N. 139 SENTENZA 14 - 22 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Editoria  -  Regione Sicilia - Rendicontazione delle spese sostenute
 per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti  aventi  finalita'
 di  carattere  culturale  ed artistico - Promulgazione parziale della
 legge oggetto di censura - Omissione della disposizione sospettata di
 incostituzionalita' - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge regione Sicilia approvata il 29 ottobre 1997,  art.  2;  legge
 regione Sicilia 7 novembre 1997, n. 41).
 
(GU n.17 del 28-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge
 della  Regione  Siciliana,  approvata  il  29  ottobre  1997, recante
 "Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche  ed
 integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", promosso
 con  ricorso  del  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana,
 notificato  il  5  novembre  1997,  depositato  in  cancelleria  l'11
 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997.
   Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Udito  l'Avvocato  dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
 Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha  sollevato
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge
 approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  29  ottobre 1997
 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche  ed
 integrazioni  alla  legge  regionale  15  settembre 1997, n. 35), per
 violazione degli artt. 3 e  97  della  Costituzione.  Ad  avviso  del
 ricorrente  la  norma,  "dal  tenore letterale non chiaro e ambiguo",
 sarebbe  volta  a  sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o
 enti  culturali  e  artistici  che  hanno  utilizzato  i   contributi
 regionali  erogati  sul  capitolo 38054 del bilancio regionale, negli
 anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attivita' di  carattere
 culturale,  artistico,  scientifico) previsti dall'art. 1 della legge
 regionale 16 agosto 1975, n. 66. La  sanatoria  sarebbe  avvenuta  in
 assenza   di   interessi   pubblici  legislativamente  rilevanti,  di
 preminente interesse generale, e senza che sia possibile  individuare
 nella  fattispecie  oggetto  della  normativa  peculiarita'  tali  da
 giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo
 una irragionevole disparita' di trattamento nei  confronti  di  tutte
 quelle  associazioni  che  hanno  osservato  il  disposto  normativo,
 privilegiando situazioni di fatto  irregolari  circa  l'utilizzazione
 pregressa del contributo, tanto piu' che - ad avviso del ricorrente -
 l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli
 amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali
 responsabilita'.
   1.2.   -   Con   memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza
 l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
 della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7
 novembre 1997, n.  41,  omettendo  le  previsioni  dell'art.  2,  con
 conseguente cessazione della materia del contendere.
                         Considerato in diritto
   Il  Commissario  dello  Stato per la Regione Siciliana solleva, con
 riferimento agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  2  della  legge  approvata
 dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi  in
 favore  dell'editoria  libraria  siciliana. Modifiche ed integrazioni
 alla  legge  regionale  15  settembre  1997,  n.  35),  in  tema   di
 "rendicontazione  delle  spese  sostenute per gli esercizi finanziari
 1990 e 1991 dagli enti aventi  finalita'  di  carattere  culturale  e
 artistico".
   Poiche'  tuttavia  la legge sopra menzionata e' stata fatta oggetto
 di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione,  con
 omissione  della disposizione denunciata d'incostituzionalita' (legge
 regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicche' essa non  potrebbe  piu'
 essere   oggetto   di  successiva  separata  promulgazione,  si  deve
 dichiarare la cessazione della materia del  contendere  del  presente
 giudizio.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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