N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998
N. 230 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico contro l'ufficio del registro di Modena Imposta di registro - Immobili iscritti in catasto, con attribuzione di rendita - Beneficio della non sottoponibilita' a rettifica in ordine al valore o al corrispettivo - Fissazione di criteri per la determinazione del valore dell'immobile - Asserita necessita' che tali criteri debbano applicarsi in favore di tutti i contribuenti, i quali dichiarino di volersene avvalere - Lesione del principio di eguaglianza. (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 28-4-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 18/1998 spedito il 3 gennaio 1998, avverso cartella pagamento n. 448633, succ. + Invim contro registro di Modena da Reggiani Domenico, erede di Reggiani Roberto, residente a Nonantola Modena) in via Giorgina, 11; F a t t o La controversia riguarda l'impugnazione della cartella esattoriale n. 448633 formata in dipendenza delle denunce di successione n. 1781 vol. 945, n. 805 vol. 946 e n. 39 vol. 949 dell'ufficio del registro di Modena, per imposta di successione ed Invim. M o t i v i Va innanzitutto dichiarata la validita' del ricorso introduttivo, sottoscritto personalmente dal contribuente, in quanto il medesimo, siccome ingegnere regolarmente iscritto nel relativo Albo professionale della provincia di Modena (come provato dalla certificazione prodotta in udienza, oltreche' dall'enunciazione del titolo professionale evidenziato in atti) risulta soggetto abilitato alla difesa avanti alle Commissioni tributarie ancorche' in controversia coinvolgente personali interessi del medesimo professionista. Non puo' infatti negarsi tale facolta' di difesa in proprio al professionista, che la norma di rito abilita alla difesa di terzi. E' inoltre da porre in evidenza, in via pregiudiziale rispetto alle questioni di merito sollevate nel ricorso e trattate in sede di discussione, che il ricorrente ha eccepito, tramite il difensore incaricato della discussione in udienza, l'incostituzionalita' dell'art. 52, comma quarto del t.u. registro in relazione all'art. 3 della Cost. Tale questione, relativa alla legittimita' costituzionale della norma in discussione, puo' essere sollevata d'ufficio anche qualora non risulti evidenziata nell'atto introduttivo del giudizio ovvero quando sia soltanto sommariamente delineata nel corso della discussione. Essa ha carattere pregiudiziale ed assorbente. E' opinione di questa Commissione che la questione di legittimita' costituente dell'art. 52, comma quarto, t.u. registro, in relazione all'art. 3 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata, poiche' essa attiene al principio di uguaglianza e pari dignita' dei cittadini ai quali, nella vesti di contribuenti, va riconosciuto il diritto alla parita' di trattamento da parte dell'amministrazione finanziaria. La determinazione del valore degli immobili, con ricorso al principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma quarto, t.u. registro, siccome risultante dall'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, appare da riconoscere in favore di tutti i contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria per le prescritte comunicazioni e notificazioni. Cosi' deciso in Modena, il 18 dicembre 1998. Il presidente: Tardino Il relatore: Malverti 99C0383