N. 221 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Estinzione d'ufficio dei giudizi
 pendenti  -  Intervento  della sentenza della Corte costituzionale n.
 495/1993 - Ius Superveniens: D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge 28 maggio 1997, n. 140;  Legge  23  dicembre  1998,  n.  448  -
 Esigenza   di   una  nuova  valutazione,  circa  la  rilevanza  delle
 questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli  atti
 ai giudici a quibus.
 
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 116, art. 1).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge  28  marzo 1996, n. 166 e dell'art. 1 del decreto-legge
 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con
 ordinanze emesse il 29 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal  pretore  di
 Sondrio,  il 31 maggio 1996 (n. 5 ordinanze) dal pretore di Bari, l'8
 maggio 1996, il 29 aprile 1996 (n. 5 ordinanze) e  l'11  giugno  1996
 dal pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. da 833 a 844,
 da  874 a 878 e da 907 a 913 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 38, 39, prima serie
 speciale, dell'anno 1996.
   Visti gli atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 maggio 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che, nel  corso  di  diciannove  giudizi,  instaurati  per
 ottenere  la  ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
 base alle sentenze n. 495 del 1993 e n.  240  del  1994  della  Corte
 costituzionale,  il  pretore di Sondrio, con altrettante ordinanze di
 identico contenuto emesse il 29 aprile, l'8 maggio e l'11 giugno 1996
 (R.O. nn. da 833 ad 844;  da  907  a  913  del  1996),  ha  sollevato
 questione    di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
 a  risolvere  il  problema  del  rimborso  delle somme maturate dagli
 aventi   diritto   in   applicazione   delle   citate   sentenze   di
 illegittimita'  costituzionale  -  si pone in contrasto: a) nella sua
 interezza con  l'art.  77  Cost.,  in  assenza  del  requisito  della
 straordinaria  necessita'  ed urgenza; b) con gli artt. 3 e 38 Cost.,
 nella parte in cui, al comma 1, prevede che il rimborso delle  somme,
 maturate   fino   al   31  dicembre  1995,  sia  effettuato  mediante
 assegnazione di titoli di Stato in sei annualita'; c) con gli artt. 3
 e 38 Cost., nella parte  in  cui,  al  comma  2,  prevede  che  nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; d) con  l'art.
 3 della Costituzione (solo R.O. n. 913 del 1996), nella parte in cui,
 sempre  al  comma  2,  prevede che il diritto al rimborso delle somme
 arretrate spetta ai soli soggetti interessati ed ai  loro  superstiti
 aventi  diritto alla pensione di reversibilita'; e) con gli artt.  3,
 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36  Cost.,  la'  dove,  al  comma  3,
 prevede  l'estinzione  dei  giudizi pendenti e la compensazione delle
 spese di lite;
     che, nel corso di analoghi giudizi, il  pretore  di  Bari  -  con
 cinque  ordinanze  emesse il 31 maggio 1996 (R.O. nn. da 874 a 878) -
 ha, a sua volta, sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, come reiterato
 con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295;
     che,  a  giudizio  del rimettente, la norma si pone in contrasto:
 a) con l'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone  l'estinzione  dei
 giudizi  pendenti  e  la  compensazione  delle  spese di lite; b) con
 l'art.  3 Cost., nella parte in cui prevede in sei anni ed in  titoli
 di  Stato  il  rimborso  delle  somme dovute; c) con gli artt. 3 e 38
 Cost., la' dove esclude che su tali somme siano corrisposti interessi
 e rivalutazione monetaria;
     che, in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  si  e'  costituito  l'INPS,  concludendo
 entrambi  per  l'inammissibilita'  ovvero  per  l'infondatezza  delle
 sollevate questioni.
   Considerato  che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
 convertito, e' stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
 le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
     che gli effetti di tali  decreti-legge  sono  stati  fatti  salvi
 dall'art.  1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
 successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181,  182  e
 183)  ha  riprodotto  il medesimo contenuto della censurata normativa
 decretale;
     che,  medio  tempore  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n. 79,
 convertito in legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul
 complessivo  denunciato  meccanismo  di rimborso dei relativi crediti
 mediante emissione dei titoli di  Stato,  prevedendone  viceversa  il
 pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che,  ancora  successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
 sugli arretrati maturati alla data del 31  dicembre  1995  (art.  36,
 comma  1)  e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
 arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di
 questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996  (art.  36,  comma
 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa  denunciata,  e  dunque  i  giudici  a quibus devono
 procedere ad una nuova valutazione della  rilevanza  delle  sollevate
 questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
 giudici stessi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     ordina la restituzione  degli  atti  alle  Autorita'  giudiziarie
 indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0617