N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1999

                                N. 252
  Ordinanza  emessa  il  29  gennaio  1999  dal  pretore  di  Roma nel
 procedimento civile vertente tra Studio  radiologico  Maurizi  Enrici
 S.r.l. e Azienda U.S.L. RM/C
 Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
    delle controversie riguardanti le attivita' e  le  prestazioni  di
    ogni  genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
    di pubblici servizi  ivi  comprese  quelle  relative  al  Servizio
    sanitario  nazionale  (nella  specie:  prestazioni  di diagnostica
    strumentale e di laboratorio, in regime di rapporto  convenzionato
    e  autorizzato)  -  Violazione del principio stabilito nella legge
    delegante circa la  devoluzione  al  giudice  amministrativo  solo
    delle    controversie    relative    ai    diritti    patrimoniali
    conseguenziali, ivi comprese quelle  concernenti  il  risarcimento
    del  danno, in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici
    - Eccesso di delega.
 (D.P.R. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, combinato disposto;  legge  15
    marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)).
 (Cost., artt. 76 e 77).
(GU n.19 del 12-5-1999 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  relativa  al  ricorso per
 decreto ingiuntivo iscritto al n. 27115 dell'anno 1998  Ruolo  affari
 contenziosi  civili  proposto  da  Studio  radiologico Maurizi Enrici
 S.r.l., in persona del legale rappresentante  dott.  Enrico  Maurici,
 elettivamente  domiciliata  in Roma, piazza Bainsizza n. 3, presso lo
 studio degli  avv. Giandomenico Barcellona e Rocco Crincoli,  che  la
 rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso;
    Contro  l'Azienda  U.S.L.  RM/C  per  ottenere  il  rimborso delle
 prestazioni rese quale studio medico  convenzionato  esterno  con  la
 medesima azienda;
   Visto il ricorso ed i relativi allegati;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Lo  Studio radiologico Maurizi Enrici proponeva ricorso per decreto
 ingiuntivo   volto   ad   ottenere   il   rimborso   di   prestazioni
 specialistiche  effettuate  quale  studio medico convenzionato con la
 Azienda U.S.L.  RM/C in base al d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (Accordo
 collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali  in
 materia  di  prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio,
 compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e  di
 fisiokinesiterapia,  nonche'  ogni  altra  prestazione  specialistica
 effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi  dell'art.
 48  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833) su autorizzazione delle
 UU.SS.LL. di Roma e provincia per i mesi da gennaio ad aprile 1998  e
 per  un  importo  complessivo  di    L.  31. 775.617, allegando prova
 dell'esistenza  del  rapporto  convenzionato  e   delle   prestazioni
 autorizzate effettuate nel periodo considerato.
   Al  riguardo,  il  ricorrente  proponeva in calce alla richiesta di
 emissione di ingiunzione nei confronti dell'A.S.L. RM/C la  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo
 31 marzo 1998 - che  aveva  devoluto  al  giudice  amministrativo  la
 giurisdizione  in  tema di controversie aventi ad oggetto attivita' e
 prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi  comprese
 quelle  rese  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  -  in
 relazione agli art. 76 e 77 della Costituzione per aver travalicato i
 limiti posti dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15
 marzo  1997  n.  59,  che  aveva   previsto   tale   spostamento   di
 giurisdizione solo in materia di diritti patrimoniali conseguenziali.
                             D i  r i t t o
   Rileva   il  giudicante  che  la  questione  sollevata  appare  non
 manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.
   In ordine al primo presupposto, appare  utile  premettere  l'esatto
 dato testuale delle due norme poste a confronto.
   L'art.  11,  comma quarto, lettera g), della legge 15 marzo 1997 n.
