N. 125 ORDINANZA 12 - 16 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Codice civle - Casa familiare - Assegnazione in godimento al genitore
 naturale affidatario di figlio minore anche se l'affidatario non  sia
 titolare  di  diritti  reale  o  di godimento sull'immobile - Mancata
 previsione - Medesima questione gia'  dichiarata  non  fondata  dalla
 Corte con sentenza n. 166/1998 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.C., art. 155, comma 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 30).
 
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 155, quarto
 comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 4  novembre
 1997  dal  Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra
 Sainas Giuseppa e Sabeddu Alessio, iscritta al n.  491  del  registro
 ordinanze   1998   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del 10  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio di merito, instaurato a
 seguito della concessione di un provvedimento  cautelare,  avente  ad
 oggetto  l'assegnazione  della  casa  familiare  al genitore naturale
 affidatario di figli minori, il Tribunale di Cagliari, con  ordinanza
 emessa  il 4 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
 e 30 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui
 non prevede  la  possibilita'  di  assegnare  in  godimento  la  casa
 familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche
 se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o
 di godimento sull'immobile;
     che,  ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe
 in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per  violazione
 del  principio  di  eguaglianza  e  del principio di garanzia di ogni
 tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del  matrimonio,  la'
 dove  non  prevede  la  possibilita', sia pure in termini di criterio
 preferenziale  rimesso  alla   discrezionalita'   del   giudice,   di
 assegnazione  della  casa  familiare  al  genitore  affidatario di un
 figlio minore nato da una convivenza more uxorio;
     che, come sostiene il rimettente, la ratio della norma e'  quella
 di  assicurare  tutela  all'interesse della prole, al fine di evitare
 alla  stessa  un  forzoso  allontanamento  dall'ambiente   familiare,
 dovendosi sottolineare come l'art. 30 della Costituzione abbia inteso
 attribuire   all'interesse   dei   minori  pari  dignita'  e  tutela,
 indipendentemente dalla circostanza che i  medesimi  siano  nati  dal
 matrimonio o al di fuori dello stesso.
   Considerato   che   con   sentenza  n.  166  del  1998,  successiva
 all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha  esaminato  la  medesima
 questione  di  legittimita'  costituzionale, prospettata negli stessi
 termini proposti dall'odierno rimettente;
     che la detta questione e' stata dichiarata non fondata, essendosi
 rilevato che l'interpretazione sistematica delle  norme  in  tema  di
 filiazione,  e  specificamente  degli artt. 261, 147 e 148 del codice
 civile, consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai  figli,
 della  cessazione  della  convivenza  di  fatto,  senza necessita' di
 ricorrere    all'analogia,    ne'    ad    una    declaratoria     di
 incostituzionalita';
     che,  in  particolare,  si  e'  osservato  come  il  principio di
 responsabilita' genitoriale, che trova fondamento nell'art. 30  della
 Costituzione,   implichi   la   soddisfazione   delle   esigenze   di
 mantenimento dei figli, indipendentemente dalla qualificazione  dello
 status  non potendo l'attuazione del citato obbligo di mantenimento -
 che si sostanzia anche nell'assicurare  ai  figli  l'idoneita'  della
 dimora - essere condizionata dall'assenza del vincolo coniugale tra i
 genitori;
     che  non  adducendo  il  giudice  a  quo  profili nuovi o diversi
 rispetto a quelli gia' esaminati, la questione deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.155,   quarto  comma,  del  codice  civile,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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