N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 giugno 1999
N. 19 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 giugno 1999 (della regione Veneto) Zootecnia - Quote latte - Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. n 43/1999, disciplinante la materia - Mancanza di previa intesa tra Stato e regioni ed omessa considerazione del parere successivo espresso in sede di Conferenza permanente dai rappresentanti regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti. Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA e di tener conto delle tipologie individuate dalla Commissione di garanzia - Lesione delle prerogative regionali - Irrazionalita' - Contrasto con il principio di decentralizzazione delle competenze. Zootecnia - Quote latte - Comunicazione ai produttori, da parte dell'AIMA, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1997/1998 - Obbligo di tener conto delle decisioni regionali sui ricorsi di riesame solo relativamente al numero di capi accertato - Dovere regionale di trasmettere i dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni ed alle associazioni di produttori - Irragionevolezza e violazione delle prerogative regionali. Zootecnia - Quota latte - Certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota aventi efficacia dal 1999/2000 - Facolta' delle regioni di rilasciarle in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998/1999 - Possibile alterazione del quadro complessivo, con pregiudizio delle regioni piu' scrupolose nella gestione del settore. Zootecnia - Quote latte - Compensazioni nazionali - Limiti alla non applicazione delle riduzioni della quota B per l'annata 1995/1996 - Slittamento del termine entro cui l'AIMA deve effettuare, sulla base di "dati certi" la compensazione per l'annata 1997/1998 - Decorrenza dal periodo 1998/1999 dell'obbligo regionale di comunicare le informazioni relative alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE - Introduzione di un criterio di priorita' a favore "di tutti gli altri produttori titolari di quota" - Modalita' di compensazione per l'annata 1999/2000 - Violazione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario e nel controllo del territorio - Insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Lesione del principio di leale cooperazione, per mancata intesa fra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza n. 398/1998. Zootecnia - Quote latte - Rideterminazione da parte dell'AIMA dei dati quantitativi da porre a base delle operazioni di compensazione, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali di restituzione ai produttori di importi trattenuti a titolo di anticipo - Violazione delle prerogative regionali in materia - Irragionevolezza e arbitrarieta'. Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Omessa considerazione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Limitazione irragionevole e discriminatoria - Vanificazione delle competenze programmatorie e di controllo regionali. Zootecnia - Quota latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Divieto di riassegnazione ai produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali. (Legge 27 aprile 1999, n. 118; d.-l. 1 marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis, 21-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 1). (Cost., artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2).(GU n.36 del 8-9-1999 )
Ricorso della regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro-tempore, on. dr. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di g.r. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1640 del 18 maggio 1999, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani e dall'avv. Romano Morra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie gen. n. 100 del 30 aprile 1999, recante ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario", nella sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1, comma 1, nella parte in cui tale disposizione prevede che, per il solo periodo 1995-1996, l'A.I.M.A., nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5/1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni; quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al d.-l. n. 411/1997, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto convertito, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e attribuisce alle regioni e province autonome l'onere di comunicazione delle medesime correzioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; quanto all'art. 1, comma 3, lett. b), nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A., ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1 ai fini dell'effettuazione delle compensazioni nazionali per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, effettua la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411/1997, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lett. a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero di capi accertato; quanto all'art. 1, comma 3-bis, nella parte in cui tale disposizione prevede che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lett. b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare; quanto all'art. 1, comma 3-ter, nella parte in cui tale disposizione prevede che le comunicazioni di cui alla lett. b) del comma 3 sono trasmesse dall'A.I.M.A. alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico e che le regioni e le province autonome ne forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997; quanto all'art. 1, comma 4-bis, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente; quanto all'art. 1, comma 6, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'A.I.M.A., attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999; quanto all'art. 1, comma 7, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e delle province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999; quanto all'art. 1, comma 8, nella parte in cui tale disposizione fissa i criteri di compensazione nazionale e l'ordine degli stessi in riferimento ai periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999 in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 (lett. a); dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto (lett. b); dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (lett. c); dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima (lett. d); di tutti gli altri produttori titolari di quota (lett. e); di tutti gli altri produttori (lett. e-bis); quanto all'art. 1, comma 11, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini delle operazioni di compensazione, l'A.I.M.A. utilizza i dati quantitativi contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari e non definitivi, notificati entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione della compensazione, ovvero, in mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e dalle province autonome o rideterminati dall'A.I.M.A., nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; quanto all'art. 1, comma 17, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, opponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge; quanto all'art. 1, comma 21, nella parte in cui tale disposizione prevede che le quote affluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del d.