N. 154 SENTENZA 29 aprile - 10 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Coniugi - Separazione personale - Documenti e provvedimenti relativi
 alla procedura - Esenzione  dalle  imposte  di  bollo,  di  registro,
 ipotecarie,  catastali  e  INVIM - Omessa previsione - Violazione del
 principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).
 
(GU n.20 del 19-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda  CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge
 6 marzo 1987, n.  74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei  casi  di
 scioglimento  di  matrimonio)  -  in  relazione  agli  artt.1, 2 e 8,
 lettera f) della parte prima della  tariffa  allegata  al  d.P.R.  26
 aprile  1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 concernenti l'imposta di registro); art. 2, primo comma,  del  d.P.R.
 26 ottobre 1972, n.  642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e art. 20
 della  tariffa allegata; artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento  di  valore
 degli  immobili);  2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
 347  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni concernenti le
 imposte ipotecaria  e  catastale),  e  artt.  1  e  5  della  tariffa
 allegata,  promossi  con  ordinanze  emesse  l'8  aprile  1997  della
 Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto  da
 Bezzecchi  Sergio  ed  altra  contro  Ufficio del Registro di Milano,
 iscritta al n. 503 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1997 e il 30  gennaio  1998  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale di Trieste sul ricorso proposto da Ciliberti Maria Pia ed
 altro  contro Direzione generale delle entrate Friuli-Venezia Giulia,
 iscritta al n. 431 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione di Bezzecchi Sergio;
   Udito nella udienza  pubblica  del  23  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Udito l'avvocato Giovanni Migliori per Bezzecchi Sergio.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un giudizio promosso da Barbara Loi e Sergio
 Bezzecchi contro l'Ufficio del registro di Milano - per  chiedere  la
 restituzione   di  somme  che  i  ricorrenti  assumono  indebitamente
 riscosse - la Commissione tributaria provinciale di  Milano,  Sezione
 IV,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
 Costi- tuzione, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 19  della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
 casi di scioglimento di matrimonio) -  in  relazione:  all'art.    8,
 lettera  f)  della  parte  prima della tariffa allegata al d.P.R.  26
 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
 concernenti  l'imposta  di  registro);  all'art.  2, primo comma, del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina  dell'imposta  di  bollo);
 agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli
 artt.  2  e  10  del  decreto  legislativo  31  ottobre  1990, n. 347
 (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le
 imposte  ipotecaria  e  catastale), e art. 5 della tariffa allegata -
 nella parte in cui non comprende, nella esenzione  dalle  imposte  di
 registro,  bollo,  ipotecarie  e  catastali, Invim, tutti gli atti, i
 documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di  separazione
 personale dei coniugi.
   Il  collegio  rimettente  assume la rilevanza della questione anche
 nell'ipotesi in cui si acceda  all'interpretazione  piu'  restrittiva
 della  disposizione  impugnata,  che dichiara esenti "dall'imposta di
 bollo, di registro e da ogni altra tassa" tutti gli atti, i documenti
 ed i provvedimenti  relativi  al  procedimento  di  scioglimento  del
 matrimonio  o  di  cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio.
 Secondo la richiamata interpretazione restrittiva,  che  peraltro  il
 giudice  a quo ritiene errata, non rientrerebbero nell'esenzione - in
 quanto, a rigore, non riconducibili alla  categoria  giuridica  delle
 "tasse"  -  le imposte ipotecarie, catastali e l'Invim. Ma anche alla
 stregua di questa interpretazione, la questione conserverebbe la  sua
 rilevanza  nel procedimento principale, avendo i ricorrenti convenuto
 l'Ufficio del registro  per  ottenere  la  restituzione  anche  delle
 imposte di registro e bollo.
   Quanto  alla  non manifesta infondatezza della questione sollevata,
 la Commissione tributaria, richiamando la sentenza di questa Corte n.
 176 del 1992, invoca  le  profonde  analogie  e  la  complementarita'
 funzionale dei procedimenti di separazione e divorzio.
   Il  giudice  a  quo  argomenta  l'irrazionalita'  della  disciplina
 impugnata anche alla luce dell'evoluzione della normativa  precedente
 l'introduzione  della  esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74
 del 1987. Il Collegio rimettente ricorda, in particolare, la legge 10
 marzo 1976, n.  260,  la  quale,  nell'assoggettare  le  sentenze  di
 scioglimento  o  di  cessazione degli effetti civili del matrimonio e
 quelle di separazione  personale  ("ancorche'  portanti  condanne  al
 pagamento   di   assegni   o   attribuzioni  di  beni  patrimoniali")
 all'imposta di registro in misura fissa, avrebbe evidenziato  -  come
 riconosciuto    dalle    stesse    circolari    ministeriali   citate
 nell'ordinanza   di   rimessione   -   che   per   i    provvedimenti
 giurisdizionali   di   cui   si   tratta   "e'   esclusa,   ai   fini
 dell'applicazione dell'imposta di registro,  ogni  valutazione  della
 capacita' contributiva dei soggetti interessati".
