N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1999
N. 276 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Sambucci Laura Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformita' dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparita' di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilita' delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 103).(GU n.20 del 19-5-1999 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A scioglimento della riserva formulata rileva; In data 19 novembre 1997 il procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, cosi' argomentando: "letta la sentenza n. 219/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 21 maggio 1997 nei confronti di Sambucci Laura nata il 20 gennaio 1947 a Velletri, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per la esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali; Considerato che l'art. 7, legge n. 47/1985 prevede, in alternativa alla demolizione delle opere abusivamente eseguite, l'acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, acquisizione questa che verrebbe ad essere preclusa nel caso di demolizione posta in essere dall'a.g., con la conseguente inevitabile menomazione patrimoniale derivante dall'ente stesso; Rilevato altresi' che, qualora si ritenesse (come la sentenza della Suprema Corte mostra tuttora da ritenere) che l'ordine di demolizione non costituisca pena accessoria, bensi' atto integrativo del potere della p.a., per il caso della sua inerzia e che ugualmente (sebbene non costituisca pena accessoria ai sensi dell'art. 662 c.p.c.) debba essere eseguito dal p.m., conseguentemente verrebbe a porsi una situazione di disuguaglianza non fondata ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost. tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga secondo le regole poste dal libro X del codice di procedura, dal momento che il sistema di garanzie e gravami contemplati nei confronti dei provvedimenti e dell'attivita' amministrative non troverebbe applicazione nel secondo caso; con la possibilita' ulteriore di conflitti quale quello che si verrebbe a creare, a mero titolo di esempio, nel caso in cui, venuto meno ad opera della giustizia amministrativa l'ordine di demolizione concretamente adottato dall'ente territoriale, lo stesso ordine (pure espressione di un potere amministrativo, secondo la Suprema Corte anche anteriormente alla recente sentenza a sezioni unite) venissse ad essere emesso dal giudice ordinario e sottratto alla cognizione del giundice amministrativo"; Preso atto della questione sollevata, questo giudice rileva che la stessa appare pertinente, in quanto si verte nel caso di specie nella applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985, e non manifestamente infondata, con riferimento alla violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale. E invero va considerato che l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985 da parte della A.G.O. lede il principio della separazione dei poteri in quanto attribuisce surrettiziamente ad organi giurisdizionali poteri di competenza primaria dell'Autorita' amministrativa, alla quale e' attribuita in via principale ad esclusiva la tutela del territorio, tanto piu' quando si consideri che la demolizione - alla luce della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 19 giugno 1996 - e' stata qualificata pena accessoria di natura, quindi, giurisdizionale e come tale idonea a violare l'autonomia della p.a. Questa, invero, di fronte all'ordine impartito dal giudice penale, viene messa nella condizione di non poter operare in una materia di sua esclusiva competenza. Va a tal proposito rilevato come, a causa dei tempi biblici che regolano l'attivita' amministrativa e del diverso modo in cui si procede alla valutazione degli interessi, sia del tutto probabile che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale intervenga prima che la p.a. abbia potuto assumere una qualsiasi decisione in merito all'immobile abusivo, che ben potrebbe, per motivi economici o ambientali o piu' tecnicamente amministrativi (la cui valutazione e' preclusa al giudice ordinario) essere acquisito al patrimonio dell'ente pubblico cui spetta la tutela del territorio o essere lasciato nella disponibilita' del proprietario previo pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria o essere ridotto in pristino stato. In questa prospettiva il provvedimento di demolizione disposto dal giudice ordinario altro non costituirebbe che una interferenza della A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a., caratterizzandosi, cosi', non gia' come autonomo provvedimento ablatorio, assunto, pero', al di fuori delle garanzie proprie del procedimento amministrativo. Appare dunque evidente che l'ordine di demolizione quale pena accessoria - e sul punto la Corte adita potrebbe interloquire con un abiter dictum - non puo' essere considerato di natura suppletiva rispetto ai poteri della p.a.. la quale, come e' noto, puo' agire con provvedimenti autoritativi di urgenza e di immediata esecuzione, onde i compiti che quest'ultima e' chiamata a svolgere - istituzionalmente il governo del territorio - vengono ad essere compressi, con conseguente violazione dei diritti del cittadino di fronte alla legge, sia con riguardo alla tutela dei propri interessi - nella specie interessi legittimi, che non possono essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria, neppure nella fase esecutiva - sia con riferimento alla impossibilita' di adire il giudice amministrativo, in cio' concretizzandosi la violazione dell'art. 103 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione; Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 9 febbraio 1999 Il giudice per le indagini preliminari: Carta 99C0466