N. 174 ORDINANZA 25 maggio - 1 giugno 2000
Ordinanza 25 maggio-1o giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Requisiti per l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del Servizio sanitario - Distinzione degli specialisti, ai fini dell'inquadramento, in relazione all'eta' ed alla posizione di quiescenza per rapporti pregressi - Lamentata non giustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri professionisti convenzionati o gli stessi specialisti ambulatoriali, con lesione del diritto al lavoro degli interessati e del diritto ad un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma.(GU n.24 del 7-6-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1998 dal pretore di Varese nei procedimenti civili riuniti vertenti tra G.C. ed altri e l'A.S.L. della provincia di Varese, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica prima serie speciale - n. 47 dell'anno 1998 e il 14 settembre 1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, nel procedimento civile vertente tra M.M. ed altri e l'A.S.L. della provincia di Milano 1, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 18 dell'anno 1999; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il pretore di Varese ed il pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, in funzione di giudici del lavoro, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 giugno ed il 14 settembre 1998, in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti di revoca degli incarichi adottati da aziende sanitarie locali nei confronti di medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il servizio sanitario nazionale, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui esclude la prosecuzione del rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e siano titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione; che, ritenuta la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e la competenza del giudice del lavoro in ordine alle controversie sottoposte al loro esame, i giudici rimettenti sostengono che la fissazione di un limite legale di eta' per la prosecuzione del rapporto convenzionale, in presenza delle condizioni previste dalla norma impugnata, determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento non solo rispetto agli altri sanitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ma anche rispetto ai medici specialisti ambulatoriali di eta' superiore a cinquantacinque anni che non fruiscano di un trattamento di quiescenza e non siano titolari di altro tipo di convenzioni, o che, se titolari delle stesse, vi abbiano rinunziato nel termine appositamente previsto, nonche' rispetto a quelli di eta' inferiore a cinquantacinque anni; che la norma censurata, ad avviso dei giudici a quibus risulterebbe lesiva anche del diritto al lavoro dei professionisti interessati, i quali non potrebbero dedicarsi alla libera professione senza risentire negativamente della facolta', riconosciuta ai cittadini, di rivolgersi gratuitamente, per le medesime prestazioni, al servizio sanitario nazionale o a specialisti ambulatoriali convenzionati; che l'individuazione della mera titolarita' del trattamento di quiescenza quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, non accompagnata dalla fissazione della sua misura, pregiudicherebbe il diritto degli specialisti ambulatoriali ad un trattamento pensionistico adeguato alle loro esigenze di vita, che non potrebbe ritenersi sufficientemente garantito da quello maturato al cinquantacinquesimo anno di eta'; che, ad avviso del pretore di Milano, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 36 della Costituzione, in quanto al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' i medici specialisti ambulatoriali convenzionati si trovano nell'impossibilita' di conseguire sia il trattamento di quiescenza in qualita' di dipendenti del servizio sanitario nazionale, sia la pensione di anzianita' corrisposta dall'ENPAM; che, in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che la determinazione dei requisiti per la definizione del trattamento riservato ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati costituisce il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, conforme ai principi costituzionali e razionale sul piano logico-sistematico; che non si sono invece costituite le parti dei giudizi principali; Considerato che le questioni di legittimita' costituzionale hanno entrambe ad oggetto l'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 1997, il quale disciplina l'inquadramento a domanda, nel primo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale, degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, svolgessero esclusivamente attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali e non avessero ancora superato i cinquantacinque anni di eta', disponendo la cessazione dei rapporti convenzionali nei confronti dei professionisti che non siano in possesso dei requisiti indicati oppure che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento; che entrambi i giudici a quibus censurano la norma impugnata per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, ed il pretore di Milano anche per violazione dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, avessero almeno cinquantacinque anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti; che l'identita' della norma impugnata e la parziale comunanza delle norme costituzionali invocate dai giudici rimettenti, nonche' l'affinita' delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle questioni; che l'art. 34 della legge n. 449 del 1997 disciplina i rapporti convenzionali costituiti a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con i medici specialisti ambulatoriali, nel quadro del processo di revisione e superamento del regime delle convenzioni attuato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita' anche con il principio dell'unicita' del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che nel quadro di tale disciplina, volta a ridurre il numero delle convenzioni in atto per accelerare la transizione al nuovo sistema disciplinato dagli articoli da 8-bis a 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, non appare priva di ragionevole giustificazione, in quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalita' del servizio, la distinzione introdotta tra gli specialisti ambulatoriali convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione all'eta' ed alla titolarita' di un trattamento di quiescenza, sicche' risulta infondata, sotto tale profilo, la denuncia di violazione dell'art. 3 della Costituzione; che, per altro verso, non e' possibile la comparazione con il trattamento riservato ad altre categorie di professionisti convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale e' assoggettato ad una disciplina organizzativa ed economica caratterizzata da una pluralita' di elementi di differenziazione, correlati al luogo in cui viene resa la prestazione professionale o alle modalita' di espletamento della stessa, tali da renderla incompatibile con quella alla quale sono sottoposti gli specialisti ambulatoriali, la cui attivita' e' contraddistinta dalla natura pubblica delle strutture in cui sono destinati ad operare e dai profili di parasubordinazione che ne qualificano la prestazione professionale (cfr. ordinanza n. 128 del 1998, sentenza n. 293 del 1997); che infondata risulta anche la censura riferita agli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto la prima disposizione concerne precipuamente "l'accesso al mercato del lavoro" (cfr. sentenza n. 293 del 1997, ordinanza n. 380 del 1994), e non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti, come nel caso di specie, mutamenti nelle situazioni giuridiche ed economiche su cui il rapporto di lavoro risulti fondato, mentre la seconda enuncia un principio generale di garanzia del lavoro, riservando al legislatore ordinario la disciplina per la protezione delle varie forme di attivita' lavorativa (cfr. ordinanza n. 254 del 1997, sentenza n. 419 del 1993); che la norma censurata, d'altronde, si limita ad escludere la prosecuzione dei rapporti convenzionali disciplinati dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, e non incide quindi sul diritto degli specialisti ambulatoriali di esercitare l'attivita' libero-professionale, ne' esclude la possibilita' di accedere, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti dalle regioni a norma dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, ai nuovi rapporti fondati sull'accreditamento istituzionale e sulla remunerazione a tariffa delle prestazioni rese; che inconferente deve ritenersi il richiamo all'art. 36 della Costituzione, in quanto la garanzia di un trattamento retributivo sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. sentenza n. 115 del 1994, sentenza n. 7 del 1993), mentre l'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, pur presentando profili di parasubordinazione, si inquadra in un rapporto di prestazione d'opera professionale; che infondata risulta infine la censura riferita all'art. 38 della Costituzione, in quanto la norma impugnata non incide sulla titolarita' del trattamento di quiescenza spettante ai professionisti in questione, ne' prevede una riduzione della sua misura in dipendenza dell'ulteriore svolgimento di attivita' lavorativa da parte del titolare, ma, disponendo la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto, comporta soltanto il venir meno del diritto al relativo compenso, non avente natura di prestazione previdenziale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Varese, ed in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma, dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il Relatore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1o giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0538