N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 1999
N. 379 Ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di Galatina Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazione appropriativa - Occupazioni illegittime intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Liquidazione del danno - Prevista applicazione dei criteri di determinazione dell'indennizzo espropriativo, con esclusione della riduzione del 40% ed aumento del 10% dell'importo - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dell'ambito di applicazione dell'indennizzo espropriativo - Esonero dei pubblici funzionari da responsabilita' contabile. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 3, 28 e 42).(GU n.27 del 7-7-1999 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Nell'udienza del 16 aprile 1999, g.i. dott. Gaeta, e' comparso l'avv. F. Galluccio Mezio il quale rileva che la Corte costituzionale non si e' ancora pronunciata sulla relativa eccezione e chiede che la causa sia rinviata ad altra udienza visto che la Corte ha discusso la relativa questione in data 13 ottobre 1998. E' altresi' comparso per il comune di Galatina l'avv. Gabriele Ciardo il quale, preliminarmente indica in qualita' di C.T.P. l'ing. Guglielmo Stasi, funzionario dell'ufficio urbanistica del comune di Galatina, si associa, comunque, al chiesto rinvio. Il g.i. congeda il C.T.U. geom. Massimo Livieri, oggi comparso, in quanto non e' opportuno il conferimento dell'incarico peritale, fino al momento della decisione costituzionale sull'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996, la quale influirebbe sull'oggetto stesso della consulenza. Il g.i., ritenuta la non manifesta infondatezza, nonche' rilevanza nel presente giudizio, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996, per i medesimi motivi esposti da questo magistrato con ordinanza n. 189 del 19 febbraio 1997 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1997, prima serie speciale n. 16).
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996 per violazione degli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione, da ritenersi non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio; Sospende il processo in corso; La presente ordinanza, letta in udienza ai difensori delle parti, va comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Lecce, addi' 16 aprile 1999. Il giudice istruttore: Gaeta 99C0660