N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1999

                                N. 308
  Ordinanza emessa l'8 marzo 1999  dalla  Corte  militare  di  appello
 sezione  distaccata  di Verona nel procedimento penale a carico di De
 Pietri Terry
 Servizio militare - Obiezione di coscienza  -  Reato  di  rifiuto  di
    prestare  servizio  militare  per  motivi di coscienza - Lamentata
    soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare
    - Disparita' di trattamento rispetto  a  quanto  previsto  per  il
    reato di mancanza alla chiamata.
 (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                     LA CORTE MILITARE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  in  camera  di consiglio la seguente ordinanza nel
 procedimento penale a carico di  De  Pietri  Terry,  nato  a  Suzzara
 (Mantova)  il  6  gennaio  1978,  (atto  di nascita n. 7 p. 1 s. A) e
 residente a  Borgo  Forte  (Mantova),  in  via  G.  Carducci  n.  21,
 domiciliato  presso il difensore di fiducia, recluta nel 1, Rgt. Ftr.
 San Giusto di Trieste.  Libero.
   In seguito all'appello proposto dal difensore avverso  la  sentenza
 in data 13 novembre 1997 emessa dal tribunale militare di Padova;
   Sentito   il   pubblico   ministero,   il   quale  ha  eccepito  la
 illegittimita' costituzionale della  norma  contenuta  nell'art.  14,
 comma  3,  della  legge  n. 230/1998, a tenore della quale appartiene
 alla competenza del pretore la cognizione del reato  di  rifiuto  del
 servizio  militare  previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione,
 con riferimento ai parametri costituiti dall'artt.  3  e  103,  terzo
 comma, secondo periodo, della Costituzione;
                             O s s e r v a
   1.  -  Con  sentenza  pronunciata il 13 novembre 1997 dal tribunale
 militare di Padova, De Pietri Terry veniva dichiarato  colpevole  del
 reato  di rifiuto del servizio miliare di leva, commesso il 23 aprile
 1997  in  Trieste,  e  condannato  alla  pena  di  mesi  quattro   di
 reclusione,  con concessione di entrambi i benefici della sospensione
 condizionale della pena e non menzione della condanna.
   Avverso  la  sentenza  interponeva  tempestivo  appello  la  difesa
 dell'imputato,  rilevando  che  il  suo  assistito  aveva  chiesto la
 applicazione  della  pena  di  mesi  tre  di  reclusione,  senza   la
 sospensione  condizionale,  e che sia il p.m. che il tribunale non vi
 avevano aderito, sulla base dell'argomento che l'imputato non  avesse
 alcun apprezzabile interesse a rinunciare al predetto beneficio e che
 fosse  pur  sempre  consentito  al  giudice  di non tener conto della
 suddetta  rinuncia   ed   applicare   di   ufficio   la   sospensione
 condizionale.  Deduceva  il  difensore  che siffatto ragionamento era
 erroneo e che doveva riformarsi la sentenza di condanna ed applicarsi
 la  pena  richiesta   dall'imputato,   senza   il   beneficio   della
 condizionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 306/1999).
 99C0531