-l. n. 411/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 5/1998, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del d.-l.- n. 727/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995, e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000; quanto all'art. 1, comma 21-bis, nella parte in cui tale disposizione prevede che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari; quanto all'art. 1, comma 21-ter, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10. F a t t o 1. - Il regime delle quote latte, finalizzato al contenimento della produzione nel mercato europeo, e stato introdotto con il regolamento CEE del Consiglio n. 856 del 31 marzo 1984. In forza del predetto regolamento, la Comunita' europea ha attribuito un quantitativo massimo di produzione lattiera a ciascuno Stato membro - per l'Italia determinato in t. 9.212.000 -, e sottoposto le eventuali eccedenze al pagamento di una penalita' ad esse proporzionale (c.d. prelievo). L'attuazione del predetto regime presupponeva il previo accertamento della produzione effettiva sul territorio nazionale e la successiva proporzionale attribuzione dei quantitativi in capo ai singoli produttori. In Italia, i relativi accertamenti furono inizialmente demandati all'Unalat e poi, in ragione dei dubbi sorti in ordine alla correttezza di tali rilevazioni, che si discostavano marcatamente dalle indicazioni comunitarie, al C.C.I.A. In conclusione, la produzione complessiva nazionale risultava superiore comunque di circa un milione di tonnellate rispetto al quantitativo attribuito. Nel frattempo veniva approvata la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante attuazione del regime delle quote latte istituito a livello comunitario. Sulla base delle rilevazioni effettuate, veniva quindi diramato il bollettino per la campagna 1994/1995 contenente, nel rispetto del quantitativo complessivamente assegnato all'Italia, i limiti individuali di produzione. Ne discendeva un ampio contenzioso sui quantitativi assegnati, che risultavano di gran lunga inferiori allo stesso fabbisogno nazionale complessivo. 2. - Ai fini del contenimento della produzione interna complessiva entro il limite quantitativo imposto a livello comunitario (nel frattempo aumentato a 9.900.000 t.), il Governo per mezzo del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, operava un generalizzato taglio della quota B (che, come noto, e' costituita dalla maggior produzione commercializzata dal singolo produttore nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1988/1989). Gia' tali provvedimenti legislativi introducevano, in totale assenza di intesa o di qualsivoglia altra forma di coordinamento con le regioni, criteri di riduzione delle quote chiaramente penalizzanti nei confronti delle regioni a piu' alta vocazione produttiva. Pertanto, veniva da molte regioni proposto ricorso in via principale per l'affermazione dell'illegittimita' costituzionale dei provvedimenti legislativi citati, in riferimento alla grave lesione delle prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione dagli stessi perpetrata. Codesta ecc.ma Corte si e' sul punto pronunciata con sentenza n. 520 del 1995, dichiarando l'illegittimita' dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 "nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino". 3. - Il Governo e' poi reiteratamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo dei dd.-ll. nn. 124, 260, 353, 440, 463, 542 e 552 del 1996, nel dichiarato intento di operare un riordino del settore, ma di fatto aggravando la gia' confusa situazione esistente, con disposizioni contraddittorie e comunque sempre lesive delle prerogative regionali. In particolare, il sistema di compensazione a livello nazionale introdotto per mezzo delle citate disposizioni, sempre in assenza di qualsivoglia forma di coordinamento con le regioni, ha moltiplicato gli effetti distorsivi dei tagli di quota (peraltro confermati) a danno delle regioni del nord. I dd.-ll. nn. 542 e 552 del 1996 (reiterativi dei precedenti) sono poi stati rispettivamente convertiti in legge nn. 642 e 649 del 1996, subito seguite dalla legge n. 662 del 1996, sostanzialmente ripetitiva delle medesime disposizioni in esse contenute. In ordine ai suddetti provvedimenti legislativi, codesta ecc.ma Corte, su ricorso presentato da numerose regioni - tra le quali il Veneto -, ha pronunciato la sentenza n. 398 del 1998, con la quale ha, da un lato, dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcune delle disposizioni impugnate, in quanto sostituite nel contenuto dai successivi provvedimenti legislativi adottati in materia nel corso del 1997 (che piu' oltre ci si riserva di illustrare), e, dall'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime quelle tra le disposizioni impugnate ancora in vigore. In particolare, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate in riferimento ai criteri di compensazione inizialmente introdotti con il d.