N. 144 ORDINANZA 14 - 22 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato  e procuratore - Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di
 ammissione - Presupposti di legge - Applicazione da parte del giudice
 rimettente   della   norma   sottoposta   a   censura   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.17 del 28-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8,
 della legge 30 luglio 1990, n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a
 spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
 il 23 luglio 1997 dal pretore di  Milano,  iscritta  al  n.  722  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il pretore di Milano, chiamato  a  pronunciarsi  sulla
 richiesta  di liquidazione di spese ed onorari avanzata dal difensore
 di una  imputata  ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  in
 relazione  ad  un  procedimento  per il reato di cui all'art. 660 del
 codice penale, prima di rigettare l'istanza di  liquidazione,  previa
 revoca  del  decreto  di ammissione al patrocinio di quella imputata,
 con ordinanza in data 23 luglio 1997  ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  1, comma 8, della legge 30 luglio 1990,  n.
 217  (Istituzione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per i non
 abbienti), nella parte in cui esclude il  patrocinio  a  spese  dello
 Stato   per  i  non  abbienti  nei  procedimenti  penali  concernenti
 contravvenzioni, tranne quando questi  siano  riuniti  o  connessi  a
 procedimenti per delitti;
     che, quanto alla rilevanza, il remittente, sul presupposto che in
 sede  di  liquidazione possano essere nuovamente valutati i requisiti
 per l'ammissione al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  precisa  che
 l'imputata,  non  abbiente,  e'  stata  ammessa  al  patrocinio e che
 tuttavia, trattandosi di procedimento per reato contravvenzionale, il
 decreto di ammissione, adottato in assenza dei presupposti di  legge,
 dovrebbe    necessariamente    essere   revocato,   con   conseguente
 impossibilita' di procedere alla liquidazione  delle  spese  e  degli
 onorari in favore del difensore;
     che,  ad  avviso  del  remittente,  l'esclusione del patrocinio a
 spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni
 non   apparirebbe   giustificata,   dal   momento   che   spesso   le
 contravvenzioni  sono  punite con pene piu' severe di quelle previste
 per i delitti e che comunque, anche in relazione ad esse,  dovrebbero
 essere assicurati ai non abbienti i mezzi per difendersi in giudizio,
 posto  che anche in detti procedimenti e' a rischio la liberta' della
 persona;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione, gia' decisa da  questa  Corte  nel
 senso  della  non  fondatezza con la sentenza n. 243 del 1994 e della
 manifesta inammissibilita' con  l'ordinanza  n.  104  del  1997,  sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
   Considerato  che  il remittente muove dalla erronea premessa che il
 decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  adottato  in
 assenza  dei  presupposti  di  legge sia revocabile in ogni tempo dal
 giudice, anche al di fuori  delle  ipotesi  di  revoca  espressamente
 previste dall'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, secondo
 il  quale  la  revoca  e'  possibile  se l'interessato non provvede a
 comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a  presentare
 la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione
 prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  c), le condizioni di
 reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al
 patrocinio  a  spese  dello   Stato   ovvero   ancora,   su   istanza
 dell'intendente  di  finanza,  quando  risulti  provata  la mancanza,
 originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art
 3 della citata legge;
     che, al di fuori di questi casi,  un  potere  di  revoca  non  e'
 configurabile   neppure,   come   invece   talvolta   ritenuto  dalla
 giurisprudenza,  quale  espressione  della   generale   potesta'   di
 autotutela di cui e' titolare la pubblica amministrazione;
     che,  infatti, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello
 Stato, il  giudice  esercita  appieno  una  funzione  giurisdizionale
 avente  ad  oggetto  l'accertamento  della sussistenza di un diritto,
 peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicche' i provvedimenti
 nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti
 di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti
 espressamente  previsti,  e  rimuovibili,  negli  altri  casi,   solo
 attraverso  gli  strumenti  di  impugnazione,  che  nella specie sono
 quelli previsti dalla legge che  istituisce  il  patrocinio  a  spese
 dello Stato;
     che,  in  particolare,  la legge n. 217 del 1990, all'articolo 6,
 delinea un sistema di impugnazioni avverso i  provvedimenti  adottati
 dal  giudice:  l'interessato,  nei  termini  stabiliti, puo' proporre
 ricorso dinanzi al  tribunale  o  alla  corte  di  appello  ai  quali
 appartiene   il   giudice   che  ha  emesso  il  decreto  di  rigetto
 dell'istanza e il relativo ricorso e'  notificato  all'intendente  di
 finanza, che e' parte nel procedimento; contro l'ordinanza che decide
 il  ricorso  l'interessato e l'intendente di finanza possono proporre
 ricorso per cassazione per violazione di legge;
     che  il  sistema  di   impugnazioni   introdotto   dall'anzidetta
 disposizione e' in verita' incompleto, poiche' non prevede il ricorso
 dell'intendente  di  finanza, al quale il provvedimento deve comunque
 essere comunicato e che pure e' parte del  procedimento  in  sede  di
 gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza;
     che  per  colmare  questa  evidente  lacuna,  in  assenza  di  un
 intervento legislativo che espressamente introducesse la possibilita'
 di un  ricorso  dell'intendente  di  finanza  contro  il  decreto  di
 ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato, puo' certo impegnarsi
 l'attivita' interpretativa del giudice,  ma  non  fino  al  punto  di
 snaturare  provvedimenti,  inequivocamente  concepiti dal legislatore
 come giurisdizionali, e di ridurli al rango di  atti  amministrativi,
 dotati del regime giuridico che di questi e' proprio, secondo un modo
 di   vedere   che   finirebbe   col  revocare  in  dubbio  la  stessa
 legittimazione del giudice  a  sollevare  questioni  di  legittimita'
 costituzionale nei relativi procedimenti;
     che,   pertanto,   avendo   il   giudice  remittente  gia'  fatto
 applicazione della disposizione che ora sottopone  a  censura  e  non
 essendo configurabile un potere di revoca nei termini prospettati, la
 questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30
 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese  dello  Stato
 per  i  non  abbienti),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0419