N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1999
N. 374 Ordinanza emessa il 15 aprile 1999 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra ditta "Antonio Cortesia" in concordato preventivo e comune di La Spezia ed altra Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di area fabbricabile - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta I.C.I., qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti - Violazione dei principi di giusto indennizzo, di difesa in giudizio, di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16). (Cost., artt. 3, 24, 42 e 97).(GU n.27 del 7-7-1999 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado unico promossa dalla ditta Antonio Cortesia in concordato preventivo in persona dei liquidatori avv. Castagnetti, Cortesia Antonio, Pietra dott. Enrico, elettivamente domiciliati in Genova, via Rivale, 2/6 presso l'avv. G. Moizo che la difende e rappresenta come da mandato in atti unitamente all'avv. R. Giovene della Spezia, attore in opposizione ex art. 19, legge n. 865/1971; Contro comune della Spezia in persona del sindaco pro-tempore, e elettivamente domiciliato presso l'avv. T. Acordon della Civica avvocatura, piazza Europa, 1, convenuto opposto e con l'intervento della cooperativa edilizia Aquila a r.l. elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, 5/19 presso avv. Martini che la difende e rappresenta, unitamente all'avv. R. De Marco della Spezia come da mandati in atti, interveniente. Considerato che la ditta Antonio Cortesia, proprietaria di aree fabbricabili della superficie di mq 1l.570 (mapp. 353-386 di mq 10.520; mapp.788 e 646 mq. 1050) occupate d'urgenza dal comune della Spezia nel 1992 ed espropriate nel 1995 per la realizzazione di un intervento edilizio previsto dal PEEP, ha proposto opposizione alla stima dell'indennita' di esproprio per L. 25.000 mq (L. 289.250.000) e che la c.t.u. disposta in giudizio ha indicato quale elemento di calcolo ex art. 5-bis dell'indennita' un valore venale del comparto di L. 1.278.030.000 che per effetto della semi somma ex art. 5-bis, legge n. 359/1992 s'e' ridotto a L. 639.026.000 e con deduzione del 40% a L. 383.415.000; che, in risposta a specifico quesito di questo ufficio il c.t.u. ha verificato che la dita Cortesia Antonio aveva nel 1984 reso al comune della Spezia una dichiarazione ai fini dell'imposta I.C.I. limitatamente ai mappali 383-386 (integregranti il 90% circa dei terreni allora gia' occupati dal comune) indicando un valore complessivo di L. 21.040 (corrispondente al reddito dominicale); che il caso (terreni espropriati ne 1995) rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 16 del d.-l. n. 504/1992 secondo cui l'indennita' di esproprio e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) ogni volta che il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di esproprio determinata a norma delle leggi vigenti, ancorche' per alcuni mappali di modesta superficie (10% circa) rispetto al valore complessivo comparto espropriato, non sia stata presentata alcuna dichiarazione o denuncia ai fini I.C.I.; che il criterio supplementare di determinazione dell'indennita' di esproprio ai sensi del suddetto d.-l. n. 504/1992 appare prima facie incompatibile con il principio di adeguatezza dell'indennizzo ex art. 42.3 Cost. il quale, se consente (v. Corte costituzionale n. 283/1993 in Foro it. 1993, I, 2089) alla discrezionalita' del legislatore di stabilire un'indennita' inferiore al valore venale in considerazione di finalita' perequative con gli scopi inerenti alla funzione sociale della proprieta' (tra cui rientra l'agevolazione a costi ridotti dell'edilizia residenziale pubblica), non dovrebbe consentire limitazioni che, perseguendo altre (e disomogenee ratione materiae) finalita' di tipo sanzionatorio fiscale (come quella svolta dall'art. 16 di disincentivo all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili), estranee alla "filosofia" del bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti nell'art. 42 Cost., possono dar luogo, come nel presente caso, alla liquidazione di indennita' di consistenza ben inferiore allo standard di serieta' e non simbolicita' richiesto in piu' pronunce della stessa Corte costituzionale, anche perche' il "giusto indennizzo" viene riferito a valori soggettivamente condizionati dall'apprezzamento individuale della base imponibile di beni in situazioni di gia' intervenuto spossessamento nella procedura espropriativa (v. riferimento normativo all'"ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato"); che la disposizione ai cui all'art. 16, d.