-l. n. 124 del 1996 e poi da ultimo recepiti nell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996 - specifico oggetto della pronuncia de qua -, ed ha dunque dichiarato l'illegittimita' costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui "stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato preventivamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome". Sono stati, inoltre, dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996, nella parte in cui prevedono "adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome", attribuiscono "all'A.I.M.A. anziche' alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate", stabiliscono "i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata", ed infine prevedono "la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle province autonome". Infine, del pari illegittima e' stata dichiarata la disposizione di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui essa "differisce i termini ivi previsti - ovvero, il termine di efficacia della vendita o dell'affitto di quote, spostato dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno - senza la previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome". La summenzionata pronuncia ha peraltro in linea generale definitivamente chiarito che la produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di competenza delle regioni, e non della regolazione dei mercati, di competenza dello Stato e che "il nesso strumentale tra l'agricoltura, che e' l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non puo' giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiche' diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attivita' agricola puo' sempre essere strumentale al mercato" (cfr. Corte Cost., sent. n. 398 del 1998, punto 2 del Considerato in diritto). La regolamentazione della produzione lattiera rientra, dunque, senza dubbio alcuno nel piu' ampio settore dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., come del resto e' confermato da ultimo dal d.lgs. n. 143 del 1997, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". Ne deriva che, nella determinazione degli indirizzi generali di politica agricola - sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari -, le regioni debbono essere necessariamente coinvolte, in quanto, appunto, titolari delle relative competenze; tale coinvolgimento richiede - in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 citato - il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e regioni in sede di conferenza permanente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, e non certo la mera consultazione, sia essa preventiva o addirittura successiva, delle regioni, che non puo' garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale. 4. - All'inizio del 1997, il Governo e' nuovamente intervenuto nel settore de quo per mezzo del d.-l. n. 11 del 1997, poi convertito in legge n. 81 del 1997 (entrambi impugnati avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorsi nn.rr.gg. 26 e 37 del 1997). In sede di conversione, si riconoscevano finalmente in capo alle regioni competenze attuative della normativa comunitaria in materia di quote latte, ma cio' solo a decorrere dalla campagna 1997/1998, e comunque facendo salve - in attesa di una fantomatica riforma organica del settore - tutte le competenze dell'A.I.M.A. Veniva inoltre istituita una Commissione governativa d'indagine, nell'ambito della quale non era peraltro contemplata la partecipazione di rappresentanti regionali, e si prevedeva altresi' un regime di incentivi a fronte dell'abbandono della produzione lattiera. Successivamente, ancora ricorrendo alla decretazione d'urgenza, con d.-l. n. 118 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 41 del 1997), poi convertito in legge n. 204 dello stesso anno, si prevedeva la proroga dei lavori della Commissione governativa piu' sopra menzionata, nonche', sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla Commissione stessa, l'aggiornamento da parte dell'A.I.M.A. degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/1996. In sede di conversione si aggiungeva, infine, la sospensione dei programmi di abbandono istituiti con il precedente d.-l. n. 11 dello stesso anno. Nel frattempo, in esito all'indagine effettuata, la Commissione governativa, nelle relazioni dell'aprile e dell'agosto dello stesso 1997, evidenziava, tra l'altro, il fenomeno dei cosiddetti "contratti anomali" e rendeva noti i risultati delle simulazioni di compensazione per l'annata 1995/1996 effettuate a livello sia di APL che nazionale. 5. - Malgrado l'invito della Commissione governativa a procedere ad una complessiva - nonche' definitiva - riforma del settore lattiero-caseario, il Governo e' poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 3 del 1998). In sintesi, il decreto, nel testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (del pari impugnata dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 19 del 1998), quanto al procedimento di accertamento della produzione lattiera, prevedeva: che l'A.I.M.A. accertasse la produzione effettiva per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, avendo particolare riguardo: a) ai modelli L1 non firmati o con firme apocrife, b) ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini, c) ai modelli L1 con quantita' di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame, d) ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi, e) ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite I.V.A. errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1); che i contratti di cui al precedente punto d) dovessero essere inviati all'A.I.M.A. a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993 (art. 2, comma 2); che l'A.I.M.A. aggiornasse i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 tenendo conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'A.I.M.A. entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarita' per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997; d) della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993/1994, delle assegnazioni di quote a loro tempo effettuate (art. 2, comma 3); che l'A.I.M.A., compiuto l'accertamento de quo nei modi sopradescritti, comunicasse ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte); che i singoli interessati potessero presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6); che le regioni dovessero decidere sui ricorsi de quibus entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione ed entro lo stesso termine comunicare all'A.I.M.A. la relativa decisione, a pena di irricevibilita' e salva la responsabilita' civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8). Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo disponeva poi in favore dei produttori - limitatamente al periodo 1996/1997 - la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare e, quanto al periodo 1997/1998, la restituzione dell'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta dall'art. 2 del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, nonche' dell'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10% della medesima (art. 1). Inoltre, l'art. 3 disponeva che l'A.I.M.A. provvedesse alla rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonche' degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Si prevedeva, poi, che, limitatamente al periodo 1995/1996, l'A.I.M.A. - previo raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione delle regole di compensazione precedentemente in vigore - applicasse in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risultasse meno oneroso per il produttore. L'art. 4, quanto alla campagna 1997/1998, disponeva che l'A.I.M.A. procedesse all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti erano destinati a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare - come espressamente recitava il medesimo art. 4 - gli acquirenti sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco. L'art. 4-bis istituiva una Commissione di garanzia - nell'ambito della quale non era prevista la partecipazione di alcun membro di provenienza regionale - con il compito di verificare la conformita' alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantita' di latte prodotta e commercializzata e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998. Quanto alla campagna 1998/1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuiva nuovamente all'A.I.M.A. la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999. 6. - Il 17 febbraio 1998 il Ministero per le politiche agricole emanava un decreto (impugnato dalla regione Veneto per conflitto di attribuzione con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte) disciplinante, oltre che le modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame, anche le altre modalita' di applicazione del d.-l. n. 411, cosi' come convertito dalla legge n. 5, in tal modo aggravando ulteriormente, a discapito dell'autonomia organizzativa delle regioni, la gia' manifesta illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative che pretendeva di attuare. Successivamente, con d.-l. n. 187 del 1998, convertito, con modificazioni, in legge n. 276 del 1998 (impugnata avanti codesta ecc.ma Corte dalla regione Veneto con n.r.g. 38 del 1998), veniva prorogato il termine per la decisione da parte delle regioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411 avverso le determinazioni A.I.M.A. e si confermavano in capo alla stessa A.I.M.A. le attribuzioni in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999. 7. - Dopo anni di gestione operata in via straordinaria, e percio' sommaria, la definitiva riorganizzazione del settore lattiero-caseario si rendeva dunque - e si rende tuttora - tanto piu' necessaria in esito alle verifiche compiute dalla Commissione governativa di indagine e dalla Corte dei conti. Dalle relazioni redatte sul punto dagli organi citati emergeva, infatti, la necessita' di approntare un valido e definitivo sistema di gestione alternativo a quello che si e' venuto formando sotto l'assillo di fatti contingenti e per cio' stesso privo di qualsiasi disegno programmatico e di adeguata stabilita'. In particolare, si sottolineava come tale sistema alternativo dovesse essere attuato mediante una reale decentralizzazione regionale in materia di agricoltura. Di conseguenza, il Governo, nella consapevolezza dell'inidoneita' dello strumento del decreto-legge ai fini di cui sopra, aveva finalmente predisposto un disegno di legge preordinato alla definitiva regolamentazione del settore. Senonche', di fronte all'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ed ancora ignorando totalmente il disposto di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997, che prescrive il raggiungimento di un'intesa, per di piu' necessariamente preventiva, tra Stato e regioni, il Governo ha abbandonato l'iniziale intento, ed ha trasfuso parte del testo originario nel decreto-legge n. 43 del 1999 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 15 del 1999). Il d.-l. n. 43 del 1999 e' stato poi emanato - oltre che in assenza di adeguata intesa con le regioni - in totale assenza di una reale - o plausibile - situazione di straordinaria necessita' od urgenza e dunque in evidente violazione dell'art. 77 Cost. Infatti, rispetto ai fini dichiarati nel preambolo del decreto n. 43 - ovvero, la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999 e l'adeguamento ai dettami di cui alla pronuncia di codesta ecc.ma Corte n. 398 del 1998 -, il decreto stesso non presentava affatto caratteri di inevitabilita', poiche' esso si inscriveva in un contesto normativo (quello delineato da ultimo dalla legge n. 5 del 1998 citata) che gia' consentiva la definitiva chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ed in ogni caso non assicurava l'adeguamento ai principi espressi in materia dalla piu' sopra citata sentenza n. 398. Quanto ai contenuti, il d.-l., in estrema sintesi, prevede: l'obbligo di comunicazione all'A.I.M.A. da parte delle regioni e province autonome, entro il brevissimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei "motivati" errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, e la "recezione" di tali correzioni da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 2), nonche' la definizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole, di ogni ulteriore questione relativa alle stesse operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2 (art. 1, comma 14); l'aggiornamento, ancora ad opera dell'A.I.M.A. (entro 30 giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997, ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) dei quantitativi individuali per il periodo 1997/1998, gia' accertati ai sensi del d.-l. n. 411, sulla base dei mutamenti di titolarita' e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome (art. 1, comma 3, lett. a), e la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali sopra citati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997/1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate (art. 1, comma 3, lett. b), nonche' l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998/1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999/2000, per mezzo della stessa comunicazione di cui al predetto comma 3, lett. b) (art. 1, comma 4); la definizione da parte del Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, delle modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle regioni e province autonome (art. 1, comma 5) e per la comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998/1999 (art. 1, comma 10); il versamento, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, del prelievo dovuto per il periodo 1998/1999 agli acquirenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 19); l'attribuzione ancora in capo all'A.I.M.A., delle competenze in ordine all'effettuazione delle operazioni di compensazione - i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitivita' ai sensi del comma 12 -, sia in riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 (art. 1, comma 1) che con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 (art. 1, commi 7 e 9), e la riproduzione degli stessi criteri di compensazione di cui al d.