 59, delega il Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 diretti,  tra  l'altro,  a  "devolvere,  entro  il 30 giugno 1998, al
 giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera  a),
 tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
 delle  pubbliche  amministrazioni,  ancorche'  concernenti   in   via
 incidentale   atti   amministrativi   presupposti,   ai   fini  della
 disapplicazione, prevedendo:    misure  organizzative  e  processuali
 anche  di  carattere  generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
 sovraccarico   del   contenzioso;   procedure    stragiudiziali    di
 conciliazione e di arbitrato; infine, la contestuale estensione della
 giurisdizione  del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
 oggetto diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese  quelle
 relative   al   risarcimento  del  danno,  in  materia  di  edilizia,
 urbanistica e di servizi  pubblici,  prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti".
   In  attuazione  di quanto sopra, il legislatore delegato ha emanato
 il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  80,  in  cui,  all'art.  33,
 statuisce:    "Sono   devolute   alla   giurisdizione   del   giudice
 amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici  servizi,
 ivi  compresi  quelli  afferenti  al  credito,  alla  vigilanza sulle
 assicurazioni, al mercato mobiliare,  al  servizio  farmaceutico,  ai
 trasporti,  alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14
 novembre 1995
  n. 481. Tali controversie sono, in particolare, quelle:  a)  ...  f)
 riguardanti  le  attivita'  e  prestazioni  di  ogni genere, anche di
 natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi,  ivi
 comprese  quelle  rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
 della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
 utenza   con   soggetti   privati,   delle   controversie   meramente
 risarcitorie   che   riguardano   il   danno  alla  persona  e  delle
 controversie in materia di invalidita'".
   Ratio ispiratrice del legislatore delegante  appare  l'esigenza  di
 semplificare e razionalizzare il contenzioso riguardante le pubbliche
 amministrazioni  modificando il riparto di giurisdizione preesistente
 attraverso il duplice spostamento, da  un  lato,  della  materia  del
 rapporto   di   pubblico  impiego  dal  g.a.  al  giudice  ordinario,
 nell'intento  di  "completare  l'integrazione  della  disciplina  del
 lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e la conseguente
 estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile  e
 delle  leggi  sui rapporti di lavoro privato nell'impresa ...." (art.
 11, comma 4, lettera a), legge n. 59/1997 cit.) e, dall'altro,  delle
 controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
 comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno  in  materia
 edilizia,  urbanistica  e  di  pubblici  servizi, dal g.o. al giudice
 amministrativo,  all'evidente  fine  sia  di  compensazione,  sia  di
 semplificazione  della tutela giuridica gia' offerta al privato nelle
 specifiche materie suindicate, nelle quali la particolare e complessa
 interazione di interessi pubblici con interessi legittimi  e  diritti
 soggettivi  di privati, difficilmente scindibili gli uni dagli altri,
 rendeva piu' difficoltoso ed articolato il ricorso delle  parti  alla
 garanzia   giurisdizionale.   Infatti,  mentre  nella  vigenza  della
 precedente disciplina legislativa prevista dalla legge 20 marzo  1865
 n.  2248,  all.  E,  ed, in particolare, dall'art.  7, comma 3, della
 legge 6 dicembre 1997, n. 1034 istitutiva  dei  t.a.r.,  il  soggetto
 privato leso dall'azione della p.a. doveva prima ricorrere all'a.g.a.
 per  far  dichiarare  l'annullamento del provvedimento amministrativo
 lesivo e poi adire l'a.g.o. per ottenere il  risarcimento  del  danno
 subito con una necessaria duplicazione di giudizi per effetto del cd.
 doppio  binario  di  giurisdizione,  il  legislatore  piu' recente ha
 voluto  unificare  la  tutela  giurisdizionale,   semplificandola   e
 velocizzandola   (probabilmente   anche   nel   quadro  dello  sforzo
 istituzionale di evitare ulteriori censure mosse allo Stato italiano,
 da   parte   degli   organi   comunitari   preposti,   per    ritardi
 nell'amministrazione   della  giustizia),  concentrando  nel  giudice
 amministrativo  i  poteri  sia  di  annullamento  del   provvedimento
 amministrativo illegittimo sia di condanna della p.a. al risarcimento
 del  danno  in  favore  del  privato  leso  in  materia  di edilizia,
 urbanistica e servizi pubblici.
