e'  imputato,  dei  reati  suindicati  per
 avere  -  nella  sua  qualita  di  legale  rappresentante della ditta
 "Salviati S.r.l." - asseritamente violato la disciplina  prevista  in
 materia  di  prevenzione  e igiene sul lavoro relativamente ai rischi
 connessi alla esposizione dei lavoratori al rumore.
   2. - Che la normativa che interessa  il  presente  procedimento  e'
 stata,  di  recete,  innovata  dal  decreto legislativo n. 758/1994 -
 entrato in vigore a partire  dal  26  aprile  1995  -  il  quale  ha,
 sostanzialmente, ridefinito l'intero sistema sanzionatorio in materia
 di  sicurezza e igiene del lavoro; in particolare detta normativa ha,
 da   un   lato   introdotto   nuovi   meccanismi   estintivi    delle
 contravvenzioni   accertate  dall'organo  di  vigilanza;  dall'altro,
 mantenuto  la   sanzione   penale   -   prevedendo   per   tutte   le
 contravvenzioni  del settore la pena alternativa dell'arresto e della
 ammenda - solo per le inosservanze  ritenute  direttamente  incidenti
 sulle   condizioni   psicofisiche  dei  lavoratori,  trasformando  in
 illeciti amministrativi una serie di violazioni ritenute "minori".
   3. - Che le norme rilevanti ai fini delle problematiche connesse al
 presente procedimento sono:
     a) l'art. 19, a mente del quale la disciplina introdotta  con  il
 decreto,  si applica anche ai "reati in materia di sicurezza e igiene
 del lavoro puniti  con  la  pena  alternativa  dell'arresto  o  della
 ammenda  in  base  alle  norme  indicate  nell'allegato  1", il quale
 prevede anche i reati contestati all'imputato;
     b) gli artt. 20 e 21 che prevedono una  particolare  procedura  -
 successiva   all'intervento  con  cui  l'organo  di  vigilanza  abbia
 accertato una contravvenzione - in virtu' della quale viene impartita
 al contravventore una apposita prescrizione con la fissazione  di  un
 ternime  per la regolarizzazione, all'esito della quale e' ammessa la
 definizione, in via amministrativa, della controversia,  mediante  il
 pagamento  di  una  somma  pari  al  quarto  del massimo dell'ammenda
 stabilita per la contravvenzione commessa;
     c) l'art. 24 il quale prevede che "la contravvenzione si estingue
 se il contravventore adempie alla prescrizione impartita  dall'organo
 di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
 dall'art  21",  e  che  -  ove  l'adempimento  intervenga in un tempo
 superiore a quello previsto dalla prescrizione, ovvero l'eliminazione
 delle  conseguenze  dannose  e/o  pericolose  della   contravvenzione
 accertata  avvenga  secondo  modalita'  diverse  da  quelle  indicate
 dall'organo di vigilanza - in ogni caso e'  possibile  l'applicazione
 dell'istituto della oblazione speciale, di cui all'art. 162-bis c.p.,
 con  espressa  previsione  che, in tale caso, "la somma da versare e'
 ridotta  al  quarto  del  massimo  della  ammenda  stabilita  per  la
 contravvenzione commessa";
     d)  l'art.  25,  il  quale  contiene  una  norma di coordinamento
 secondo  cui  la  disciplina  ora  ricordata  non  si   applica   "ai
 procedimenti in corso alla data in vigore del presente decreto".
   4.  -  Che  -  come  rilevato  dalla difesa ed emerso agli atti del
 dibattimento -  a  seguito  dell'accertamento  delle  contravvenzioni
 contestate   nel   capo  di  imputazione,  sono  state  completamente
 adempiute le prescrizioni che  erano  state  imposte  dall'organo  di
 vigilanza in sede di diffida, concernenti, in particolare:
     a)  la  necessita'  di  sottoporre  i  lavoratori alle periodiche
 visite mediche;
     b) la necessita' di assolvere all'obbligo di  informazione  sulla
 questione della esposizione al rumore dei lavoratori dipendenti;
     c)  la  necessita'  di  adeguare  i locali della azienda mediante
 adozione di un impianto volto a ridurre il livello di rumorosita' del
 reparto moleria della vetreria.
   5. - Che, infatti, e' stato documentalmente provato che:
     a) come risulta da comunicazione del 29 luglio  1993,  a  partire
 dal   luglio  dello  stesso  anno,  tutti  i  lavoratori  sono  stati
 sottoposti agli accertamenti sanitari obbligatori;
     b) come risulta dal verbale di assemblea  della  societa'  del  4
 febbraio  1994,  tutti  i  lavoratori  sono  stati  resi edotti delle
 problematiche connesse alla esposizione al  rumore,  in  relazione  a
 quanto previsto dal d.-l. n. 277/1991.
     c)  come comprovato dal progetto di ristrutturazione dell'azienda
 e dalla documentazione afferente  il  relativo  pagamento,  i  locali
 della  ditta  Salviati  sono  stati  integralmente  sottoposti  ad un
 intervento di bonifica acustica, volta a eliminare o comunque ridurre
 il livello di rumorosita' nei limiti consentiti dalla legge, mediante
 confinamento e/o assorbimento della moleria.
   6. - Che, conseguentemente, e'  evidente  che,  sin  dal  1994,  la
 azienda  rappresentata dall'imputato si e' adeguata alle prescrizioni
 imposte dallo Spisal, ponendo in essere quel  "ravvedimento  operoso"
 cui  e' ricollegata, nella disciplina prevista dal d.-l. n. 758/l994,
 la facolta' di ottenere l'estinzione del reato contestato mediante il
 pagamento di una  somma  pari  al  quarto  del  massimo  dell'ammenda
 prevista per la contravvenzione rilevata.
