N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1999
N. 252 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Studio radiologico Maurizi Enrici S.r.l. e Azienda U.S.L. RM/C Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi ivi comprese quelle relative al Servizio sanitario nazionale (nella specie: prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in regime di rapporto convenzionato e autorizzato) - Violazione del principio stabilito nella legge delegante circa la devoluzione al giudice amministrativo solo delle controversie relative ai diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle concernenti il risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici - Eccesso di delega. (D.P.R. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, combinato disposto; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)). (Cost., artt. 76 e 77).(GU n.19 del 12-5-1999 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza relativa al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 27115 dell'anno 1998 Ruolo affari contenziosi civili proposto da Studio radiologico Maurizi Enrici S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Enrico Maurici, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bainsizza n. 3, presso lo studio degli avv. Giandomenico Barcellona e Rocco Crincoli, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso; Contro l'Azienda U.S.L. RM/C per ottenere il rimborso delle prestazioni rese quale studio medico convenzionato esterno con la medesima azienda; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; F a t t o Lo Studio radiologico Maurizi Enrici proponeva ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il rimborso di prestazioni specialistiche effettuate quale studio medico convenzionato con la Azienda U.S.L. RM/C in base al d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonche' ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) su autorizzazione delle UU.SS.LL. di Roma e provincia per i mesi da gennaio ad aprile 1998 e per un importo complessivo di L. 31. 775.617, allegando prova dell'esistenza del rapporto convenzionato e delle prestazioni autorizzate effettuate nel periodo considerato. Al riguardo, il ricorrente proponeva in calce alla richiesta di emissione di ingiunzione nei confronti dell'A.S.L. RM/C la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 - che aveva devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di controversie aventi ad oggetto attivita' e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - in relazione agli art. 76 e 77 della Costituzione per aver travalicato i limiti posti dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15 marzo 1997 n. 59, che aveva previsto tale spostamento di giurisdizione solo in materia di diritti patrimoniali conseguenziali. D i r i t t o Rileva il giudicante che la questione sollevata appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere. In ordine al primo presupposto, appare utile premettere l'esatto dato testuale delle due norme poste a confronto. L'art. 11, comma quarto, lettera g), della legge 15 marzo 1997 n. 59, delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti, tra l'altro, a "devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti". In attuazione di quanto sopra, il legislatore delegato ha emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in cui, all'art. 33, statuisce: "Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) ... f) riguardanti le attivita' e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidita'". Ratio ispiratrice del legislatore delegante appare l'esigenza di semplificare e razionalizzare il contenzioso riguardante le pubbliche amministrazioni modificando il riparto di giurisdizione preesistente attraverso il duplice spostamento, da un lato, della materia del rapporto di pubblico impiego dal g.a. al giudice ordinario, nell'intento di "completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa ...." (art. 11, comma 4, lettera a), legge n. 59/1997 cit.) e, dall'altro, delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e di pubblici servizi, dal g.o. al giudice amministrativo, all'evidente fine sia di compensazione, sia di semplificazione della tutela giuridica gia' offerta al privato nelle specifiche materie suindicate, nelle quali la particolare e complessa interazione di interessi pubblici con interessi legittimi e diritti soggettivi di privati, difficilmente scindibili gli uni dagli altri, rendeva piu' difficoltoso ed articolato il ricorso delle parti alla garanzia giurisdizionale. Infatti, mentre nella vigenza della precedente disciplina legislativa prevista dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ed, in particolare, dall'art. 7, comma 3, della legge 6 dicembre 1997, n. 1034 istitutiva dei t.a.r., il soggetto privato leso dall'azione della p.a. doveva prima ricorrere all'a.g.a. per far dichiarare l'annullamento del provvedimento amministrativo lesivo