N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 1998- 14 aprile 1999
N. 235 Ordinanza emessa il 14 settembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1999) dal pretore di Milano, sez. distaccata di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Mimmo Michele ed altri e A.S.L. della provincia di Milano 1. Sanita' pubblica - Specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e altre professionalita' - Previsto inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale della AA.SS.LL. con decorrenza 1 luglio 1998 Condizioni - Esclusione da tale previsione dei medici specialisti ambulatoriali, con cinquantacinque anni di eta', alla data del 31 dicembre 1997, che godano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari di rapporto convenzionale con il S.S.N., non vi abbiano rinunziato entro il 1 marzo 1998 Conseguente cessazione, a partire da tale data, del loro rapporto di lavoro - Lamentata, ingiustificata, disparita' di trattamento tra gli attuali medici specialisti convenzionati ambulatoriali e gli altri, convenzionati ambulatoriali - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto e della tutela del lavoro - Incidenza sul diritto alla tutela previdenziale. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1). (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma).(GU n.18 del 5-5-1999 )
IL PRETORE Nel procedimento n. 56/1998 tra Michele Mimmo, Alessandro Bareggi, Antonino Sgroi, Luigi Selvaggi, Roberto Bisognini, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Spartaco, 19, presso lo studio dell'avv. Irio Milla che li difende e rappresenta per delega a margine del presente atto, ricorrenti e, l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) della provincia di Milano 1, in persona del direttore generale dott. Pacifico Portaluppi, in virtu' di deliberazione n. 210 del 27 marzo 1998, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C. Salerno con studio in Rho, Galleria Europa, 21, come da procura ad litem in calce all'originale del ricorso notificato il 23 marzo 1998, resistente; Oggetto: illegittimita' della risoluzione del rapporto di lavoro; A scioglimento della riserva assunta in data 10 luglio 1998; O s s e r v a Con lettere raccomandate notificate ai ricorrenti, tutti svolgenti l'attivita di medici specialisti ambulatoriali presso l'Azienda sanitaria Locale (A.S.L.) della provincia di Milano 1, con sede in Magenta, in data 19-23 febbraio 1998 l'Azienda predetta comunicava, richiamato l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonche' la circolare regionale del 9 febbraio 1998, prot. 19024/G-6797/S, che il rapporto di lavoro instaurato con i ricorrenti, sarebbe cessato con decorrenza 1 marzo 1998, trovandosi essi nelle condizioni previste dalla norma ed in particolare avendo superato l'eta' di 55 anni ed essendo, al contempo titolari di trattamento di quiescenza in virtu' di precedenti rapporti di lavoro. L'art. 34 della legge n. 449/1997 ha previsto la cessazione dei contratti degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale per coloro che, alla data del 31 dicembre 1997, si trovino in determinate condizioni. Con atto notificato all'A.S.L. della provincia di Milano 1 i ricorrenti contestavano il provvedimento unilaterale di cessazione del loro rapporto di lavoro eccependo, in via preliminare, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge n. 449/1997 dal quale la cessazione degli incarichi traeva origine e cio' per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 38 e 39 della Costituzione, chiedendo, comunque l'immediata reintegra ex art. 700 c.p.c., questione quest'ultima abbandonata nel corso del giudizio in quanto in data 6 aprile 1998 con lettera prot. 6349/M, l'A.S.L. della provincia di Milano 1 comunicava che con delibera n. 254 del 6 aprile 1998 l'Azienda aveva disposto la sospensione temporanea dei provvedimenti di cessazione dei rapporti convenzionati in atto nei confronti dei ricorrenti. Si costituiva ritualmente l'A.S.L. della provincia di Milano 1 sostenendo la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sul presupposto che l'art. 34, comma 1, della legge n. 449/1997 recava una precisa scelta legislativa in materia di spesa, ispirata al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica, oltre che al necessario riordino del settore dell'organizzazione amministrativa ed in particolare del pubblico impiego, e che tale scelta doveva ritenersi insindacabile anche in sede di Corte costituzionale. A sostegno dell'assunto sostenuto la resistente citava, e successivamente produceva, la decisione della Corte dei conti, sez. II, 15 settembre 1986, n. 176. Va premesso che il rapporto tra le Aziende sanitarie locali ed i medici operanti in regime di convenzionamento deve ritenersi, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, di natura sostanzialmente privatistica, assimilabile ai rapporti di cd. "parasubordinazione", previsti e disciplinati dall'art. 409 c.p.c. e come tali da trattarsi davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, competente per materia in relazione alle controversie riferentisi a tali rapporti. Da cio' discende che il pretore del lavoro e' competente anche nel caso di specie, relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, attesa la posizione di diritto soggettivo perfetto riconosciuta al professionista dalla costituzione di tale rapporto, non degradabile ad interesse legittimo in conseguenza dell'adozione da parte della pubblica amministrazione, di atti o provvedimenti suscettibili solo di disapplicazione qualora riconosciuti esercizio di un potere-dovere stabilito da una disposizione di legge incidente, direttamente, sul contenuto, come nel caso sottoposto ad esame, del singolo rapporto convenzionale. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti appare rilevante per il procedimento in corso, poiche' e' proprio il tenore letterale dell'art .34, comma 1, della legge n. 449/1997 che fa venir meno il diritto dei ricorrenti a continuare il loro rapporto con il Servizio sanitario nazionale, avendo essi compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e trovandosi, altresi' titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti. La questione, poi, a giudizio di questo pretore, non appare manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Per quanto concerne l'osservazione della resistente circa la manifesta infondatezza della questione prospettata dai ricorrenti come in precedenza specificata, essa non appare condivisibile laddove pure la richiamata decisione della Corte dei conti non appare essere in linea con quanto sostenuto dall'Azienda; infatti la decisione citata riguarda spese processuali e la loro ripartizione e la Corte dei conti si limita ad affermare il principio, assolutamente ininfluente nella presente questione, che la mancanza di una disciplina normativa regolante determinate situazioni che pur si assumono meritevoli di tutela, costituisce scelta legislativa e come tale insindacabile dalla Corte costituzionale. L'art. 34, comma 1, della legge n. 449/1997 recita: "Entro il 31 marzo 1997 le regioni individuano aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, a fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli specialisti ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 1997, abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti". Dalla disposizione appena trascritta si evince che viene previsto un limite legale di eta' all'esercizio dell'attivita' di medico specialista ambulatoriale in presenza di determinate condizioni quali la titolarita' di un trattamento pensionistico per rapporti pregressi e non intervenuta rinunzia ad altro tipo di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Tale previsione appare introdurre un'ingiustificata disparita' di trattamento non solo tra gli attuali medici specialisti convenzionati ambulatoriali e gli altri convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma anche tra gli stessi medici specialisti convenzionati ambulatoriali. Non puo' infatti sfuggire dall'esame della norma che mentre avrebbero diritto a conservare l'incarico convenzionale sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 1997 che non beneficino di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti o che, se titolari di altro tipo di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998, sia i medici specialisti ambulatoriali sempre con cinquantacinque anni di eta' che, qualunque sia il numero delle ore loro assegnate dalla convenzione, non godano di trattamenti pensionistici e non siano titolari di altro tipo di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sia i medici specialisti ambulatoriali che non abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di eta' titolari di un incarico del tipo di cui si discute, indipendentemente dal fatto che il predetto sia superiore od inferiore alle ventinove ore settimanali (con la possibilita' in tale ultimo caso di presentare domanda per inquadramento al primo livello dirigenziale), diversamente i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 1997 che godano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, non vi abbiano rinunziato entro il 1 marzo 1998, i quali si troverebbero, e di fatto si sono trovati, risolto il loro rapporto dal 1 marzo 1998 con tutte le conseguenze di natura professionale ed economica che sono di tutta evidenza qualora la pensione da loro goduta o l'altra convenzione con il Servizio sanitario nazionale non fossero in grado di assicurare loro un adeguato reddito. La norma in esame, quindi, appare presentare profili di illegittimita' costituzionale, innanzitutto per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, ma anche per violazione degli artt. 4 e 35 della stessa Costituzione. Infatti privare, alle condizione piu' volte enunciate in precedenza, il medico specialista convenzionato ambulatoriale dell'incarico significa in sostanza se non negargli quantomeno compromettergli il diritto al lavoro. La legge non pone alcuna distinzione tra natura ed entita' del trattamento pensionistico goduto da medico ne' tra natura ed entita' delle altre convenzioni, imponendo la decadenza del rapporto di lavoro in capo al titolare dell'incarico indipendentemente dal fatto che il reddito sia, in concreto, sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa come del resto previsto dall'art. 36 della Costituzione. La norma in esame inoltre e di fatto lede il diritto dei medici interessati a percepire un adeguato trattamento pensionistico per l'attivita' professione svolta ed infatti al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' questi si trovano nell'impossibilita' di andare in pensione dal Servizio sanitario nazionale, quantomeno fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', oppure si trovano nell'impossibilita' di percepire qualunque pensione E.M.P.A.M. in quanto cessando il rapporto a cinquantacinque anni non hanno raggiunto il minimo di contributi previdenziali previsti o non hanno ancora raggiunto l'eta' pensionabile. Per le considerazioni esposte in precedenza la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 34, comma 1, della legge n. 449/1997 non appare manifestamente infondata e poiche' il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale. La questione di illegittimita' costituzionale, riconosciuta non manifestamente infondata impone la sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio; Rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Abbiategrasso, addi' 14 settembre 1998 Il pretore: Fagnoni 99C0405