N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1998- 31 marzo 1999
N. 226 Ordinanza emessa il 29 giugno 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 marzo 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Tierre s.r.l. contro l'Ufficio II.DD. di Padova ed altra Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialita', efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 98).(GU n.17 del 28-4-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3472/96 depositato il 14 novembre 1996, avverso cartella pagamento n. 515626599 - Irpeg + Ilor, 1991 contro Imposte dirette di Padova da Tierre S.r.l. legale rappresentante Tiso Aldo, residente a Curtarolo (PD) in via Valsugana n. 22; terzi chiamati in causa: conc. di Padova Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. residente a Padova, in via Trieste , 57/59; F a t t o Tierre S.r.l. in persona del rappresentante legale Tiso Aldo ha impugnato la cartella di pagamento n. 515626599/92 notificata in data 27 febbraio 1996 emessa per conto dell'Ufficio imposte dirette di Padova dalla concessionaria Cassa risparmio di Padova, per il pagamento di sopratasse e interessi per omesso/ritardato versamento degli acconti Ilor e Irpeg dovuti in base alla dichiarazione delle persone giuridiche (mod. 760/1992) e relativa ai redditi anno 1991 per la somma di L. 3.201.510 chiedendone l'annullamento. Oltre a contestare l'addebito il contribuente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'ufficio dalla pretesa tributaria essendo stata la cartella notificata in data 27 febbraio 1996, cioe' oltre il termine di decadenza di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), giacche', nella fattispecie, il termine veniva a scadere il 31 dicembre dell'anno 1993. Costituitosi ritualmente l'Ufficio II.DD. ha chiesto la reiezione del ricorso affermando, sul punto, trattarsi di termine ordinatorio e non perentorio. Il ricorso e' stato discusso in camera di consiglio all'udienza del 29 giugno 1998. Motivi della decisione La questione preliminare, nei termini sopra esposti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di merito. All'uopo questa Commissione osserva: parte della piu' recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie (cfr. per tutte Commissione tributaria secondo grado di Parma - sez. IV - sez. IV Dec. n. 4 dell'8 febbraio 1996; Cass. 1997, n. 7088 e n. 12442) aveva confermato la natura perentoria e quindi decadenziale del termine indicato dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973; l'art. 28 della legge n. 449/1997 ha ora sancito, sotto l'epigrafe di "norma interpretativa" che il termine de quo "non e' stabilito a pena di decadenza"; con la potenziale sua applicabilita' - qualora trattasi veramente di norma "interpretativa" (peraltro contestata da diverse commissioni tributarie: si cfr. per tutte: Commissione reg.le della Campania sent. 17 marzo 1988) - anche ai rapporti pregressi. Ritiene questa Commissione tributaria che, dovendosi applicare, da un lato, l'art. 11 e, dall'altro, l'art. 12 delle preleggi al c.c., sorge effettivamente il dubbio, non manifestamente infondato, che il legislatore abbia voluto, con siffatta norma "interpretativa" dare interpretazione "autentica " alle perplessita' esegetiche sorte nel passato circa la natura decadenziale o meno del termine di cui all'art. 38-bis, d.P.R. n. 600/1973, che, a mente anche delle deduzioni dell'ufficio resistente, avrebbe solo funzioni di organizzazione interna dell'Amministrazione finanziaria, e andrebbe correlato con l'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (che fissa il termine, questo si' perentorio, di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per le iscrizioni a ruolo connessi alla liquidazione della dichiarazione dei redditi) e cio' senza pregiudicare la difesa del contribuente. E' evidente che, qualora fosse inteso in senso retroattivo, l'art. 28 della legge n. 449/1997 avrebbe lo scopo di "salvare" le numerose pratiche compromesse dall'inefficienza dell'amministrazione finanziaria dilatandone il potere di accertamento oltre un termine ragionevole per la certezza del diritto e l'adeguata difesa del cittadino contribuente, con manifesta perplessita' circa la sua legittimita' costituzionale anche con riferimento alla sua applicazione per il futuro. Poiche' la questione e' rilevante in causa ed appare non manifestamente infondata, ritiene questa Commissione di dover sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 449/1997 - nei termini come sopra precisati - con riferimento agli artt. 3, 24 97 e 98 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, di buon andamento, imparzialita' ed efficienza dell'amministrazione pubblica.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalita'; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al contribuente ricorrente Tierre S.r.l. in persona del rappresentante legale Tiso Aldo, nonche all'Ufficio delle imposte dirette di Padova ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Padova, il 29 giugno 1998. Il presidente estensore: Asole 99C0379