N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1998

                                N. 376
  Ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dalla Corte dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la  regione  Sicilia sul ricorso proposto da Li
 Bassi Paolina contro il Provveditorato agli studi di Agrigento
 Pensioni  -  Dipendenti  pubblici  con  anzianita'  contributiva   di
    servizio  inferiore  a  31  anni alla data del 28 settembre 1994 -
    Diritto al trattamento pensionistico a  decorrere  dal  1  gennaio
    1997  - Applicabilita' della normativa in esame anche al personale
    della scuola collocato a riposo  per  dimissioni  (ove  le  stesse
    siano   presentate   dopo  il  31  marzo),  secondo  l'ordinamento
    scolastico, nell'anno  successivo  a  quello  della  presentazione
    della   domanda,   ossia  a  decorrere  dal  1  settembre  1995  -
    Conseguente  vuoto  retributivo,  per  detto  personale,   dal   1
    settembre  1995  al  1  gennaio  1997  - Incidenza sui principi di
    uguaglianza, di retribuzione proporzionata  ed  adeguata  e  sulla
    garanzia  previdenziale  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 439/1993  (recte: 439/1994) e 347/1997.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lett. c); legge  8
    agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, primo periodo).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.27 del 7-7-1999 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 155/99/ord. nel giudizio in
 materia  di  pensione civile, iscritto al numero 10314/C del registro
 di segreteria, proposto dalla sig.ra Li Bassi Paolina,  elettivamente
 domiciliata  a  Palermo,  via Ariosto n. 34 presso Ferrara Francesco,
 avverso  il   provvedimento   pos.   n.   00041/P-Fano   emesso   dal
 Provveditorato agli studi di Agrigento in data 14 novembre 1996;
   Uditi  alla  pubblica  udienza  del  giorno  2  dicembre  1998,  il
 relatore, cons. Francesco Rapisarda; non comparse  le  parti  per  la
 discussione;
   Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
                            Fatto e diritto
   La  sig.ra  Li  Bassi  Paolina, docente di scuola media collocata a
 riposo con decorrenza dal giorno 1 settembre 1996, giusta domanda  di
 dimissioni  presentata il 29 agosto 1994, ha proposto ricorso avverso
 il provvedimento in epigrafe emesso dal Provveditorato agli studi  di
 Agrigento con il quale, in applicazione della legge 23 dicembre 1994,
 n.  724,  art.  13,  comma  5,  lettera  c), e' stato disposto che il
 trattamento pensionistico dovesse essere corrisposto con decorrenza 1
 gennaio 1997. Per il periodo dal 1  settembre  1996  al  31  dicembre
 1996,  pertanto  non e' stato corrisposto il trattamento di attivita'
 perche'  gia'  collocata a riposo ne' il trattamento pensionistico in
 applicazione del citato art. 13, comma 5, lettera c) della  legge  n.
 724/1994  che fissa al 1 gennaio 1997 la data a decorrere dalla quale
 possono conseguire il trattamento pensionistico  coloro  che,  avendo
 presentato  domanda  entro  il 28 settembre 1994, avessero maturato a
 tale data anni trenta di anzianita' utile a pensione.
   Tale e' la situazione  della  ricorrente  la  quale,  tuttavia,  in
 quanto  appartenente  al  personale  della  scuola  non  puo'  essere
 collocata  a  riposo  che  in  coincidenza  con  la  fine   dell'anno
 scolastico  e  cioe'  con  decorrenza 1 settembre e non dal 1 gennaio
 come la disposizione prima richiamata prescrive. In  conseguenza  per
 il  quadrimestre settembre-dicembre la ricorrente si e' trovata priva
 della sua ordinaria fonte di  reddito  e  si  e',  cosi',  verificato
 quello  stesso  vuoto retributivo e pensionistico che ha originato la
 dichiarazione di incostituzionalita' (sent. 439 del  1993)  dell'art.
 1,  commi  1  e  2-quinquies,  del  d.-l.  19 settembre 1992, n. 384,
 convertito nella legge n. 438 del 1992 e, successivamente (sent.  347
 del  1997),  dell'art. 13, comma 5, lettera b) della legge n. 724 del
 1994.
   La lettera c)  dello  stesso  art.  13,  comma  5  della  legge  n.
 724/1994,  nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al
 1 gennaio 1997 anche per il  personale  della  scuola  determina  una
 analoga situazione gia' riconosciuta di "irrazionalita' normativa" e,
 in conseguenza, la necessita' di sottoporre al giudice delle leggi la
 citata  disposizione  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione
 oltre che, sotto diverso profilo, con gli artt. 36 e 38 della  stessa
 Costituzione.
   Come  gia' riconosciuto nella citata sentenza n. 347/1997, consegue
 anche la necessita' di sottoporre a giudizio  di  legittimita'  anche
 l'art.  1,  comma  31,  primo  periodo, della legge 8 agosto 1995, n.
 335, nella parte in cui fa salva  l'efficacia  del  citato  art.  13,
 comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   Il   riconoscimento   del  diritto  azionato  dalla  ricorrente  e'
 condizionato  dalla  permanenza  della  disposizione  sottoposta   al
 giudizio di legittimita' costituzionale epertanto la questione appare
 rilevante;  la  sua  non manifesta infondatezza deriva dalla evidente
 analogia con le motivazioni contenute  nelle  citate  sentenze  della
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera  c)  della
 legge  23  dicembre  1994  n.  724 nella parte in cui differisce al 1
 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale  della
 scuola collocato a riposo per dimissioni, nonche' dell'art.  1, comma
 31,  primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in
 cui fa salva l'efficacia del citato art.  13,  comma  5,  lettera  c)
 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito  del  giudizio
 incidentale di costituzionalita'.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle  parti  in
 causa,  e  comunicata  ai  Presidente della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in Palermo, nella Camera di consiglio del 2 dicembre
 1998.
                        Il presidente: Acconcia
                              Il funzionario di cancelleria: Vaccarino
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