N. 254 ORDINANZA 11 - 23 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari  -  Sottufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri - Trattamento
 economico - Ruolo  degli  ispettori  e  ruolo  dei  sovrintendenti  -
 Mancato  riconoscimento  di  un  livello  stipendiale  piu' elevato -
 Riferimento alla sentenza della Corte n. 277  del  1991  -  Questione
 gia'   decisa   con   la  sentenza  n.  63  del  1998  -  Intervenuto
 riallineamento dei trattamenti economici a seguito del d.-l. n. 5 del
 1992  e  relativa  legge  di  conversione  n.  216/1992  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L.   7  gennaio  1992,  n.  5,  artt.  3  e  4,  convertito,  con
 modificazioni, in legge dall'art. 1 della  legge  6  marzo  1992,  n.
 216).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
 
(GU n.26 del 30-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 3 e 4 del
 d.-l.  7  gennaio  1992,  n.  5,  (Autorizzazione  di  spesa  per  la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre Forze di  polizia),  convertito,
 con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 6 marzo 1992, n. 216,
 promossi con ordinanze emesse  il  18  febbraio  1997  dal  tribunale
 amministrativo  regionale  della  Toscana  il  4  giugno  1998  (n. 3
 ordinanze)  dal  tribunale   amministrativo   regionale   del   Lazio
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  297,  781, 782 e 783 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 18 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  costituzione di De Santis Paolo ed altri e di
 Forria Gavino ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  28  aprile  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto  che  il tribunale amministrativo regionale della Toscana,
 nel corso del giudizio su di un ricorso collettivo proposto da alcuni
 ispettori della Polizia di Stato  avverso  il  provvedimento  con  il
 quale  il Ministero dell'interno aveva rigettato la loro richiesta di
 vedersi  attribuito  un  trattamento  economico  superiore  a  quello
 attribuito al ruolo dei sovrintendenti, con ordinanza del 18 febbraio
 1997,  pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1998 (r.o.  n.
 297 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  36  e  97
 della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione  di  spesa
 per  la  perequazione  del  trattamento  economico  dei sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri in  relazione  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e all'esecuzione di
 giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al
 personale  delle  corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze   di
 polizia),  convertito,  con modificazioni, in legge dall'art. 1 della
 legge 6 marzo 1992, n. 216,  nella  parte  in  cui  dette  norme  non
 riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento
 economico  corrispondente  ad  un livello stipendiale piu' elevato di
 quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
     che il collegio rimettente osserva, al riguardo, che l'intervento
 del legislatore del 1992, reso necessario dalla sentenza della  Corte
 costituzionale  n.  277  del  1991,  avrebbe non solo condotto ad una
 indebita equiparazione, peraltro solo economica, tra i sovrintendenti
 e gli ispettori, ma, addirittura, stravolto gli equilibri  esistenti,
 determinando  un  ribaltamento  delle  rispettive  posizioni,  con la
 previsione, a favore dei primi, della possibilita' di  conseguire  un
 trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi;
     che  si rileva in proposito nella ordinanza che i sovrintendenti,
 collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, e tenuti
 a  svolgere  adempimenti  di  livello,  spessore  e   responsabilita'
 inferiori  a  quelli  assegnati  a  questi  ultimi,  sarebbero  stati
 retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a  quelli  attribuiti
 agli    ispettori,   ad   essi   gerarchicamente   e   funzionalmente
 sovraordinati, ed in tal modo si sarebbe determinata  una  disparita'
 di trattamento non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati
 in   differenti   livelli  retributivo-funzionali,  ma  altresi'  tra
 soggetti appartenenti allo stesso ruolo ed  incaricati  di  espletare
 identiche  funzioni  (censura,  quest'ultima,  che deve intendersi in
 particolare riferita all'art.    4  del  d.l.  n.  5  del  1992,  che
 stabilisce che al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal
 ruolo  dei sovrintendenti e' attribuito il trattamento economico piu'
 favorevole tra quello  in  godimento  e  quello  spettante,  a  norma
 dell'art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della
 nomina  nel  ruolo degli ispettori); donde la violazione dei principi
 costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonche' di quelli  di
 perequazione   retributiva  e  di  buon  andamento  ed  imparzialita'
 dell'azione amministrativa;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  concluso  per  la inammissibilita' o la infondatezza
 della questione;
     che con tre ordinanze di identico contenuto,  emesse  in  data  4
 giugno  1998  (r.o. nn. 781, 782 e 783 del 1998), il tar del Lazio ha
 sollevato  la  medesima  questione,  con  riferimento   agli   stessi
 parametri     costituzionali,    sottolineando,    in    particolare,
 l'appiattimento tra i due  ruoli  in  esame,  operato  con  il  d.-l.