-l. n. 552 del 1996, e relativa legge di conversione ed alla legge n. 662 del 1996, mantenendo il medesimo ordine di priorita' (art. 1, comma 8), salvo che per le annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, viene istituita una priorita' assoluta in favore delle regioni Marche ed Umbria (art. 1, comma 9); l'obbligo in capo al produttore, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, di corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso (pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dei prelievi dovuti) e, in difetto, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo ad opera delle regioni (art. 1, comma 15); la fissazione, con effetto a decorrere dal periodo 1996/1997, del termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda, al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del d.-l. n. 411 del 1997, e la possibilita' che i contratti cosi' stipulati entro il 31 dicembre 1996, su concorde volonta' delle parti comunicata all'A.I.M.A., possano avere effetti in riferimento alla stessa annata 1996/1997 (art. 1, comma 20); la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori secondo criteri di priorita' deliberati dagli stessi Enti, ma comunque in primis a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995 (art. 1, comma 21); la possibilita' in capo all'A.I.M.A., ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione contemplate dallo stesso decreto, di prendere in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni e, in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'obbligo in capo all'A.I.M.A. di utilizzazione dei dati accertati dalle regioni e province autonome sulla base del d.-l. n. 411 del 1997 (art. 1, comma 11), nonche' l'improduttivita' di effetti delle decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 in riferimento ai risultati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse (art. 1, comma 13); l'effettuazione di un procedimento di verifica (che determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilita' degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonche' dei connessi reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e 2621 c.c. commessi ai fini di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del d.-l. n. 411 ed alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi in riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997 (comma 17) e 1997/1998 (comma 18). Da ultimo, il decreto-legge sopradescritto e' stato convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1999, n. 118, che, cosi' come il decreto convertito, contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni. La legge di conversione impugnata con il presente ricorso, nella sua interezza, e con particolare riguardo alle disposizioni specificamente impugnate - il cui contenuto verra' piu' oltre dettagliatamente esposto -, e' dunque costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi: D i r i t t o 1. - La legge impugnata reca conversione in legge del d.-l. n. 43 del 1999, gia' impugnato, come ricordato nella descrizione dei fatti della presente controversia, dalla regione ricorrente con ricorso n.r.g. 15/99. Tutte le censure gia' formulate nel menzionato ricorso nei confronti del decreto-legge e delle sue singole disposizioni si trasferiscono dunque, secondo i principi generali, sulla impugnata legge di conversione. Nondimeno, tale legge, seppure in alcune parti riconosce la palese illegittimita' del decreto convertito recependo le censure formulate dalla regione ricorrente avverso tale decreto (si considerino a titolo esemplificativo le modifiche apportate in sede di conversione al comma 15, quarto periodo, con riferimento alla riscossione coattiva del prelievo dovuto per le annate 1995-1996 e 1996-1997), da un lato conferma ed aggrava i vizi gia' rilevati avverso il decreto-legge convertito e dall'altro propriamente arreca ulteriori vulnera alle prerogative costituzionalmente riconosciute alla ricorrente, per i motivi appresso esposti. 2. - Quanto alla legge nella sua interezza, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997. Si deve preliminarmente rilevare che il legislatore nazionale ha riconosciuto e garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni con riferimento alla elaborazione delle linee guida in tema di agricoltura; infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, nel conferire alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura - in relazione alla quale materia, la competenza delle regioni e' stata nettamente affermata da codesta ecc.ma Corte per mezzo della gia' citata sentenza n. 398 del 1998 -, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole (istituito con il medesimo d.lgs.) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. In materia di produzione normativa, il suddetto principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regione e' stato poi affermato dal d.lgs. n. 281 del 1997, che disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente nelle materie di interesse regionale, prevedendo, accanto a forme di collaborazione meno "intense" quali la mera consultazione, l'intesa, che si perfeziona con l'assenso del Governo e di tutti i presidenti delle regioni e province autonome (cfr. art. 3 del d.lgs. citato). E' indubbio, infatti - come ha statuito di recente anche codesta ecc.ma corte -, che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale, e comunque, in quanto la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi - nonche' conformi ai principi comunitari - dettati per tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione impone il raccordo tra Stato e regioni nelle forme dell'intesa, cosi' da assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linea guida. Viceversa, il decreto-legge n. 43 del 1999, ora convertito dalla legge qui impugnata, e' nato come stralcio di un piu' ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 281 del 1997 - che consente in presenza di ragioni d'urgenza, l'acquisizione di un parere successivo da parte della Conferenza permanente, che sara' poi, tenuto in considerazione