   Per quanto suesposto, l'analisi teleologica della  norma  delegante
 gia'  di  per se' induce l'interprete a circoscriverne l'oggetto solo
 alle posizioni giuridiche soggettive derivanti  dall'annullamento  di
 atti amministrativi.
   Venendo  ora  all'analisi letterale dell'art. 11 citato, la Suprema
 Corte di legittimita' si e'  piu'  volte  pronunciata  in  merito  ai
 diritti  patrimoniali  conseguenziali restringendone la definizione -
 cosi' modificando nell'ultimo decennio un precedente orientamento - a
 quelli  che,  effettivamente,  siano  scaturiti  dalla  pronuncia  di
 illegittimita'  di  un provvedimento amministrativo, adottato in sede
 giurisdizionale ovvero di autotutela amministrativa, e  non  anche  a
 quelli   derivanti   in   modo   diretto  ed  immediato  da  un  mero
 inadempimento della p.a.    rispetto  ad  obblighi  di  legge  ovvero
 conseguenti al rapporto convenzionale in essere con il privato (cfr.,
 in  tema di riparto di giurisdizione affermato soprattutto in materia
 di pubblico impiego, ove veniva ribadita quella del g.o.  solo  nella
 prima  ipotesi,  permanendo  invece  quella  del  g.a.  - nell'ambito
 dell'allora giurisdizione esclusiva esistente in capo a  quest'ultimo
 -  anche  in tema di risarcimento del danno qualunque fosse l'entita'
 della liquidazione richiesta:   Cass. s.u. 28 gennaio  1998  n.  843,
 Cass.  s.u. 19 marzo 1997 n. 2436, Cass. s.u. 10 maggio 1996 n. 4396,
 Cassa s.u. 13 aprile 1995, n.  4208, Cassa s.u. 8  febbraio  1995  n.
 1444,  Cass. s.u. 10 ottobre 1994 n. 8277, Cass. s.u. 10 ottobre 1994
 n. 8276, Cass. s.u. 25 novembre 1993 n. 11649, Cass. s.u.  10  maggio
 1993  n.  5338,  Cass.  s.u.  19  marzo  1993  n. 3247, Cass. s.u. 10
 febbraio 1993 n. 1620, Cass. s.u. 6 luglio 1992 n. 8210, Cass. s.u. 6
 maggio 1991 n. 5008, Cass. s.u. 12 aprile 1991, n. 3896,  Cass.  s.u.
 29 gennaio 1991 n. 868, Cass. s.u. 26 luglio 1990 n. 7556, Cass. s.u.
 8  febbraio  1990  n. 850, Cass. s.u. 5 settembre 1989, n.3839, Cass.
 s.u. 4 marzo 1987 n. 2273.
   Per l'orientamento precedente che estendeva, invece, l'ambito della
 giurisdizione  del  g.o.   in   materia   di   diritti   patrimoniali
 conseguenziali   alle  controversie  aventi  ad  oggetto  la  pretesa
 risarcitoria del privato solo se superiore agli interessi  legali  ed
 alla  svalutazione  monetaria  ordinaria,  derivante  quindi non solo
 dall'illegittimita' dichiarata o  riconosciuta  di  un  provvedimento
 amministrativo  ma  anche  da  meri  comportamenti colposi della p.a.
 esorbitanti il semplice ritardo nell'emissione del titolo  di  spesa,
 si  veda:  Cass.  s.u.  7 settembre 1990 n. 9221, Cass. s.u. 9 aprile
 1990 n. 2945, Cass. s.u. 19 marzo 1990 n. 2284, Cass. s.u.  7  agosto
 1989,  n.  3604,  Cass.  s.u. 17 ottobre 1998 n. 15630, Cass. s.u. 11
 ottobre 1988 n. 5480, Cass. s.u. 25 novembre 1987 n. 8734, Cass. s.u.
 11 maggio 1987 n. 4313, Cass. s.u.  24 febbraio 1987 n.  1949,  Cass.
 s.u. 27 luglio 1985, n. 4359, Cass.  s.u. 25 gennaio 1985, n. 357).
