N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1998- 31 marzo 1999

                                N. 226
  Ordinanza   emessa   il   29   giugno  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  31  marzo  1999)  dalla  Commissione   tributaria
 provinciale  di  Padova  sul ricorso proposto da Tierre s.r.l. contro
 l'Ufficio II.DD. di Padova ed altra
 Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) -  Liquidazione
    delle  imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti
    - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per  l'attivazione
    della   relativa  procedura  -  Qualificazione  di  tale  termine,
    mediante norma interpretativa, come ordinatorio,  non  comportante
    decadenza  - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del
    diritto di difesa - Violazione  del  principio  di  imparzialita',
    efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 98).
(GU n.17 del 28-4-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 3472/96 depositato
 il 14 novembre 1996, avverso cartella pagamento n. 515626599 -  Irpeg
 + Ilor, 1991 contro Imposte dirette di Padova da Tierre S.r.l. legale
 rappresentante Tiso Aldo, residente a Curtarolo (PD) in via Valsugana
 n. 22; terzi chiamati in causa: conc. di Padova Cassa di risparmio di
 Padova e Rovigo S.p.a. residente a Padova, in via Trieste , 57/59;
                               F a t t o
   Tierre  S.r.l.  in  persona  del rappresentante legale Tiso Aldo ha
 impugnato la cartella di pagamento n. 515626599/92 notificata in data
 27 febbraio 1996 emessa per conto  dell'Ufficio  imposte  dirette  di
 Padova  dalla  concessionaria  Cassa  risparmio  di  Padova,  per  il
 pagamento di sopratasse e interessi per  omesso/ritardato  versamento
 degli  acconti  Ilor  e Irpeg dovuti in base alla dichiarazione delle
 persone giuridiche (mod. 760/1992) e relativa ai  redditi  anno  1991
 per la somma di L. 3.201.510 chiedendone l'annullamento.
   Oltre   a   contestare   l'addebito  il  contribuente  ha  eccepito
 l'intervenuta decadenza dell'ufficio dalla pretesa tributaria essendo
 stata la cartella notificata in data 27 febbraio 1996, cioe' oltre il
 termine di decadenza di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n.  600/1973  (31
 dicembre   dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
 dichiarazione), giacche', nella  fattispecie,  il  termine  veniva  a
 scadere il 31 dicembre dell'anno 1993.
   Costituitosi  ritualmente  l'Ufficio II.DD. ha chiesto la reiezione
 del ricorso affermando, sul punto, trattarsi di termine ordinatorio e
 non perentorio.
   Il ricorso e' stato discusso in camera di consiglio all'udienza del
 29 giugno 1998.
                        Motivi della decisione
   La questione preliminare, nei termini sopra esposti,  ha  carattere
 pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di merito.
   All'uopo  questa  Commissione  osserva:  parte  della  piu' recente
 giurisprudenza  delle  Commissioni   tributarie   (cfr.   per   tutte
 Commissione  tributaria  secondo  grado di Parma  - sez. IV - sez. IV
 Dec. n. 4 dell'8 febbraio 1996; Cass. 1997, n. 7088 e n. 12442) aveva
 confermato la natura perentoria e  quindi  decadenziale  del  termine
 indicato  dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973; l'art. 28 della legge
 n.  449/1997   ha   ora   sancito,   sotto   l'epigrafe   di   "norma
 interpretativa"  che  il  termine  de quo "non e' stabilito a pena di
 decadenza"; con la potenziale sua applicabilita' -  qualora  trattasi
 veramente  di  norma "interpretativa" (peraltro contestata da diverse
 commissioni tributarie: si cfr. per tutte:  Commissione reg.le  della
 Campania sent. 17 marzo 1988) - anche ai rapporti pregressi.
   Ritiene  questa Commissione tributaria che, dovendosi applicare, da
 un lato, l'art. 11 e, dall'altro, l'art. 12 delle preleggi  al  c.c.,
 sorge  effettivamente il dubbio, non manifestamente infondato, che il
 legislatore abbia voluto, con siffatta  norma  "interpretativa"  dare
 interpretazione  "autentica  " alle perplessita' esegetiche sorte nel
 passato circa la natura  decadenziale  o  meno  del  termine  di  cui
 all'art.  38-bis,  d.P.R.  n.  600/1973,  che,  a  mente  anche delle
 deduzioni  dell'ufficio  resistente,   avrebbe   solo   funzioni   di
 organizzazione  interna  dell'Amministrazione finanziaria, e andrebbe
 correlato con l'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (che fissa il termine,
 questo si' perentorio,  di  cinque  anni  dalla  presentazione  della
 dichiarazione  per  le  iscrizioni a ruolo connessi alla liquidazione
 della dichiarazione dei redditi) e cio' senza pregiudicare la  difesa
 del contribuente.
   E'  evidente che, qualora fosse inteso in senso retroattivo, l'art.
 28 della legge n. 449/1997 avrebbe lo scopo di "salvare" le  numerose
 pratiche     compromesse    dall'inefficienza    dell'amministrazione
 finanziaria dilatandone il potere di accertamento  oltre  un  termine
 ragionevole  per  la  certezza  del  diritto  e l'adeguata difesa del
 cittadino contribuente,  con  manifesta  perplessita'  circa  la  sua
 legittimita'   costituzionale   anche   con   riferimento   alla  sua
 applicazione per il futuro.
   Poiche'  la  questione  e'  rilevante  in  causa  ed   appare   non
 manifestamente   infondata,   ritiene  questa  Commissione  di  dover
 sottoporre  d'ufficio  al  giudizio  della  Corte  costituzionale  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n.
 449/1997 - nei termini come sopra precisati -  con  riferimento  agli
 artt.  3,  24 97 e 98 della Costituzione per violazione del principio
 di  eguaglianza,  del  diritto  di   difesa,   di   buon   andamento,
 imparzialita' ed efficienza dell'amministrazione pubblica.
                                P. Q. M.
   Sospende  il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  di
 costituzionalita';
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza venga
 notificata al contribuente ricorrente Tierre S.r.l.   in persona  del
 rappresentante  legale  Tiso  Aldo,  nonche all'Ufficio delle imposte
 dirette di Padova ed al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicato  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
 del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Padova, il 29 giugno 1998.
                     Il presidente estensore: Asole
 99C0379