   7. - Che, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'art. 25 del
 decreto,  sopra  ricordato,  tale  facolta'  e' preclusa all'imputato
 Boscaro, atteso che il presente procedimento penale  era  gia'  sorto
 quando e' entrata in vigore la nuova normativa.
   8.  -  Che a tale proposito la difesa ha giustamente fatto rilevare
 come - secondo la normativa precedentemente vigente ed applicabile al
 caso di specie  -  il  sig.  Boscaro  avrebbe  facolta'  di  accedere
 all'istituto della oblazione ex art. 162 c.p. che prevede, come noto,
 l'estinzione  del  reato  a  seguito  del  pagamento  di un terzo del
 massimo della ammenda, mentre, invece  -  ove  fosse  applicabile  la
 nuova   disciplina  normativa,  all'imputato  sarebbe  consentito  di
 ottenere l'estinzione del reato tramite il pagamento di somma pari ad
 un quarto del massimo dell'ammenda prevista;
   9.  -  Che,  conseguentemente, appare condivisibile l'assunto della
 difesa secondo cui, risultando di tutta  evidenza  che  all'imputato,
 per  effetto  della  norma  di  esclusione di cui all'art. 25 citato,
 viene preclusa l'applicazione di una norma piu' favorevole, non  pare
 possa  dubitarsi  che  la  disciplina  della norma medesima - laddove
 esclude la applicabilita' della normativa introdotta con tale decreto
 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  del  decreto
 medesimo   -   si   presti   a   evidenti   censure  di  legittimita'
 costituzionale in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della
 Costituzione.
   10. - Che, infatti, per effetto di quella disposizione  vi  e'  una
 illogica  disparita'  di  trattamento  e discriminazione - che appare
 priva  di  qualsivoglia  giustificazione  razionale  -   rispetto   a
 situazioni  assolutamente  analoghe atteso che, il contravventore che
 abbia adempiuto alle prescrizioni impostegli dall'organo di vigilanza
 o comunque eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato,
 e' ammesso a godere di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda
 del momento in cui (prima o dopo l'entrata in vigore del  d.-lgs.  n.
 758/1994) si e' aperto a suo carico il procedimento penale.
   11.  -  Che  una  tale  disparita'  di  trattamento appare a questo
 giudicante, illogica ed irrazionale,  soprattutto  ove  si  consideri
 che,  il  giudizio  sulla  razionalita'  di una certa disciplina deve
 essere, come noto, valutato, oltre che in  relazione  alla  posizione
 formale di chi ne e' destinatario, anche in relazione alla funzione e
 allo scopo cui essa disciplina e' preordinata.
   12.  -  Che sotto quest'ultimo profilo, la normativa introdotta con
 d.-lgs. n. 758/1994 e' stata voluta dal  legislatore  allo  scopo  di
 assicurare  un efficace quadro di prevenzione a tutela dei lavoratori
 e, in particolar modo, al fine di garantire, sul  luogo  del  lavoro,
 delle   condizioni  psicofisiche  ottimali  del  lavoratore  e  della
 sicurezza del lavoro in genere, cosi'  come  risulta,  pacificamente,
 dai principi stabiliti nella legge delega.
   13.  -  Che,  allora, se la funzione e lo scopo che la normativa ha
 inteso perseguire sono questi - come appare  indubitabile  -  pare  a
 questo  giudice  essere  assolutamente  ingiustificato  ed illogico -
 sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
 Costituzione -  escludere  dalla  possibilita'  di  accedere  ad  una
 procedura  che  consente  la  estinzione  del reato a condizioni piu'
 favorevoli rispetto a quelle precedentemente vigenti,  proprio  colui
 che  con  la  sua  condotta  ha realizzato esattamente lo scopo della
 nuova normativa, adeguandosi integralmente alle prescrizioni  imposte
 dalla   autorita'  di  vigilanza  e  creando,  conseguentemente,  una
 situazione idonea a  salvaguardare  le  condizioni  psicofisiche  del
 lavoratore e la sicurezza delle attivita' lavorative nei locali della
 sua azienda.
   14. - Che la problematica dedotta risulta attinente e rilevante nel
 caso di specie perche', come sopra riferito, ancor prima dell'entrata
 in vigore del d.-lgs. n. 758/1994, l'imputato aveva adempiuto a tutte
 quelle  prescrizioni  impostegli,  realizzando, quindi, le condizioni
 cui  nella  normativa  sopravvenuta  e'  ricollegato  il  trattamento
 sanzionatorio piu' favorevole.
   15.  - Che, pertanto, la questione di incostituzionalita' dell'art.
 25 d.-lgs. n. 758/1994 cosi' come  prospettata  a  questo  giudicante
 dalla  difesa  in  relazione all'art. 3 della Costituzione appare non
 manifestamente infondata  e  di  evidente  rilevanza  nella  presente
 controversia,  con la conseguente necessita' di una verifica da parte
 della Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.-lgs.  n.  758/1994  nella
 parte  in  cui  non  prevede che, nei procedimenti gia' iniziati alla
 data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  -  ove   le
 prescrizioni  impartite  dalla  Autorita'  preposta alla vigilanza in
 sede di diffida amministrativa siano  state  osservate  o,  comunque,
 eliminate le conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione
 contestata  -  l'imputato  non sia ammesso alla oblazione mediante il
 pagamento della quarta  parte  del  massimo  della  ammenda,  secondo
 quanto previsto dall'art. 24 d.-lgs.  n. 758/1994;
   Ordina la sospensione del presente giudizio;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata,   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
 comunicata al Presidente della Camera dei deputati  e  al  Presidente
 del Senato della Repubblica.
     Venezia, addi' 26 giugno 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 99C0373