   Orbene,   dovendo   ricollegarsi   la   definizione   di   "diritti
 patrimoniali  conseguenziali"  -   alla   luce   dell'interpretazione
 teleologica  e  dell'orientamento  della  Suprema  Corte suindicati -
 esclusivamente all'annullamento autonomo o giurisdizionale di un atto
 amministrativo, la legge delega appare riferibile solo a tali lesioni
 di posizioni soggettive private perfette, e non gia' anche  a  quelle
 derivanti  dal  mero  inadempimento  della  p.a. di obblighi legali o
 convezionali.
   Viceversa la norma delegata ha esteso la giurisdizione  dell'a.g.a.
 a  tutte  indistintamente  le  attivita'  e  prestazioni  anche  solo
 patrimoniali comunque  rese  nell'espletamento  di  pubblici  servizi
 (compreso il servizio sanitario e la pubblica istruzione), escludendo
 solo  i  rapporti  individuali di utenza con privati, il risarcimento
 del danno alla persona e le questioni di invalidita'.
   Alla  luce delle suesposte considerazioni, appare al giudicante non
 manifestamente infondata la prospettata questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 citato
 per aver esorbitato dai principi e dai limiti oggettivi imposti dalla
 legge  delega n. 59/1997 surriferita, avendo la norma delegata esteso
 l'ambito della giurisdizione dell'a.g.a. a tutte le  controversie  in
 materia  di  pubblici  servizi ivi comprese quelle afferenti l'ambito
 del  servizio  sanitario  nazionale,  in  violazione   dei   principi
 costituzionali  di  cui  all'art. 77, primo comma, anche in relazione
 all'art. 76 della Costituzione.
   Ne' a diversa soluzione interpretativa pare al  giudicante  potersi
 addivenire  in  via di ulteriore interpretazione logica o sistematica
 o, comunque, non esclusivamente testuale della norma delegante.
   Anche a voler prescindere,  infatti,  dalla  chiara  lettera  della
 norma  (che  richiama  inequivocabilmente  -  derogandovi, nel quadro
 generale della citata riorganizzazione della  tutela  giurisdizionale
 del  privato  di  fronte  alla  p.a. - il disposto di cui all'art. 7,
 comma terzo, della  legge  istitutiva  dei  tribunali  amministrativi
 regionali  6  dicembre  1971,  n.  1034),  la nuova disciplina appare
 volta, come detto, ad evitare di dover adire due diversi giudici, uno
 per rimuovere  dall'ordinamento  giuridico  l'atto  amministrativo  e
 l'altro per poi ottenere il conseguente risarcimento, laddove risulti
 in discussione l'esistenza stessa del rapporto legale o convenzionale
 esistente;  viceversa, ove nessuna controversia sussista in merito al
 rapporto, il mero adempimento  degli  obblighi  da  questo  derivante
 appare   logicamente   permanere   nella  giurisdizione  dell'a.g.o.,
 esulando dall'ambito  di  competenze  attribuite  in  modo  esclusivo
 all'a.g.a.,   cosi'   consentendo  al  privato  una  piu'  rapida  ed
 articolata  tutela  -  ad  esempio,  oltre  che  in  via   ordinaria,
 inevitabilmente  piu'  lunga  e  complessa, appunto in via monitoria,
 rispetto a quella prevista in sede giurisdizionale amministrativa.
   E'  pur  vero  che  il  legislatore  avrebbe  potuto  scegliere  di
 devolvere tutte le controversie in materia di edilizia, urbanistica e
 servizi pubblici all'a.g.a. in modo da creare una nuova giurisdizione
 esclusiva,   ma   la   legge   delega   non   consente   una   simile
 interpretazione,  atteso  l'esplicita  specificazione  testuale  (con
 chiara  valenza  restrittiva,  a  pena  di  risultare  altrimenti una
 perifrasi del tutto ridondante) a  "controversie  aventi  ad  oggetto
 diritti  patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
 risarcimento del danno".