e poi adire l'a.g.o. per ottenere il risarcimento del danno subito con una necessaria duplicazione di giudizi per effetto del cd. doppio binario di giurisdizione, il legislatore piu' recente ha voluto unificare la tutela giurisdizionale, semplificandola e velocizzandola (probabilmente anche nel quadro dello sforzo istituzionale di evitare ulteriori censure mosse allo Stato italiano, da parte degli organi comunitari preposti, per ritardi nell'amministrazione della giustizia), concentrando nel giudice amministrativo i poteri sia di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo sia di condanna della p.a. al risarcimento del danno in favore del privato leso in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici. Per quanto suesposto, l'analisi teleologica della norma delegante gia' di per se' induce l'interprete a circoscriverne l'oggetto solo alle posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'annullamento di atti amministrativi. Venendo ora all'analisi letterale dell'art. 11 citato, la Suprema Corte di legittimita' si e' piu' volte pronunciata in merito ai diritti patrimoniali conseguenziali restringendone la definizione - cosi' modificando nell'ultimo decennio un precedente orientamento - a quelli che, effettivamente, siano scaturiti dalla pronuncia di illegittimita' di un provvedimento amministrativo, adottato in sede giurisdizionale ovvero di autotutela amministrativa, e non anche a quelli derivanti in modo diretto ed immediato da un mero inadempimento della p.a. rispetto ad obblighi di legge ovvero conseguenti al rapporto convenzionale in essere con il privato (cfr., in tema di riparto di giurisdizione affermato soprattutto in materia di pubblico impiego, ove veniva ribadita quella del g.o. solo nella prima ipotesi, permanendo invece quella del g.a. - nell'ambito dell'allora giurisdizione esclusiva esistente in capo a quest'ultimo - anche in tema di risarcimento del danno qualunque fosse l'entita' della liquidazione richiesta: Cass. s.u. 28 gennaio 1998 n. 843, Cass. s.u. 19 marzo 1997 n. 2436, Cass. s.u. 10 maggio 1996 n. 4396, Cassa s.u. 13 aprile 1995, n. 4208, Cassa s.u. 8 febbraio 1995 n. 1444, Cass. s.u. 10 ottobre 1994 n. 8277, Cass. s.u. 10 ottobre 1994 n. 8276, Cass. s.u. 25 novembre 1993 n. 11649, Cass. s.u. 10 maggio 1993 n. 5338, Cass. s.u. 19 marzo 1993 n. 3247, Cass. s.u. 10 febbraio 1993 n. 1620, Cass. s.u. 6 luglio 1992 n. 8210, Cass. s.u. 6 maggio 1991 n. 5008, Cass. s.u. 12 aprile 1991, n. 3896, Cass. s.u. 29 gennaio 1991 n. 868, Cass. s.u. 26 luglio 1990 n. 7556, Cass. s.u. 8 febbraio 1990 n. 850, Cass. s.u. 5 settembre 1989, n.3839, Cass. s.u. 4 marzo 1987 n. 2273. Per l'orientamento precedente che estendeva, invece, l'ambito della giurisdizione del g.o. in materia di diritti patrimoniali conseguenziali alle controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria del privato solo se superiore agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria ordinaria, derivante quindi non solo dall'illegittimita' dichiarata o riconosciuta di un provvedimento amministrativo ma anche da meri comportamenti colposi della p.a. esorbitanti il semplice ritardo nell'emissione del titolo di spesa, si veda: Cass. s.u. 7 settembre 1990 n. 9221, Cass. s.u. 9 aprile 1990 n. 2945, Cass. s.u. 19 marzo 1990 n. 2284, Cass. s.u. 7 agosto 1989, n. 3604, Cass. s.u. 17 ottobre 1998 n. 15630, Cass. s.u. 11 ottobre 1988 n. 5480, Cass. s.u. 25 novembre 1987 n. 8734, Cass. s.u. 11 maggio 1987 n. 4313, Cass. s.u. 24 febbraio 1987 n. 1949, Cass. s.u. 27 luglio 1985, n. 4359, Cass. s.u. 25 gennaio 1985, n. 357). Orbene, dovendo ricollegarsi la definizione di "diritti patrimoniali conseguenziali" - alla luce dell'interpretazione teleologica e dell'orientamento della Suprema Corte suindicati - esclusivamente all'annullamento autonomo o giurisdizionale di un atto amministrativo, la legge delega appare riferibile solo a tali lesioni di posizioni soggettive private perfette, e non gia' anche a quelle derivanti dal mero inadempimento della p.a. di obblighi legali o convezionali. Viceversa la norma delegata ha esteso la giurisdizione dell'a.g.a. a tutte indistintamente le attivita' e prestazioni anche solo patrimoniali comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi (compreso il servizio sanitario e la pubblica istruzione), escludendo solo i rapporti individuali di utenza con privati, il risarcimento del danno alla persona e le questioni di invalidita'. Alla luce delle suesposte considerazioni, appare al giudicante non manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 citato per aver esorbitato dai principi e dai limiti oggettivi imposti dalla legge delega n. 59/1997 surriferita, avendo la norma delegata esteso l'ambito della giurisdizione dell'a.g.a. a tutte le controversie in materia di pubblici servizi ivi comprese quelle afferenti l'ambito del servizio sanitario nazionale, in violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 