N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1999

                                N. 248
  Ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla Corte di  cassazione  del
 procedimento penale a carico di Bonell Paolo
 Alimenti  e  bevande (Igiene e commercio) - Produzione industriale di
    paste  alimentari  secche  -  Obbligo  per   le   imprese   aventi
    stabilimento  in  Italia  di  utilizzare  farina dei tipi e con le
    caratteristiche indicate  dalla  norma  impugnata  (nella  specie:
    farina  di  grano  00  di  tipo  1  avente  contenuto  di "ceneri"
    superiore allo 0,3 per cento  stabilito  dalla  norma)  -  Mancata
    previsione  della possibilita' per dette imprese, nella produzione
    e commercializzazione di paste  alimentari,  di  utilizzazione  di
    ingredienti   legittimamente   impiegati,   in   base  al  diritto
    comunitario, nel territorio della Comunita' europea  -  Disparita'
    di  trattamento  fra  imprese nazionali e comunitarie - Violazione
    del principio comunitario  di  libera  circolazione  delle  merci,
    nonche'  del principio costituzionale della liberta' di iniziativa
    economica privata.
 (Legge 4 giugno 1967, n. 580, art. 7 (recte: 4 luglio 1967, n. 580)).
 (Cost., artt. 3, 10 e 41).
(GU n.19 del 12-5-1999 )
                     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bonell
 Paolo,  nato  a  Bressanone  il  30 ottobre 1925; avverso la sentenza
 della Corte d'appello di Milano in data 9 ottobre 1998;
   Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
   Udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Grassi;
   Udito il pubblico ministero, in persona  del  procuratore  generale
 dott.  Fraticelli, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, perche'
 infondato;
   Uditi l'avv. M. Gentili e l'avv. D. Gurdjian, difensori di  fiducia
 del ricorrente;
   Letti  gli  atti  del procedimento penale a carico di Paolo Bonell,
 nato a Bressanone il 30 ottobre  1925,  imputato  del  reato  di  cui
 all'art.  515 c.p.p. per avere commercializzato, quale rappresentante
 legale  della "Molini Lario S.p.a.", farina 00 di grano tenero avente
 un contenuto di "ceneri" superiore  dello  0,03%  a  quello  previsto
 dalla legge;
   Esaminata  la  eccezione,  sollevata dalla difesa dell'imputato, di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 7, legge 4  luglio  1967,  n.
 580, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 41 della Costituzione, nella
 parte  in  cui  non  prevede  che alle imprese aventi stabilimento in
 Italia sia consentita, nella produzione e  nella  commercializzazione
 di  paste  alimentari,  l'utilizzazione di ingredienti legittimamente
 impiegati, in base  al  diritto  comunitario,  nel  territorio  della
 Comunita' europea;
   Ritenuto  che  la questione proposta appare rilevante, in quanto il
 limite massimo di ceneri consentito nelle farine e'  stabilito  dalla
 norma sospettata di illegittimita' costituzionale alla quale, dunque,
 deve  farsi  riferimento  ai  fini della decisione del processo e che
 essa non puo' dirsi manifestamente infondata anche perche'  la  Corte
 costituzionale  con  sentenza del 16/30 dicembre 1997, nel dichiarare
 costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della  stessa  legge,  nella
 parte  in  cui  non prevedeva che alle imprese aventi stabilimento in
 Italia sia consentita,  nella  produzione  e  commercializzazione  di
 paste   alimentari,  l'utilizzazione  di  ingredienti  legittimamente
 impiegati, in base  al  diritto  comunitario,  nel  territorio  della
 Comunita' europea, ha - fra l'altro - affermato:
     che la disparita' di trattamento fra imprese nazionali ed imprese
 comunitarie,  seppure  e' irrilevante per il diritto comunitario, non
 lo e' per quello  costituzionale  italiano,  non  potendo  essere  da
 questo  risolta  mediante l'assoggettamento delle seconde ai medesini
 vincoli che  gravano  sulle  prime,  perche'  vi  osta  il  principio
 comunitario  di libera circolazione delle merci e la sola alternativa
 praticabile dal legislatore e' l'equiparazione della disciplina della
 produzione delle imprese nazionali alle discipline degli Stati membri
 nei  quali   non   esistano   vincoli   alla   produzione   ed   alla
 commercializzazione, analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese;
     che,  in  assenza  di  una  regolamentazione  uniforme  in ambito
 comunitario, il principio di  non  discriminazione  fra  imprese  che
 agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera, nella
 diversita'  delle  discipline  nazionali, come istanza di adeguamento
 del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato agli arti 30 e
 ss.  e,  quindi, opera nel senso di impedire che le imprese nazionali
 siano gravate di oneri, vincoli e  divieti  che  il  legislatore  non
 potrebbe imporre alla produzione comunitaria;
   Considerato che la eccezione in esame non puo' dirsi manifestamente
 infondata  anche  alla  luce  della decisione adottata dalla Corte di
 giustizia delle Comunita' europee il 14 luglio 1988 nel  procedimento
 (n.  90/86) a carico di tale Zoni, con la quale e' stato affermato il
 principio secondo cui  la  estensione,  ai  prodotti  importati,  del
 divieto  di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela
 di grano tenero e di grano duro, come quello  contenuto  nella  legge
 italiana  sulle paste alimentari, e' incompatibile con gli artt. 30 e
 36 del trattato C.E.E. sulla materia;
   Tenuto conto del fatto che la farina puo' essere  utilizzata  anche
 per  la  produzione di pasta alimentare e che negli altri Paesi della
 comunita' europea il quantitativo  di  sali  minerali  ammesso  nelle
 farine  e'  diverso,  ed  in alcuni casi maggiore, da quello previsto
 dalla legislazione italiana;
   Rilevato che la farina, portata alla temperatura di  550  C,  viene
 privata delle sostanze organiche in essa contenute, mentre i relativi
 sali  minerali  si trasformano in ossidi, appunto le "ceneri" dal cui
 peso puo' risalirsi alla quantita' di sali originariamente  presenti,
 sicche'  deve  essere valutato se la norma di cui all'art. 7, legge 4
 giugno 1967, n. 580, sia, o meno, in contrasto  con  le  norme  ed  i
 principi  della  Costituzione  italiana  richiamati  dalla difesa del
 Bonelli;
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art 7, legge 4 giugno 1967, n. 580, per contrasto
 con  gli  artt. 3, 10 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non
 prevede  che  alle  imprese  aventi  stabilimento   in   Italia   sia
 consentita,  nella  produzione  e  nella commercializzazione di paste
 alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente  impiegati,
 in  base  al  diritto  comunitario,  nel  territorio  della Comunita'
 europea;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al ricorrente ed al procuratore generale della  Repubblica
 presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 12 febbraio 1999.
                        Il presidente: Acquarone
                                      Il consigliere estensore: Grassi
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