   La   Commissione   tributaria  provinciale  di  Milano  ritiene  di
 estendere la questione di legittimita'  costituzionale  alla  mancata
 esenzione  da  tutte le tasse ed imposte concernenti il provvedimento
 di separazione personale dei coniugi, interpretando l'impugnato  art.
 19  della  legge  n. 74 del 1987, assunto a tertium comparationis con
 riferimento alle sentenze  di  scioglimento  o  di  cessazione  degli
 effetti civili del matrimonio, come diretto ad esentare queste ultime
 da ogni tassa ed imposta, sulla scorta di un'interpretazione conforme
 sia  alla  lettera  della  disposizione sia al linguaggio comune, che
 l'impugnata disposizione  avrebbe  fatto  proprio  nell'impiegare  il
 termine  "tassa"  come sinonimo di "tributo", comprensivo di tasse ed
 imposte.
   L'estensione  dell'esenzione  ad  imposte  diverse  da  quella   di
 registro  e  bollo  e',  ad  avviso del giudice a quo coerente con la
 ratio della norma come desumibile dai lavori preparatori, preordinata
 alla riduzione dei costi necessari "per ripristinare con il  divorzio
 la liberta' di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5
 e 6 della legge n. 898 del 1970".
   Il Collegio rimettente sottolinea la natura, propria delle sentenze
 di  separazione e divorzio, "di atti incidenti sullo status personale
 dei coniugi" rispetto ai quali  l'attribuzione  patrimoniale  avrebbe
 carattere secondario ed eventuale.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  a questa Corte si sono costituite le
 parti ricorrenti nel giudizio a quo per chiedere l'accoglimento della
 questione prospettata dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
 Milano.
   Le   parti   costituite   affermano  l'identita'  delle  situazioni
 sostanziali dedotte nei procedimenti di separazione e  divorzio,  sia
 sotto  il  profilo  della  ratio delle attribuzioni patrimoniali, sia
 sotto il profilo  della  natura  dell'assegno  di  mantenimento:  "si
 tratta  di  atti  e  provvedimenti  che tendono a tutelare i medesimi
 interessi, anche se in momenti  diversi  ...  anzi,  proprio  per  la
 persistenza del vincolo matrimoniale e per il peggioramento economico
 della  famiglia e la incertezza ... al momento della separazione, ...
 questo piuttosto dovrebbe essere il momento piu' tutelato".
   3.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  promosso da Fabio Foti e Maria
 Ciliberti contro la Direzione regionale delle entrate  (DRE)  per  il
 Friuli-Venezia  Giulia  - per chiedere la restituzione di somme che i
 ricorrenti assumono indebitamente versate - la Commissione tributaria
 provinciale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31
 della Costituzione, analoga questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  19  della  legge  6 marzo 1987, n. 74 - in relazione: agli
 artt. 1 e 2 del d.P.R.   26 aprile 1986,  n.  131  (Approvazione  del
 testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e
 8, lettera f) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 10
 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347  (Approvazione  del
 testo  unico  delle  disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
 catastale), e 1 della tariffa allegata; all'art.  15  del  d.P.R.  26
 ottobre    1972,    n.   643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento di valore degli immobili); all'art. 20 della  tariffa
 allegata  al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642 (Disciplina dell'imposta
 di bollo) - nella parte in cui "non  comprende  nell'esenzione  dalle
 imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di
 trasferimento  immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in
 sede di procedimento di separazione coniugale".
   Affermata   la   rilevanza   della   questione   di    legittimita'
 costituzionale  nel  procedimento  a  quo  la  Commissione tributaria
 rimettente motiva  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione
 medesima  avanzando  argomenti  sostanzialmente  analoghi  a  quelli,
 poc'anzi riportati, addotti dalla Commissione tributaria  provinciale
 di Milano.
   In   ordine   al   prospettato   contrasto   con  l'art.  31  della
 Costituzione, il Collegio rimettente osserva che  "se  l'agevolazione
 e'  stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale
 alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente,  appare
 maggiormente   doveroso  estendere  l'esenzione  al  procedimento  di
 separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio  si  attenua
 ma non cessa del tutto".
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  Commissione  tributaria provinciale di Milano dubita, in
 riferimento agli artt. 3, 29,  31  e  53  della  Costituzione,  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.
 74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei  casi  di  scioglimento  di
 matrimonio), nella parte in cui non comprende nella esenzione da esso
 disposta (per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
 al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione  degli
 effetti  civili  del  matrimonio)  tutti  gli  atti, i documenti ed i
 provvedimenti relativi al procedimento di separazione  personale  dei
 coniugi.
