N. 153 ORDINANZA 26 - 30 aprile 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice -  Mancata  previsione
 per   il   g.i.p.,   che   abbia  in  precedenza  emesso  decreto  di
 archiviazione, ad esercitare funzioni  giurisdizionali  sul  medesimo
 fatto  ovvero  nell'udienza  preliminare  -  Differenza tra la natura
 interlocutoria e sommaria delle indagini preliminari  e  la  pienezza
 della  valutazione  sulla responsabilita' caratterizzante le pronunce
 di merito emesse nella fase del giudizio - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e b)).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).
 
(GU n.18 del 5-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2,
 e 37, comma 1, lettere a)  e  b)  del  codice  di  procedura  penale,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  22  dicembre  1997  dalla Corte
 d'Appello di Ancona nel procedimento penale a  carico  di  I.  F.  ed
 altra,  iscritta  al  n. 129 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  10,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24  marzo 1999 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1997 la Corte di appello
 di Ancona, chiamata a decidere su di una dichiarazione di ricusazione
 proposta dagli imputati nei confronti del  giudice  per  le  indagini
 preliminari del Tribunale di Fermo, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.   3,   primo   comma,  e  24,  primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 34,  comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura
 penale (quest'ultimo richiamato solo per relationem), nelle parti  in
 cui  tali  norme  non prevedono l'incompatibilita' del giudice per le
 indagini preliminari  che  abbia  in  precedenza  emesso  decreto  di
 archiviazione  ad  esercitare  funzioni  giurisdizionali sul medesimo
 fatto ex art. 409, commi 2,  3,  4  e  5,  cod.  proc.  pen.,  ovvero
 nell'udienza preliminare;
     che  il giudice rimettente premette: che gli imputati, rinviati a
 giudizio per ricettazione e assolti nel giudizio di appello,  avevano
 denunciato  per  falsa  testimonianza  i  testimoni  che, con le loro
 dichiarazioni, avevano determinato  il  rinvio  a  giudizio;  che  il
 giudice  per  le  indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione
 per essere insussistente il delitto di  falsa  testimonianza;  che  a
 carico  dei  denuncianti era stato instaurato procedimento penale per
 calunnia; che per tale reato il giudice per le indagini  preliminari,
 andando  in contrario avviso rispetto alla richiesta di archiviazione
 del pubblico ministero, aveva fissato udienza in camera di  consiglio
 ex  art. 409 cod. proc.  pen; che i soggetti sottoposti alle indagini
 preliminari  per   calunnia   avevano   proposto   dichiarazione   di
 ricusazione nei confronti del giudice per le indagini preliminari;
     che  il  giudice  rimettente  precisa  inoltre  che il precedente
 procedimento, nel quale aveva disposto l'archiviazione per  il  reato
 di  falsa  testimonianza,  pur  essendo formalmente diverso, aveva ad
 oggetto la medesima vicenda processuale;
     che il giudice a quo - richiamata la sentenza di questa Corte  n.
 371  del  1996, nonche' le successive sentenze nn. 306, 307 e 308 del
 1997, secondo cui ricorre la  situazione  di  incompatibilita'  anche
 quando   alla   pluralita'   formale   dei  procedimenti  corrisponde
 l'unicita' sostanziale della vicenda portata a giudizio - ritiene che
 la  previsione  delle  incompatibilita'  solo  con  riferimento  alla
 funzione  di  giudizio,  e  non  anche  in  relazione  alle  funzioni
 giurisdizionali svolte dal giudice per le indagini preliminari quando
 dispone l'archiviazione  ovvero  assume  i  provvedimenti  conclusivi
 dell'udienza  preliminare,  determina  una violazione dei principi di
 ragionevolezza, di imparzialita' del giudice e del  giusto  processo,
 in  relazione al diritto di difesa, stante la propensione del giudice
 a  confermare  la  propria  precedente  decisione,  ed  e'  fonte  di
 irragionevole    disparita'    di    trattamento    tra    situazioni
 sostanzialmente (anche se non formalmente) uguali.
   Considerato che nel procedimento a quo la rilevanza della questione
 va circoscritta  alle  decisioni  che  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  e'  chiamato  ad  assumere  nell'udienza  in  camera  di
 consiglio fissata ex art. 409 cod. proc.  pen.,  e  non  puo'  essere
 estesa  alle  eventuali  successive  funzioni  giurisdizionali che il
 medesimo giudice potrebbe essere  chiamato  a  svolgere  nell'udienza
 preliminare;
     che,  alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte,
 la  disciplina  delle  incompatibilita'  e'  volta  ad  evitare   che
 l'attivita'   di   "giudizio",   cioe'   la  valutazione  sul  merito
 dell'accusa, possa essere, o  apparire,  pregiudicata  da  precedenti
 valutazioni di merito assunte dallo stesso giudice sul medesimo fatto
 e  non si riferisce anche ad "altre attivita' processuali anteriori o
 propedeutiche al giudizio" (v. da ultimo ordinanze 191 e 91 del  1998
 e sentenza n.  131 del 1996);
     che, pertanto, la relazione di incompatibilita' ha come esclusivo
 termine   di   riferimento   il   giudizio   vero  e  proprio,  cioe'
 l'accertamento di merito sulla  responsabilita'  dell'imputato  nella
 fase del giudizio (cfr. in tale senso, tra le tante, sentenze nn. 124
 del  1992  e  401  del  1991, nonche' le piu' recenti ordinanze sopra
 menzionate), mentre tale non puo' considerarsi, qualunque ne  sia  il
 contenuto,  la  decisione  del giudice per le indagini preliminari in
 tema di archiviazione pronunciata ex art. 409 cod. proc. pen;
     che il rimettente, nel prospettare l'analogia  tra  le  decisioni
 del  giudice  per  le  indagini preliminari nell'udienza in camera di
 consiglio ex art. 409 cod. proc. pen. e le pronunce di merito  emesse
 nella  fase  del  giudizio,  non  tiene conto della differenza tra la
 natura interlocutoria e sommaria delle  prime  e  la  pienezza  della
 valutazione sulla responsabilita' che caratterizza le seconde;
     che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lettere  a)  e
 b),  del  codice  di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
 artt.  3,  primo  comma,  e  24,  primo  e   secondo   comma,   della
 Costituzione,  dalla  Corte  di appello di Ancona, con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0464