N. 128 ORDINANZA 12 - 16 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Competenza del  giudice  -  Limite  temporale  alla
 rilevabilita'  dell'incompetenza  -  Riferimento  alla giurisprudenza
 della Corte in materia - Discrezionalita' legislativa - Coerenza  con
 i  principi  che  caratterizzano  la  riforma  del  processo civile -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 38).
 
 (Cost., art. 25).
 
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  38,  primo
 comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
 il 2 maggio 1998 dal giudice di  pace  di  Cassino  nel  procedimento
 civile  vertente tra Buttaglieri Antonio e il comune di Piedimonte S.
 Germano, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1998 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del 24  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento civile, nel quale, in
 sede di conclusioni, era stata eccepita l'incompetenza per materia  o
 per  valore  del  giudice  adito,  il giudice di pace di Cassino, con
 ordinanza emessa il 2  maggio  1998,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.      25   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.   38 del  codice  di  procedura  civile,  in
 quanto  tale  norma,  ponendo  un limite temporale alla rilevabilita'
 dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un
 giudice  carente  del  potere  giurisdizionale,  nei  casi   in   cui
 l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata;
     che,  ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in
 contrasto con il principio della precostituzione del giudice, poiche'
 permette la sostituzione  del  giudice  naturale  con  altro  giudice
 "virtuale,  speciale  e  per  una  sola  causa", il quale verrebbe ad
 acquisire  il  potere  giurisdizionale non in forza di una previsione
 normativa, ma per una mera omissione delle parti;
     che in tal modo la individuazione  del  giudice  sarebbe  rimessa
 alla disponibilita' delle stesse parti, che potrebbero accordarsi per
 scegliere un giudice incompetente.
   Considerato  che,  come  piu'  volte  questa Corte ha avuto modo di
 affermare,  al  legislatore   deve   riconoscersi   la   piu'   ampia
 discrezionalita'  nella  conformazione  degli  istituti processuali e
 nell'articolazione   del   processo,   fermo    il    limite    della
 ragionevolezza;
     che   il   legislatore   puo'  quindi  legittimamente  introdurre
 limitazioni alla possibilita' di rilevare  i  vizi  di  competenza  a
 vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo;
     che  la  ratio  del  novellato  art.  38  del codice di procedura
 civile, consistente nell'esigenza di una sollecita definizione  delle
 questioni   preliminari   di  competenza,  e'  stata  perseguita  dal
 legislatore  con  l'unificazione   del   regime   della   rilevazione
 dell'incompetenza  e con la imposizione di un limite temporale, oltre
 il quale e' preclusa ogni questione relativa alla competenza, ed essa
 risulta perfettamente coerente con i principi che  caratterizzano  la
 riforma del processo civile;
     che   gli   inconvenienti   lamentati  dal  rimettente,  i  quali
 consisterebbero nella possibilita' che le parti scelgano  un  giudice
 incompetente  e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono
 nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua  il  dovuto  controllo
 preliminare in ordine alla competenza;
     che la questione e' quindi manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  38  del  codice   di   procedura   civile,
 sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice
 di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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