N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1999

                                N. 291
  Ordinanza emessa il 26 febbraio  1999  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento  civile vertente tra M.C.A. Elettronica S.r.l. e "Orefro
 L'Informazione"
 Processo  civile  -  Disciplina  transitoria - Giudizi pendenti al 30
    aprile 1995 - Applicabilita' dell'art. 315 cod.  proc.  civ.  (che
    consente  al  pretore  di  ordinare  l'immediata discussione orale
    della causa e di pronunciare sentenza al termine di essa) - Omessa
    previsione  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di  trattamento  -
    Contrasto con le finalita' deflattive della legge di riforma.
 (Legge  26  novembre 1990, n. 353, art. 90, modificato dalla legge 20
    dicembre 1995, n. 534, art. 9).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).
(GU n.21 del 26-5-1999 )
                              IL PRETORE
   Esaminati gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la  riserva,
 vista l'istanza di assegnazione a sentenza che precede;
   Rilevato che trattasi di causa di pronta e semplice soluzione, tale
 da renderne opportuna - avuto riguardo, segnatamente, all'esorbitante
 carico   di   lavoro   dell'ufficio   -  la  decisione  con  sentenza
 contestuale, ex art. 315 c.p.c.,  a  seguito  di  discussione  orale:
 decisione  tanto  piu'  opportuna  tenuto  conto  delle allegazioni e
 deduzioni difensive fin qui svolte dalle  parti,  nonche'  del  lungo
 periodo di pendenza della causa stessa, appartenente al c.d. "vecchio
 rito";
   Ritenuto   d'ufficio  che  non  e'  manifestamente  infondata,  con
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e  97,  primo
 comma,  Cost.,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 90, legge 26 novembre 1990, n.  353,  come  modificato  dall'art.  9,
 legge  20  dicembre 1995, n. 534, laddove non prevede che, ai giudizi
 pendenti alla data del 30 aprile 1995, si  applichi,  oltre  all'art.
 186-quater  c.p.c.    -  norma  la  cui  applicazione  e' subordinata
 all'istanza di parte - altresi' l'art. 315 (nuovo testo) c.p.c.;
     che, pertanto, la disciplina transitoria delineata  dal  comma  1
 dell'art. 90, legge n. 353/1990 (oltre a rimettere, inopportunamente,
 all'arbitrio  delle  parti  la  scelta  circa la pronta spedizione, o
 meno, della causa, introducendo una iniqua  sperequazione  di  poteri
 tra  giudici  di  pari  grado  e  funzione,  dipendente unicamente da
 elemento  totalmente  casuale,  quale  e'  la  data  di  inizio   del
 procedimento)   appare   patentemente   inficiata   da   difetto   di
 ragionevolezza e disparita' ingiustificata  di  trattamento  in  casi
 analoghi, venendo a tradire, in parte qua, lo spirito deflazionatorio
 della   litigiosita'  pendente  cui  e'  ispirata  la  riforma  della
 procedura  civile  e   la   legislazione   successiva   in   materia,
 teleologicamente  intesa,  con  ogni  evidenza,  a favorire il rapido
 smaltimento delle cause arretrate, nonche' il risparmio delle energie
 processuali e l'abbattimento dei relativi tempi;
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 e 136 Cost., nonche' l'art. 23, legge 11  marzo
 1953, n. 87;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  al
 Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Milano, addi' 26 febbraio 1999
                    Il vice pretore onorario: Meoli
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