N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1999
N. 248 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione del procedimento penale a carico di Bonell Paolo Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Produzione industriale di paste alimentari secche - Obbligo per le imprese aventi stabilimento in Italia di utilizzare farina dei tipi e con le caratteristiche indicate dalla norma impugnata (nella specie: farina di grano 00 di tipo 1 avente contenuto di "ceneri" superiore allo 0,3 per cento stabilito dalla norma) - Mancata previsione della possibilita' per dette imprese, nella produzione e commercializzazione di paste alimentari, di utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunita' europea - Disparita' di trattamento fra imprese nazionali e comunitarie - Violazione del principio comunitario di libera circolazione delle merci, nonche' del principio costituzionale della liberta' di iniziativa economica privata. (Legge 4 giugno 1967, n. 580, art. 7 (recte: 4 luglio 1967, n. 580)). (Cost., artt. 3, 10 e 41).(GU n.19 del 12-5-1999 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bonell Paolo, nato a Bressanone il 30 ottobre 1925; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 9 ottobre 1998; Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Grassi; Udito il pubblico ministero, in persona del procuratore generale dott. Fraticelli, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, perche' infondato; Uditi l'avv. M. Gentili e l'avv. D. Gurdjian, difensori di fiducia del ricorrente; Letti gli atti del procedimento penale a carico di Paolo Bonell, nato a Bressanone il 30 ottobre 1925, imputato del reato di cui all'art. 515 c.p.p. per avere commercializzato, quale rappresentante legale della "Molini Lario S.p.a.", farina 00 di grano tenero avente un contenuto di "ceneri" superiore dello 0,03% a quello previsto dalla legge; Esaminata la eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato, di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, legge 4 luglio 1967, n. 580, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunita' europea; Ritenuto che la questione proposta appare rilevante, in quanto il limite massimo di ceneri consentito nelle farine e' stabilito dalla norma sospettata di illegittimita' costituzionale alla quale, dunque, deve farsi riferimento ai fini della decisione del processo e che essa non puo' dirsi manifestamente infondata anche perche' la Corte costituzionale con sentenza del 16/30 dicembre 1997, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della stessa legge, nella parte in cui non prevedeva che alle imprese aventi stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunita' europea, ha - fra l'altro - affermato: che la disparita' di trattamento fra imprese nazionali ed imprese comunitarie, seppure e' irrilevante per il diritto comunitario, non lo e' per quello costituzionale italiano, non potendo essere da questo risolta mediante l'assoggettamento delle seconde ai medesini vincoli che gravano sulle prime, perche' vi osta il principio comunitario di libera circolazione delle merci e la sola alternativa praticabile dal legislatore e' l'equiparazione della disciplina della produzione delle imprese nazionali alle discipline degli Stati membri nei quali non esistano vincoli alla produzione ed alla commercializzazione, analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese; che, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione fra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera, nella diversita' delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato agli arti 30 e ss. e, quindi, opera nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria; Considerato che la eccezione in esame non puo' dirsi manifestamente infondata anche alla luce della decisione adottata dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee il 14 luglio 1988 nel procedimento (n. 90/86) a carico di tale Zoni, con la quale e' stato affermato il principio secondo cui la estensione, ai prodotti importati, del divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, e' incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato C.E.E. sulla materia; Tenuto conto del fatto che la farina puo' essere utilizzata anche per la produzione di pasta alimentare e che negli altri Paesi della comunita' europea il quantitativo di sali minerali ammesso nelle farine e' diverso, ed in alcuni casi maggiore, da quello previsto dalla legislazione italiana; Rilevato che la farina, portata alla temperatura di 550 C, viene privata delle sostanze organiche in essa contenute, mentre i relativi sali minerali si trasformano in ossidi, appunto le "ceneri" dal cui peso puo' risalirsi alla quantita' di sali originariamente presenti, sicche' deve essere valutato se la norma di cui all'art. 7, legge 4 giugno 1967, n. 580, sia, o meno, in contrasto con le norme ed i principi della Costituzione italiana richiamati dalla difesa del Bonelli;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 7, legge 4 giugno 1967, n. 580, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunita' europea; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 12 febbraio 1999. Il presidente: Acquarone Il consigliere estensore: Grassi 99C0429