-l. n. 504/1992 introduce, altresi', un profilo di irragionevole disparita' di trattamento (in contrasto con il disposto dell'art. 3 Cost.) tra la condizione del cittadino che ha subito un regolare esproprio, la cui infrazione fiscale produce effetto sulla misura dell'indennita' ex art. 5-bis, legge n. 359/1992, e quella del cittadino che subisce un'occupazione appropriativa (modalita' sempre piu' frequente di acquisizione alla mano pubblica delle aree edificabili), in cui la stessa infrazione fiscale non produce, invece, alcun effetto sulla liquidazione del danno ugualmente calcolato ex art. 5-bis (con alcuni correttivi in melius: non abbattimento del 40%; addizione del 10%: art. 3.65, legge n. 662/1996); che (rilevantemente nel presente caso in cui non e' stata presentata denuncia ai fini I.C.I. per due, ancorche' di modesta superficie, dei quattro mappali espropriati) la disciplina dei casi di totalmente omessa denuncia ricavabile dall'interpretazione logico-testuale dell'art. l6 d.-l. (che non contempla espressamente i casi di evasione totale) non sfugge all'alternativa tra la negazione di qualsiasi indennizzo (per essere il valore dichiarato pari a equivalente ad illegale confisca dei beni con macroscopica violazione dell'art. 42.3 Cost., ed il riconoscimento di un normale indennizzo ex art. 5-bis (per il caso in cui si ritenga che il legislatore non abbia considerato le situazioni di evasione totale), il che comporterebbe il paradossale esito di una disparita' di trattamento - con altrettanto macroscopica violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., ma anche dei diritti di difesa art. 24 Cost., in relazione alla non fruibilita', in una delle due situazioni poste a confronto, dell'opposizione alla stima ex art. 19, legge n. 865/1971 - tra cittadini espropriati, evasori fiscali totali (che si vedrebbero liquidare regolarmente l'indennizzo ex art. 5-bis come accertato giudizialmente in caso di non accettazione della stima amministrativa) e cittadini espropriati evasori parziali (costretti a ricevere non piu' di quanto dichiarato ai fini fiscali ancorche' enormemente inferiore a quanto loro spettante in base allo stesso criterio legale); che puo' dubitarsi, altresi', della legittimita' costituzionale della norma in questione, almeno in termini di "arbitrarieta'" ed "irragionevolezza", per contrasto con il principio del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione ex art. 97 Cost. (non limitata, v. Corte costituzionale nn. 728/1988; 19/1989, all'apparato amministrativo statale), visto che essendo presupposto del tributo I.C.I. il possesso dell'area fabbricabile ed operando, invece, la limitazione dell'indennita' di esproprio proprio in riferimento alle dichiarazioni del valore venale in comune commercio di aree fabbricabili gia' spossessate in favore dello stesso ente impositore del tributo in forza del decreto di occupazione finalizzato all'espropriazione, si genera un impianto organizzativo che consente alle amministrazioni locali di recuperare indirettamente ed arbitrariamente il tributo (non dovuto dal cittadino che ha perso il possesso del bene), attraverso il notevole contenimento dei costi d'esproprio nei limiti dei (presuntivamente bassi) valori venali dichiarati; Ritenuto, pertanto, che dovendosi ai fini del decidere fare necessaria applicazione del disposto dell'art. 16, d.-l. n. 504/1992 (norma comunque invocata dal comune della Spezia e comportante un enorme divario d'importo rispetto all'indennita' liquidata giudizialmente ex art. 5-bis: L. 21.040 ex art. 16, d.-l. n. 504/1992 contro L. 383.415.000 (con abbattimento del 40%) ex art. 5-bis, legge n. 359/1992) appaia rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi sopra esposti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, d.-l. n. 504/1992 quale criterio legale sussidiario di determinazione dell'indennita' di esproprio, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42.3 e 97 della Costituzione, questione da sottoporsi quindi all'esame della Corte costituzionale, disponendosi al contempo la sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane d'ufficio la rilevanza e non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, d.-l. n. 504/1992 in relazione agli artt. 3, 24, 42.3 e 97 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio; Ordina la sospensione del presente processo; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 15 aprile 1999. Il presidente, rel.: Zingale 99C0655