   Ad ulteriore  conferma  di  cio',  si  consideri  che  l'originaria
 formulazione  dell'articolo  in  questione,  desumibile dal testo del
 disegno di legge n. 1124 Atti Senato approvato da  quest'ultimo  ramo
 del  Parlamento,  non prevedeva l'intero ultimo periodo della lettera
 g)  relativo  alla   contestuale   devoluzione   alla   giurisdizione
 amministrativa  di controversie gia' appartenenti a quella del g.o. e
 che l'attuale  formulazione  della  norma  e'  stata  successivamente
 introdotta  dalla  I  Commissione affari costituzionali della Camera,
 esaminando il piu' ampio  emendamento  originariamente  proposto  dal
 Governo  (nella  seguente  formulazione:    "infine,  la  contestuale
 devoluzione  alla  giurisdizione  del   giudice   amministrativo   di
 controversie,   anche  relative  alla  responsabilita'  civile  della
 pubblica  amministrazione,  in   materia   di   interventi   edilizi,
 urbanistici  e  di  servizi  pubblici,  prevedendo altresi' un regime
 processuale transitorio per i procedimenti  pendenti"),  nel  preciso
 intento  di  restringerne  l'ambito  applicativo in una piu' limitata
 formulazione poi divenuta definitiva (cfr. disegno di legge  n.  1124
 Atti  Senato;  resoconto parlamentare seduta della I Comm. Camera del
 14  gennaio  1997;  disegno  di  legge  n.  2699-A   proposto   dalla
 Commissione  e  poi  approvato  il  30 gennaio 1997 con modificazioni
 dalla  Camera;  infine  testo   legislativo   sottoposto   nuovamente
 all'esame del senato nel disegno di legge n. 1124-B).
   Venendo  ora  alla  rilevanza della questione sollevata, osserva il
 giudicante che la decisione in ordine alla sussistenza o  meno  della
 propria  giurisdizione  in  merito al ricorso proposto ex artt. 633 e
 ss. c.p.c. dallo Studio  radiologico  Maurizi  Enrici  S.r.l.  appare
 prioritaria   rispetto   sia   all'emissione   sia   al  rigetto  del
 provvedimento richiesto e, come tale, rilevante sebbene sollevata  in
 sede  monitoria (cfr., per analogo precedente, ordinanza Pret. Ancona
 28 marzo 1997, iscritta al Reg.  Ord.  1997  n.  401  nella  Gazzetta
 Ufficiale,  1  Serie  speciale  2  luglio  1997, n. 27, e, successiva
 ordinanza Corte cosituzionale 23-26 marzo 1998  n.  80,  in  Gazzetta
 Ufficiale  1  Serie speciale 1 aprile 1998 n. 13): trattasi, infatti,
 come noto, pur  sempre  di  un  giudizio  sebbene  a  contraddittorio
 differito,  nel quale la sussistenza della giurisdizione e competenza
 deve essere valutata al momento del deposito del ricorso  ex  art.  5
 c.p.c.  (cfr.  Cass.  13  giugno  1992, n. 7292) e cio' a prescindere
 dalla litispendenza, sussistente solo con la successiva notifica  del
 ricorso ex art. 643, comma 3, c.p.c..
   Per  tutte  le  ragioni  suesposte  il  giudicante ritiene di dover
 sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla  Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  incidentale  di
 costituzionalita' sopra specificata.
                                P.Q.M.
   Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi
 indicati  in motivazione, |a questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto dell'art. 33 del  31  marzo  1998  n.  80  con
 l'art.  11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
 riferimento agli artt. 77, primo  comma,  e  76  della  Costituzione,
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e la
 sua  comunicazione  ai  Presidenti  dei due rami del Parlamento ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  a
 cura   della   cancelleria,  corredati  della  prova  delle  avvenute
 notificazioni di cui sopra.
   Cosi' deciso in Roma in data 29 gennaio 1999.
                         Il pretore: Sciarrillo
 99C0433