N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1999
N. 295 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1999 dal pretore di Bassano del Grappa, sez. distaccata di Asiago nel procedimento civile vertente tra Frigo Valentino e comune di Roana Agricoltura e foreste - Regione Veneto - Prescrizioni di massima e di polizia forestale deliberate dal Consiglio regionale - Promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale - Esclusione - Violazione del principio costituzionale della promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale dei regolamenti di competenza della regione. (Legge regione Veneto, 13 settembre 1978, n. 52, art. 5, e 23, penultimo comma). (Cost., art. 121, quarto comma).(GU n.21 del 26-5-1999 )
IL PRETORE Ha pronunciato l'ordinanza nella causa n. 2133/1998 r.c. promossa dal sig. Valentino Frigo, con ricorso depositato il 5 novembre 1998, contro il comune di Roana; Proponendo d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma, della l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52, in riferimento all'art. 121, quarto comma della Costituzione; Osserva in fatto Il ricorrente impugna, con il rimedio previsto dall'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza ingiunzione emessa dal sindaco del comune di Roana il 27 settembre 1998, notificata il successivo 6 ottobre, con la quale gli e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per la supposta violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (in seguito: P.M.P.F.), a seguito di verbale redatto dal Corpo forestale dello Stato, stazione di Cesuna, in data 19 luglio 1996, ove si denuncia il preteso taglio abusivo di 142 piante di abete rosso su fondo di proprieta' del ricorrente. Il motivo principale del ricorso e' fondato sulla mancata promulgazione delle P.M.P.F. da parte del presidente della giunta regionale, sebbene adottate con delibera del consiglio regionale del 18 dicembre 1980, pubblicata nel B.U.R. 13 aprile 1981, n. 16. Tale promulgazione, attesa la natura regolamentare delle P.M.P.F., e' imposta dall'art. 43, quarto comma, l.s. 22 maggio 1971, n. 340 (statuto della regione Veneto), e condiziona l'efficacia giuridica del provvedimento, in base al quale la sanzione e' stata applicata: dalla inefficacia di tali norme, qualificate come regolamentari, discenderebbe la conseguenziale illegittimita' o, comunque, inoperativita' della ordinanza impugnata. Incidentalmente, e anche prescindendo dall'assenza di promulgazione, il ricorrente deduce il contrasto delle P.M.P.F. con l'art. 23 della Costituzione. Ritualmente costituendosi in giudizio, il comune di Roana sostiene che le cennate P.M.P.F. non abbiano natura regolamentare, pur condividendo, di questa, i requisiti della generalita' e dell'astrattezza; ma, a differenza dei regolamenti, esse introducono una disciplina derogatoria rispetto all'ordine normativo. In proposito, l'art. 5 l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52 esclude dal procedimento di approvazione delle P.M.P.F. la promulgazione. Inoltre, a differenza dei regolamenti, le P.M.P.F. sono suscettibili di deroga da parte di atti amministrativi a carattere individuale, come previsto dall'art. 23 della stessa l.r. e, quindi, contengono una disciplina meramente residuale. L'amministrazione convenuta definisce infondata la questione di legittimita' prospettata da controparte, posto che le P.M.P.F. non introducono un divieto assoluto di utilizzazione boschiva e, comunque, aderiscono alla funzione sociale della proprieta'. In assenza di atti di istruzione, all'udienza odierna le parti hanno formulato le conclusioni come da atti introduttivi e come da verbale del 19 gennaio 1999, e discusso la causa, riservandosi il pretore di pronunciare sentenza nella stessa udienza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 689 del 1981. In diritto Riguardo alla natura giuridica delle P.M.P.F. l'art. 10 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 prevede che queste siano compilate in forma di regolamento. Nella materia delle foreste, compresa tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione, l'art. 5 della l.r. Veneto n. 52 del 1978 dispone che la giunta regionale provveda ad elaborare le P.M.P.F. di cui all'art. 10 r.d.l. citato, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale; parallelamente, a norma dell'art. 23, penultimo comma, della stessa l.r., il consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla giunta regionale. Tale procedimento, che non prevede la promulgazione, e' stato rispettato con l'adozione delle P.M.P.F. mediante la delibera del consiglio regionale, richiamata nella narrativa, e regolarmente pubblicata nel B.U.R. Senonche', attesa la natura regolamentare delle P.M.P.F., prefigurata dall'art. 10 r.d. citato, e' avvalorabile, e non manifestamente infondato, il sospetto di illegittimita' delle cennate norme della legge regionale n. 52 del 1978, per contrasto con l'art. 121, quarto comma della Costituzione, il quale, per i regolamenti di competenza regionale, prevede la promulgazione da parte del presidente della giunta regionale; formalita' che si trova ribadita dall'art. 43, quarto comma, l.s. 22 maggio 1971 n. 340. La questione e' rilevante ai fini della decisione: in caso di rigetto, dovrebbe concludersi che le P.M.P.F. sono pienamente operanti e che, per questo profilo, il principale dedotto dal ricorrente, l'ordinanza e' stata legittimamente emanata; in caso di accoglimento, la constatazione della inefficacia, in assenza di promulgazione, delle P.M.P.F., in relazione alla retroattivita' delle pronunce di illegittimita' costituzionale, condurebbe a invalidare, sin dall'origine, il provvedimento sanzionatorio, perche' emesso in assenza di alcuna base normativa. Si ravvisa, invece, manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delle stesse P.M.P.F. in riferimento all'art. 23 della Costituzione, o, con maggiore pertinenza, all'art. 42, secondo comma, dello statuto, essendo le norme legislative in materia forestale riconducibili ai limiti che il legislatore puo' imporre alla proprieta' privata per assicurarne la funzione sociale;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini della decisione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma, della l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52, nella parte in cui non prevedono che l'approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, da parte del consiglio regionale, sia seguita dalla promulgazione da parte del presidente della giunta regionale, in riferimento all'art. 121, quarto comma della Costituzione; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta regionale del Veneto, e comunicata al Presidente del consiglio regionale; Sospende il giudizio in corso. Bassano del Grappa, addi' 23 febbraio 1999 Il pretore: (firma illeggibile) 99C0499