N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1999

                                N. 251
  Ordinanza emessa il 26 febbraio 1999   dal pretore  di  Livorno  nel
 procedimento penale a carico di Chistoni Nara
 Processo  penale  - Notificazioni - Cause di nullita' - Inosservanza,
    da parte  dell'ufficiale  giudiziario,  del  dovere  di  procedere
    nuovamente  alla  ricerca  dell'imputato,  in  caso  di  mancanza,
    inidoneita' o rifiuto delle persone indicate per ricevere la prima
    notificazione - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza.
 (C.P.P. 1988, art. 171).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 12-5-1999 )
                             O s s e r v a
   Con decreto di citazione in data 5 agosto  1997  Chistoni  Nara  e'
 stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti ex artt. 3 e 12,
 terzo comma, legge n. 112/35 e 2, comma 1-bis, d.-l. n. 463/1993.
   All'udienza  del 2 dicembre 1998, su eccezione del p.m., il pretore
 ordinava che fosse rinnovata la citazione a  giudizio  poiche'  dalla
 relazione  di notificazione, avvenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8
 c.p.p, non risultava che  l'ufficiale  giudiziario  avesse  proceduto
 nuovamente  alla  ricerca dell'imputata, tornando nei luoghi indicati
 dai commi 1 e 2 dell'art. 157,  come  esigono  per  l'appunto  l'art.
 157,  comma  7  c.p.p.  e  l'art.  59 disp. att. c.p.p. affinche' sia
 legittima la notificazione con la procedura del comma 8.
   All'odierna udienza, cui il procedimento  era  stato  rinviato,  si
 doveva   constatare   nuovamente  l'omessa  osservanza  del  disposto
 dell'art.  157, comma 7 c.p.p..
   Tali essendo i fatti, la norma che dovrebbe trovare applicazione e'
 quella dettata dall'art. 487 c.p.p.,  posto  che  l'imputata  non  e'
 comparsa  e non ricorre la condizione ex art. 485 c.p.p., quanto meno
 perche' dopo due notificazioni e' lecito ipotizzare (e questo giudice
 ipotizza) che il mancato ritiro del plico presso la Casa comunale sia
 volontario o colposo.
   Dunque, in base alla prima parte dell'art. 487, comma 1 si dovrebbe
 dichiarare la contumacia dell'imputata, ma la  legge  subordina  tale
 dichiarazione  alla  condizione che non risulti la nullita' dell'atto
 di citazione o della sua notificazione.
   Ora, l'art.  171  c.p.p.  non  contempla  come  causa  di  nullita'
 l'omessa osservanza dell'art. 157, comma 7 c.p.p., il cui precetto e'
 ribadito e specificato dall'art. 59 disp. att. c.p.p.
   L'osservanza  dell'art.  157,  comma  7  c.p.p.  e'  dunque rimessa
 esclusivamente all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario e,  stante  il
 principio  di  tassativita' delle nullita', la mancanza di un secondo
 accesso non puo' mai dare luogo a  dichiarazione  di  nullita'  della
 notificazione  e  obbliga  il  giudice  a  fare  un  uso strumentale,
 forzato, della  disposizione  dell'art.  485,  cioe'  a  disporre  la
 rinnovazione  della  citazione, anche quando, come nella fattispecie,
 appare bensi' probabile che l'imputata  non  abbia  avuto  conoscenza
 della citazione a giudizio, ma per fatto dovuto a sua colpa.
   Tale disciplina appare irragionevole di per se', anche a tacere del
 fatto   che,   impedendo  la  dichiarazione  di  nullita',  impedisce
 l'applicazione dell'art. 185, comma 2  c.p.p., e cioe'  di  porre  le
 spese    a    carico    dell'ufficiale    giudiziario    responsabile
 dell'omissione.
   La questione appare rilevante ai fini del  giudizio  perche'  dalla
 sua   soluzione   dipende   la  dichiarazione  di  contumacia  ovvero
 l'ordinanza di rinnovazione dell'atto viziato.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva  d'ufficio
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 171 c.p.p., per
 sospetto contrasto con l'art. 3 Cost.,  e  con  precisamente  con  il
 principio  di  ragionevolezza  di  cui  detta norma costituzionale e'
 stata ritenuta fondamento, nella parte in cui non prevede come  causa
 di   nullita'   la  mancata  osservanza  della  disposizione  dettata
 dall'art.  157, comma 7 c.p.p.
   Ordina che gli  atti  siano  immediatamente  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al presidente del consiglio dei Ministri e  ai  presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Livorno, addi' 26 febbraio 1999.
                         Il pretore: Ferraiuolo
 99C0432