N. 145 ORDINANZA 14 - 22 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato  e procuratore - Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di
 ammissione - Presupposti di legge - Applicazione da parte del giudice
 rimettente   della   norma   sottoposta   a   censura   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.17 del 28-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8,
 della legge 30 luglio 1990, n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a
 spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
 il 26 marzo 1998 dal pretore  di  Milano,  iscritta  al  n.  441  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore  di  Milano,  chiamato  a  pronunciarsi  su
 un'istanza  di  ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata
 da una persona imputata del reato di cui all'articolo  218,  comma  5
 (recte:  6),  del codice della strada, con ordinanza in data 26 marzo
 1998 ha sollevato, su eccezione del  difensore  del  richiedente,  in
 riferimento  agli  articoli  3  e 24 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge  30
 luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
 per i non abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese
 dello Stato per i non abbienti nei  procedimenti  penali  concernenti
 contravvenzioni,  tranne  quando  questi  siano  riuniti o connessi a
 procedimenti per delitti;
     che  il  giudice  a  quo  premette  che  l'imputato  aveva   gia'
 presentato  istanza  di  ammissione al patrocinio a spese dello Stato
 respinta dal giudice per le indagini preliminari perche'  relativa  a
 procedimento  per reato contravvenzionale, che il suo difensore aveva
 allora depositato presso la cancelleria di tale giudice un  atto  con
 il  quale  eccepiva la illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,
 comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per  contrasto  con  gli
 articoli  3 e 24 della Costituzione, e che il giudice per le indagini
 preliminari aveva demandato al giudice del dibattimento l'esame della
 questione, poi innanzi a questo nuovamente prospettata;
     che, quanto alla rilevanza, il remittente osserva che il  rigetto
 dell'istanza   di  ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato
 costringerebbe l'imputato, benche' non  abbiente,  ad  affrontare  in
 proprio  gli  oneri  della  difesa della fase processuale in corso di
 svolgimento e degli ulteriori gradi di giudizio;
     che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice    a  quo
 rileva  che la disposizione censurata determinerebbe una compressione
 del  diritto  di  difesa  dei  non  abbienti  e  una   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  di  questi  ultimi  a  seconda che siano
 imputati di delitti o  di  contravvenzioni,  che  oltretutto  possono
 essere punite con pene detentive;
     che  e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la questione, gia' decisa da
 questa Corte nel senso della non fondatezza con la  sentenza  n.  243
 del  1994  e  della manifesta inammissibilita' con l'ordinanza n. 104
 del 1997, sia dichiarata inammissibile o infondata.
   Considerato  che  dall'ordinanza  di  remissione  si   evince   che
 l'imputato  aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio
 a spese dello Stato e che il  giudice  per  le  indagini  preliminari
 aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata
 non    ne    consente   l'accoglimento,   quando   si   proceda   per
 contravvenzioni;
     che nei procedimenti penali, cosi' come, ai  sensi  dell'articolo
 1,  comma  3,  della  legge  30  luglio 1990, n. 217, l'ammissione al
 patrocinio a spese dello Stato, salve le  modificazioni  di  reddito,
 giova  per  tutti  i  gradi  del giudizio anche se disposta nel corso
 delle indagini preliminari, del pari  per  l'intero  procedimento  e'
 destinato  a  produrre  effetti  il  provvedimento  di diniego, fatte
 sempre salve eventuali variazioni del reddito;
     che all'interessato l'articolo 6 della  citata  legge  offre,  ai
 commi  4  e 5, un compiuto sistema di rimedi avverso il provvedimento
 di diniego, poiche' entro venti giorni da quello in cui  ha  ricevuto
 l'avviso di deposito del decreto reiettivo dell'istanza, ovvero copia
 di  tale  decreto,  egli puo' proporre ricorso davanti al tribunale o
 alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il
 decreto di rigetto dell'istanza stessa, e,  avverso  l'ordinanza  che
 decide  tale  ricorso,  puo'  ricorrere  per cassazione per motivi di
 legittimita';
     che,  una  volta  che  il  legislatore  ha  delineato  un   cosi'
 dettagliato  sistema  di rimedi giurisdizionali, consentire che al di
 fuori di esso, rebus sic  stantibus  sul  medesimo  oggetto  e  nello
 stesso  procedimento  singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o
 comunque misconoscendo  decisioni  gia'  assunte,  contrasta  con  il
 canone   di   razionalita',   al   quale   deve   essere   improntata
 l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento;
     che, poiche' l'istanza sulla quale il remittente  e'  chiamato  a
 decidere e in relazione alla quale ha sollevato la presente questione
 di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia'
 rigettata  dal  giudice per le indagini preliminari con provvedimento
 non tempestivamente impugnato, non e' consentito al giudice    a  quo
 pronunciarsi nuovamente;
     che  non  induce  a  una  diversa  ricostruzione  la disposizione
 dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 217 del 1990, secondo cui in
 ogni stato e grado del procedimento l'interessato  puo'  chiedere  di
 essere  ammesso  al  patrocinio a spese dello Stato, posto che questa
 previsione non ha altro  significato  che  quello  di  escludere  che
 possano  nascere preclusioni per la mancata proposizione dell'istanza
 in precedenti fasi o in precedenti gradi del procedimento penale,  ma
 non permette, in assenza di modificazioni delle condizioni di reddito
 fissate  dall'articolo  3,  la  reiterazione di un'istanza rigettata,
 ignorando il sistema delle impugnazioni sul quale il procedimento  e'
 positivamente strutturato;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge  30
 luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
 per i non abbienti), sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  24
 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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