   Il   contrasto   con   gli  invocati  parametri  costituzionali  si
 profilerebbe  in  considerazione  dell'omogeneita'  delle  situazioni
 poste   a   raffronto,   che   non   consentirebbe  di  differenziare
 ragionevolmente il trattamento fiscale degli  atti  relativi  ai  due
 procedimenti.   Il   contrasto   con  l'art.  53  della  Costituzione
 deriverebbe, ad avviso del collegio rimettente, dalla circostanza che
 i presupposti delle imposte applicate agli atti del  procedimento  di
 separazione  non  sarebbero  ragionevolmente  indicativi di capacita'
 contributiva.
   La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha ipotizzato solo
 la  lesione  degli  artt.  3  e  31  della Costituzione sulla base di
 considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Commissione  tributaria
 provinciale  di Milano, ed altresi' sulla scorta del rilievo che, "se
 l'agevolazione  e'  stata  predisposta  per  garantire   una   tutela
 economico-patrimoniale  alla  famiglia nel momento in cui si scioglie
 definitivamente, appare maggiormente doveroso  estendere  l'esenzione
 al  procedimento  di  separazione, a seguito del quale il rapporto di
 coniugio si attenua ma non cessa del tutto".
   Avendo  i  ricorrenti  nei  procedimenti  principali  promosso  nei
 confronti  dell'amministrazione finanziaria i due giudizi tributari a
 quibus per chiedere la restituzione di somme riscosse come imposte di
 registro,  bollo,  ipotecarie  e  catastali,  e  Invim  su   atti   e
 provvedimenti relativi al procedimento di separazione, le Commissioni
 tributarie    rimettenti    sollevano   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 della legge  6  marzo  1987,  n.  74,  in
 relazione  agli  artt.  1  e  2  del  d.P.R.   26 aprile 1986, n. 131
 (Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
 l'imposta  di  registro)  e  8,  lettera  f)  della parte prima della
 tariffa allegata; agli artt. 2, primo comma, del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  642  (Disciplina dell'imposta di bollo) e 20 della tariffa
 allegata (Allegato A); agli artt. 2, 15 e 25 del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  643  (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
 valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo  31
 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 concernenti  le  imposte ipotecaria e catastale), 1 e 5 della tariffa
 allegata.
   2.  -  Le  due  ordinanze  di  rimessione  sollevano  questioni  di
 legittimita'   costituzionale   concernenti  le  stesse  disposizioni
 legislative, in gran parte coincidenti. I  relativi  giudizi  possono
 pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.
   3.   -   Le   questioni   sollevate  dalle  Commissioni  tributarie
 provinciali di Milano e Trieste sono fondate.
   Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha gia' scrutinato la
 disposizione impugnata sotto  il  profilo  della  mancata  estensione
 della  esenzione  (non gia' a tutti gli atti e documenti del giudizio
 di separazione personale dei coniugi, ma) al  solo  provvedimento  di
 iscrizione  di  ipoteca  a  garanzia  delle  obbligazioni assunte dal
 coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione.
   Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di
 accoglimento - dichiarativo  dell'incostituzionalita'  dell'impugnato
 art.  19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo
 anche  le  iscrizioni  di  ipoteca  effettuate   a   garanzia   delle
 obbligazioni  assunte  dal  coniuge  nel  giudizio  di  separazione -
 impongono di accogliere le questioni di  legittimita'  costituzionale
 ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini piu'
 ampi, in relazione alla totalita' dei tributi oggetto dell'esenzione.
   Il  parallelismo,  le analogie e la complementarita' funzionale dei
 procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
 matrimonio e del procedimento di  separazione  dei  coniugi  sotto  i
 profili  che  rilevano  ai presenti fini, gia' sottolineati da questa
 Corte nella decisione richiamata, portano  anche  in  questo  caso  a
 concludere  che  "il  profilo  tributario  non  puo'  ragionevolmente
 riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso
 che l'esigenza di agevolare l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale,
 che  motiva  e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti
 del  giudizio  divorzile,  e'  con  ancor  piu'  accentuata  evidenza
 presente nel giudizio di separazione": sia perche' in quest'ultimo la
 situazione  di  contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare
 una se non piu' ampia, almeno pari tutela - presenta  di  solito  una
 maggiore   asprezza   e   drammaticita'   rispetto   alla  fase  gia'
 stabilizzata   dell'epilogo   divorzile;   sia   in    considerazione
 dell'esigenza  di  agevolare,  e promuovere nel piu' breve tempo, una
 soluzione idonea a garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni  che
 gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.
   4.  - L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui
 non estende  l'esenzione  in  essa  prevista  a  tutti  gli  atti,  i
 documenti  ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
 personale dei coniugi, non puo' pertanto ritenersi conforme  all'art.
 3   della  Costituzione,  sia  sotto  il  profilo  del  principio  di
 eguaglianza, sia sotto il profilo del  principio  di  ragionevolezza,
 anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  19 della legge 6 marzo 1987,  n.  74  (Nuove  norme  sulla
 disciplina  dei  casi  di scioglimento di matrimonio), nella parte in
 cui non estende l'esenzione in esso prevista  a  tutti  gli  atti,  i
 documenti  ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
 personale dei coniugi.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0481