in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge -, il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle regioni. Pur in sede di consultazione successiva - e dunque non di intesa -, la maggioranza dei rappresentanti regionali, in occasione della Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ha comunque opposto un generalizzato parere negativo sul contenuto del disegno di legge sottoposto, manifestando assenso solo in riferimento alla operazione di trasfusione dell'art. 1 del medesimo disegno in un decreto-legge, ma non certo in ordine ai contenuti dello stesso, rispetto ai quali rimaneva ferma l'opposizione manifestata al testo originariamente sottoposto. Le regioni non sono state quindi attivamente coinvolte a priori e nelle forme adeguate nel procedimento di elaborazione della nuova disciplina, come richiederebbero i principi costituzionali prima ancora che le disposizioni di legge vigenti, in quanto il Governo si e' preoccupato di sollecitare l'intervento regionale solo in un momento successivo e solo a livello di mera consultazione. La violazione delle prerogative regionali cosi' perpetrata e' poi ulteriormente aggravata dal fatto che, pur avendo il Governo dichiarato di agire ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, non e' stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di esame parlamentare della legge di conversione qui impugnata. Infatti, dai lavori preparatori assolutamente non emerge ne' l'esame, ne' tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma. In conclusione, la legge impugnata, non solo non e' stata preceduta dalla prescritta intesa con le regioni, ma neppure da una adeguata considerazione del parere successivo (comunque gia' di per se' insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e delle prerogative costituzionalmente garantite a queste ultime dagli artt. 5, 115, l17 e 118 Cost., anche per come attuati dal d.lgs. n. 281 del 1997) reso dai rappresentanti regionali, e cio' tanto in sede di adozione del d.-l., tanto in sede di sua conversione in legge. Tutto cio' e' particolarmente grave in una materia in riferimento alla quale, come gia' piu' sopra rilevato, lo stesso legislatore nazionale ha avvertito la necessita' di instaurare intensi meccanismi collaborativi tra Stato e regioni. 3. - Quanto all'art. 1, comma 2, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost. La legge di conversione impugnata modifica il comma indicato in epigrafe imponendo alle regioni e province autonome di tenere in considerazione, in sede di comunicazione all'A.I.M.A. dei motivati errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, le tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte. E' di tutta evidenza come tale limitazione, in un quadro che gia' determina la spoliazione di qualsivoglia autonomia decisionale delle regioni in operazioni pur meramente materiali, renda, se possibile, ancor piu' marginale il ruolo attribuito alle regioni stesse, che si vedono infatti costrette ad integrare o correggere le operazioni di riesame dalle stesse precedentemente eseguite sulla scorta di precisi parametri imposti da un organo - la Commissione di garanzia - di derivazione statale e privo della partecipazione di alcun membro rappresentativo degli interessi regionali. Tale scelta e' poi chiaramente viziata da interna irrazionalita', in violazione dell'art. 3, e con riferimento all'art. 5, in quanto sovrappone le valutazioni di un organo istituito ai soli fini del generico controllo di legalita' delle operazioni di riesame alle decisioni assunte dalle regioni per le singole fattispecie esaminate a seguito di adeguata istruttoria. Tale irragionevolezza ancora una volta finisce dunque per ostacolare la doverosa decentralizzazione delle competenze, e con essa le prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia dagli artt. 5, 115, l17 e 118. 4. - Quanto all'art. l, comma 3, lett. b), comma 3-bis e 3-ter, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost. Nell'ambito delle operazioni, ancora di competenza del1'A.I.M.A., di aggiornamento dei quantitativi individuali per le annate l997-1998 e di comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi delle produzioni commercializzate per lo stesso periodo e delle anomalie in essi riscontrate, la legge impugnata aggiunge che le suddette operazioni dovranno tenere anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertato. Ancora una volta il legislatore interviene a limitare irragionevolmente la portata delle decisioni assunte dalle regioni sui ricorsi di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997, in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e l18. Infatti, il richiamo delle decisioni de quibus con espresso riferimento alla sola tipologia del numero di capi accertati introduce una illogica e fuorviante discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle regioni in ordine a tutte le molteplici, fattispecie concrete esaminate ai fini dell'aggiornamento "definitivo" dei quantitativi individuali ad opera dell'A.I.M.A., ancora una volta in evidente spregio delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni. La disposizione suesposta va poi ad incidere direttamente sulla determinazione del prelievo dovuto, in quanto, a norma del successivo comma 3-bis, l'acquirente si avvale della comunicazione individuale di cui alla lett. b) del comma 3 ai fini del prelievo supplementare; anche il comma 3-bis e' dunque afflitto in via derivata degli stessi vizi eccepiti in riferimento al comma precedente. Anche il comma 3-ter, parimenti introdotto dalla legge di conversione, deriva dalla lett. b) del comma 3 i vizi gia' rilevati, ma contestualmente li aggrava imponendo alle regioni l'onere della comunicazione dei dati di cui alla piu' volte citata lett. b) agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori. La riferita comunicazione, infatti, contiene dati viziati dalla limitazione (ai soli ricorsi in materia di numero di capi accertato) qui sopra contestata, sicche' le prerogative regionali vengono qui lese - per cosi' dire - alla seconda potenza. A cio' si aggiunga l'ulteriore vizio derivante dal fatto che ancora una volta le regioni vengono relegate ad un ruolo meramente esecutivo, con aggravio di incombenti complessi e onerosi, e cio' in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e l 18 Cost. 5. - Quanto all'art. l, comma 4-bis, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost. Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione impugnata, prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 (che varra' anche ai fini dell'attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000), le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia a partire dal 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente. Alle regioni viene cosi' attribuita la facolta', in un quadro normativo di complessita' e contusione tali da impedire anche solo di intravedere il tanto invocato "aggiornamento definitivo" dei quantitativi individuali, di rilasciare attestazioni provvisorie sulla base di dati provvisori, e percio' stesso dichiaratamente modificabili. Ovviamente, le regioni che intendono attuare una reale e razionale programmazione nel settore lattiero-caseario non si avvarranno di tale facolta', ma altre potrebbero farlo e cosi' determinare l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle egioni, come il Veneto, piu' attente e scrupolose nella gestione del settore; tutto cio' in violazione, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost., delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, e dunque in violazione diretta degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost. 6. - Quanto all'art. 1, commi l, 6, 7, 8 e 21-ter, violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost. Il legislatore, in sede di conversione del d.-l. n. 43, ha, se possibile, aggravato i gia' rilevati vizi di incostituzionalita' in relazione alle operazioni di compensazione, attribuite ancora una volta all'A.I.M.A. in assenza di adeguata intesa con le regioni. Il comma l prevede che, limitatamente al periodo l995-1996, l'A.I.M.A, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del l998, e successive modificazioni, non applichi le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni. Tale determinazione e' in tutta evidenza in contrasto con quanto precedentemente stabilito dal d.-l. n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione, che, - anche sulla base delle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione governativa istituita con d.-l. n. 11 dell 1997 - imponevano in via generale di applicare le modalita' di compensazione meno onerose per il produttore, fossero queste quelle introdotte nell 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore; e cio' a parziale soddisfazione delle note ragioni di contrasto con il principio del legittimo affidamento - conosciuto ed affermato anche a livello comunitario - dell'applicazione in termini retroattivi del nuovo metodo di compensazione per l'annata 1995/1996. Ora, la disposizione impugnata prevede la non applicazione delle riduzioni della quota B solo nel caso in cui l'illegittimita' della riduzione sia stata giuridicamente accertata con sentenza, e dunque disconosce i principi prima riconosciuti, seppure in modo imperfetto, in ordine alla generalizzata illegittimita' del taglio e del metodo di compensazione nazionale introdotto a partire dall'annata 1995-1996, a campagna gia' inoltrata, per retroattivita'. Tale limitazione finisce dunque ancora una volta per ridondare nella violazione delle prerogative regionali in materia per le ragioni gia' evidenziate da codesta ecc.ma Corte per mezzo della sentenza n. 398 del 1998, consistenti nella impossibilita' - indotta appunto dalle suddette limitazioni in capo alle regioni di programmare e governare il settore lattiero-caseario. Il comma 6 impone alle regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'A.I.M.A. dei criteri di priorita' per la compensazione nazionale determinati dall'art. 8, di comunicare le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, e dunque ancora in violazione delle prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di controllo del territorio, di cui agli artt. 5, 115, 117 e 118. Il comma 7 prevede che l'A.I.M.A. effettui la compensazione sulla base di dati certi per il periodo l997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 e comunque entro e non oltre (non piu' il 15 settembre l999, previsto dal testo originario) il 30 settembre 1999. Suddetta disposizione, nel prevedere lo slittamento del termine per l'effettuazione della compensazione per l'annata 1997-1998, vale implicitamente a dimostrare che il legislatore statale non ha sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti della necessita' ed urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Tale circostanza si riflette in una lesione dell'autonomia regionale, in quanto ha irragionevolmente comportato la spoliazione delle regioni dalle competenze che le competerebbero sulla base di inesistenti presupposti di necessita' ed urgenza. Inoltre, la disposizione in oggetto, nella parte in cui impone che la compensazione debba essere effettuata in base a "dati certi", e' gravemente lesiva degli artt. 5, 115, 117 e 118, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto il legislatore non definisce su che basi i dati de quibus debbano intendersi "certi" ne' assicura il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione dei suddetti dati e nella stessa definizione dei parametri sulla scorta dei quali ne dovrebbe essere assicurata la certezza. La legge impugnata ha poi parzialmente modificato il comma 8, introducendo un ulteriore criterio di priorita' ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale, ovvero "in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota". Al di la' dell'assorbente considerazione che suddetti criteri - come ha anche recentemente affermato da codesta ecc.ma Corte - avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con le regioni (eccezione gia' esaurientemente esposta in sede di impugnazione del d.