N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1999
N. 308 Ordinanza emessa l'8 marzo 1999 dalla Corte militare di appello sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di De Pietri Terry Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata. (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3). (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).(GU n.22 del 2-6-1999 )
LA CORTE MILITARE DI APPELLO Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di De Pietri Terry, nato a Suzzara (Mantova) il 6 gennaio 1978, (atto di nascita n. 7 p. 1 s. A) e residente a Borgo Forte (Mantova), in via G. Carducci n. 21, domiciliato presso il difensore di fiducia, recluta nel 1, Rgt. Ftr. San Giusto di Trieste. Libero. In seguito all'appello proposto dal difensore avverso la sentenza in data 13 novembre 1997 emessa dal tribunale militare di Padova; Sentito il pubblico ministero, il quale ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dall'artt. 3 e 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione; O s s e r v a 1. - Con sentenza pronunciata il 13 novembre 1997 dal tribunale militare di Padova, De Pietri Terry veniva dichiarato colpevole del reato di rifiuto del servizio miliare di leva, commesso il 23 aprile 1997 in Trieste, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, con concessione di entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello la difesa dell'imputato, rilevando che il suo assistito aveva chiesto la applicazione della pena di mesi tre di reclusione, senza la sospensione condizionale, e che sia il p.m. che il tribunale non vi avevano aderito, sulla base dell'argomento che l'imputato non avesse alcun apprezzabile interesse a rinunciare al predetto beneficio e che fosse pur sempre consentito al giudice di non tener conto della suddetta rinuncia ed applicare di ufficio la sospensione condizionale. Deduceva il difensore che siffatto ragionamento era erroneo e che doveva riformarsi la sentenza di condanna ed applicarsi la pena richiesta dall'imputato, senza il beneficio della condizionale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 306/1999). 99C0531