77, primo comma, anche in relazione all'art. 76 della Costituzione. Ne' a diversa soluzione interpretativa pare al giudicante potersi addivenire in via di ulteriore interpretazione logica o sistematica o, comunque, non esclusivamente testuale della norma delegante. Anche a voler prescindere, infatti, dalla chiara lettera della norma (che richiama inequivocabilmente - derogandovi, nel quadro generale della citata riorganizzazione della tutela giurisdizionale del privato di fronte alla p.a. - il disposto di cui all'art. 7, comma terzo, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali 6 dicembre 1971, n. 1034), la nuova disciplina appare volta, come detto, ad evitare di dover adire due diversi giudici, uno per rimuovere dall'ordinamento giuridico l'atto amministrativo e l'altro per poi ottenere il conseguente risarcimento, laddove risulti in discussione l'esistenza stessa del rapporto legale o convenzionale esistente; viceversa, ove nessuna controversia sussista in merito al rapporto, il mero adempimento degli obblighi da questo derivante appare logicamente permanere nella giurisdizione dell'a.g.o., esulando dall'ambito di competenze attribuite in modo esclusivo all'a.g.a., cosi' consentendo al privato una piu' rapida ed articolata tutela - ad esempio, oltre che in via ordinaria, inevitabilmente piu' lunga e complessa, appunto in via monitoria, rispetto a quella prevista in sede giurisdizionale amministrativa. E' pur vero che il legislatore avrebbe potuto scegliere di devolvere tutte le controversie in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici all'a.g.a. in modo da creare una nuova giurisdizione esclusiva, ma la legge delega non consente una simile interpretazione, atteso l'esplicita specificazione testuale (con chiara valenza restrittiva, a pena di risultare altrimenti una perifrasi del tutto ridondante) a "controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno". Ad ulteriore conferma di cio', si consideri che l'originaria formulazione dell'articolo in questione, desumibile dal testo del disegno di legge n. 1124 Atti Senato approvato da quest'ultimo ramo del Parlamento, non prevedeva l'intero ultimo periodo della lettera g) relativo alla contestuale devoluzione alla giurisdizione amministrativa di controversie gia' appartenenti a quella del g.o. e che l'attuale formulazione della norma e' stata successivamente introdotta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, esaminando il piu' ampio emendamento originariamente proposto dal Governo (nella seguente formulazione: "infine, la contestuale devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo di controversie, anche relative alla responsabilita' civile della pubblica amministrazione, in materia di interventi edilizi, urbanistici e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti"), nel preciso intento di restringerne l'ambito applicativo in una piu' limitata formulazione poi divenuta definitiva (cfr. disegno di legge n. 1124 Atti Senato; resoconto parlamentare seduta della I Comm. Camera del 14 gennaio 1997; disegno di legge n. 2699-A proposto dalla Commissione e poi approvato il 30 gennaio 1997 con modificazioni dalla Camera; infine testo legislativo sottoposto nuovamente all'esame del senato nel disegno di legge n. 1124-B). Venendo ora alla rilevanza della questione sollevata, osserva il giudicante che la decisione in ordine alla sussistenza o meno della propria giurisdizione in merito al ricorso proposto ex artt. 633 e ss. c.p.c. dallo Studio radiologico Maurizi Enrici S.r.l. appare prioritaria rispetto sia all'emissione sia al rigetto del provvedimento richiesto e, come tale, rilevante sebbene sollevata in sede monitoria (cfr., per analogo precedente, ordinanza Pret. Ancona 28 marzo 1997, iscritta al Reg. Ord. 1997 n. 401 nella Gazzetta Ufficiale, 1 Serie speciale 2 luglio 1997, n. 27, e, successiva ordinanza Corte cosituzionale 23-26 marzo 1998 n. 80, in Gazzetta Ufficiale 1 Serie speciale 1 aprile 1998 n. 13): trattasi, infatti, come noto, pur sempre di un giudizio sebbene a contraddittorio differito, nel quale la sussistenza della giurisdizione e competenza deve essere valutata al momento del deposito del ricorso ex art. 5 c.p.c. (cfr. Cass. 13 giugno 1992, n. 7292) e cio' a prescindere dalla litispendenza, sussistente solo con la successiva notifica del ricorso ex art. 643, comma 3, c.p.c.. Per tutte le ragioni suesposte il giudicante ritiene di dover sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalita' sopra specificata.
P.Q.M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, |a questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 33 del 31 marzo 1998 n. 80 con l'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento agli artt. 77, primo comma, e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria, corredati della prova delle avvenute notificazioni di cui sopra. Cosi' deciso in Roma in data 29 gennaio 1999. Il pretore: Sciarrillo 99C0433