-l. ora convertito), va rilevata l'evidente illogicita' della suddetta disposizione, che viola pertanto l'art. 3 Cost., con riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118; non si vede, infatti, come i produttori sprovvisti di quota possano risentire di effetto alcuno o essere coinvolti dalle operazioni di compensazione. Tale illogicita' finisce dunque ancora una volta per frustrare conseguentemente le prerogative regionali in materia. Il comma 21-ter, introdotto dalla legge impugnata, nello stabilire che, in attesa della riforma settore (ormai divenuta clausola di stile), i criteri e l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, mutua dalle precedenti disposizioni ivi richiamate i vizi di illegittimita' costituzionale gia' rilevati e contestualmente conferma l'originaria insussistenza delle ragioni di necessita' ed urgenza sottese alla riforma, ancora in ulteriore violazione degli artt. 117 e il 118 Cost. e del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni. 7. - Quanto all'art. 1, comma 11 violazione degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 Cost. La legge impugnata modifica il comma 11, relativo agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali sulle operazioni di compensazione, nel senso della rideterminazione ad opera dell'A.I.M.A. dei dati quantitativi che debbono essere posti a base delle operazioni in questione in caso di ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti. La suddetta disposizione introduce dunque una ulteriore e grave lesione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni in quanto, invece che richiamare i dati contenuti nelle decisioni delle regioni stesse sui ricorsi di riesame, rimette all'A.I.M.A. la radicale rideterminazione di tali dati quantitativi, cosi' non solo introducendo una surrettizia limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori in tema di quote latte, ma scavalcando le pur limitate prerogative decisionali prima riconosciute alle regioni e dunque privandole di ogni potere di programmazione e controllo del settore. La rideterminazione del quantitativo ad opera dell'A.l.M.A., oltre che irragionevole ed arbitraria (in quanto la mancata indicazione di dati quantitativi assolutamente non esclude il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione, ne' la possibilita' di quantificarne l'oggetto) incide dunque direttamente sulle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, in violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost. 8. - Quanto all'art. 1 comma 17, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 115, 117 e 118. Il comma 17, nella parte modificata dalla legge impugnata, prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge. Le parziali e marginali modifiche apportate dalla legge impugnata ai tempi e formalita' della verifica prevista dal comma 17 non hanno saputo ovviare alle illegittimita' gia' rilevate per mezzo dell'impugnazione del d.-l. convertito, in riferimento al totale disinteresse nei confronti dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame, ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, con cio' escludendoli in toto dalla possibilita' di "sanare" eventuali pregresse irregolarita' delle dichiarazioni di commercializzazione e dunque imponendo una limitazione discriminatoria ed irragionevole, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e in evidente spregio delle competenza legislative ed amministrative costituzionalmente riconosciute alle regioni. Le regioni si vedono poi costrette a recepire "sanatorie" irragionevoli e per lo piu' compiute a livello statale dall'A.I.M.A. - sulla base, peraltro, degli accertamenti dalle stesse effettuati -, cosi' risultando arbitrariamente spogliate di qualsivoglia reale forma di controllo effettivo nel settore de quo. Risultano pertanto violati gli artt. 117 e 118 Cost., in ragione dell'illegittima vanificazione delle prerogative regionali in materia, sia a livello programmatorio che di controllo. 9. - Quanto all'art. 1 commi 21 e 21-bis violazione, degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost. Il comma 21, cosi' come modificato dalla legge impugnata, stabilisce che le quote confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e che tale principio vale anche per il periodo 1999-2000. Inoltre, pur prevedendo il comma 21 - nell'originaria formulazione mantenuta dalla legge impugnata - che l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori segua criteri di priorita' deliberati dagli stessi enti (ma che comunque in primis avvenga a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995), il successivo comma 21-bis, introdotto dalla legge impugnata, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. Le innovazioni introdotte dalla legge impugnata hanno dunque decisamente aggravato le illegittimita' gia' contenute nel d.-l. n. 43, in evidente ed ulteriore spregio dei principi recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento a questo particolare aspetto del settore. Il criterio di ripartizione tra le regioni della riserva nazionale da parte dello Stato, di cui alla prima parte del comma considerato, sulla base, non piu' della produzione media, ma delle quote individuali "allocate" in ciascuna regione, risulta ulteriormente irragionevole rispetto al precedente, e percio' viziato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost., in quanto ancora non tiene conto del fatto che le regioni a maggiore vocazione produttiva (e tra di esse anche la ricorrente) hanno subito nelle annate considerate - ovvero nelle annate 1995/1996 e 1996/1997 - drastiche riduzioni di produzione in conseguenza ed in ragione dei tagli operati sui quantitativi individuali "allocati" nelle regioni stesse a partire dal 1994, sia dei criteri di priorita' seguiti nelle operazioni di compensazione. Inoltre, quanto alla ripartizione interna delle quote nell'ambito di ogni singola regione, il legislatore continua ad ignorare la pronuncia di codesta ecc.ma Corte, che ha statuito l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori (cfr. Corte cost., sent. n. 398 del 1998, punto 15 del considerato in diritto). Gia' l'originario comma 21, pur rimettendo in via di principio tale determinazione all'autonomia regionale, imponeva un criterio prioritario, contravvenendo al disposto della pronuncia citata e comunque limitando fortemente i poteri programmatori costituzionalmente riconosciuti alle regioni; tale limitazione e' ora aggravata dalla limitazione introdotta con il comma 21-bis, che esclude una intera categoria di produttori dalla riassegnazione, in evidente contrasto degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e degli stessi principi costituzionali recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte.
P. Q. M. Per i suestesi motivi, voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, pronunciare l'illegittima' costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 30 aprile 1999, recante ad oggetto "conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario", nella sua interezza e con particolare riguardo all'art. 1, comma 1, nella parte in cui converte, con modificazioni, l'art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis e 21-ter, del d.-l. 1 marzo 1999, n. 43. Milano-Roma, addi' 25 maggio 1999 Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - avv. prof. Massimo Luciani - avv. Romano Morra 99C0673