 censurato,  il  quale,  senza  porsi  come  modificativo dei principi
 organizzatori che  avevano  costituito  il  motivo  ispiratore  della
 riforma  della  pubblica  sicurezza,  ma essendo formalmente limitato
 alla sola perequazione del trattamento  economico  dei  sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione  alla sentenza della Corte
 costituzionale n.  277  del  1991,  avrebbe,  pero',  sostanzialmente
 proceduto ad una modifica di quei principi;
     che  anche  nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 781,
 782 e 783 del 1998, e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, per essere
 stata   la   normativa   censurata   gia'   esaminata   dalla   Corte
 costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998, e ritenuta del  tutto
 ragionevole e conforme ai principi costituzionali invocati;
     che  nei  giudizi  di  cui  alle ordinanze r.o. nn. 782 e 783 del
 1998, si sono,  altresi',  costituite  alcune  delle  parti  private,
 chiedendo la declaratoria di illegittimita' costituzionale;
     che le medesime parti private, nella imminenza della data fissata
 per  la  discussione  della  questione,  hanno,  poi,  depositato una
 memoria, nella quale  ribadiscono  le  proprie  tesi  difensive  (pur
 figurando,  per  evidente  errore  materiale, nei rispettivi atti una
 richiesta di decisione non conforme alle deduzioni svolte), ritenendo
 sussistente una diversita' tra la citata  decisione  n.  63,  che  ha
 rigettato la questione di legittimita' della normativa indicata nella
 parte  in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo
 stesso trattamento economico degli  ispettori  senza  parificarne  le
 funzioni,  rispetto  alla  impostazione  data  dal tar del Lazio, che
 assume pacificamente che nei ruoli organici della Polizia vi  e'  una
 differenza  tra la figura dell'ispettore e quella del sovrintendente,
 con la  conseguenza  che  le  funzioni  attribuite  al  secondo  sono
 sottordinate  a quelle attribuite al primo, e censura l'appiattimento
 tra i due ruoli operato dal d.-l. impugnato.
   Considerato che questa Corte ha avuto occasione di  precisare,  con
 la  sentenza  n.  63  del  1998, il contenuto dell'art. 3 del d.-l. 7
 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge dall'art.
 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e di affermarne  la  legittimita'
 costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
     che  con ordinanza di manifesta infondatezza n. 151 del 1999 sono
 stati  esaminati  profili  esattamente   speculari   riguardanti   la
 posizione  del  personale  proveniente  dal  ruolo dei sovrintendenti
 rispetto a chi rivestiva la qualifica  di  ispettore  in  riferimento
 agli  artt.   3, 36,76 e 97 della Costituzione sia pure riferiti alle
 norme emanate in base alla delega contestata in questa sede;
     che la previsione dell'art. 4 del d.-l. n. 5 del 1992, contenente
 una  clausola  di  garanzia  di  attribuzione  del  trattamento  piu'
 favorevole tra quello precedentemente in godimento e quello spettante
 con  la  nuova  attribuzione di livelli, non puo' essere interpretata
 come   indice   di  ribaltamento  delle  posizioni  precedenti  o  di
 disparita' di trattamento: in realta' clausole del genere sono usuali
 quando si procede con legge a nuovi inquadramenti e  ad  attribuzioni
 di  livello  superiore,  in  relazione  ai  sistemi  di calcolo delle
 anzianita' e  dello  stipendio  derivanti  dalla  permanenza  in  una
 determinata  qualifica,  in  quanto  ai livelli iniziali di qualifica
 puo' anche  corrispondere  una  retribuzione  tabellare  inferiore  a
 quella   di   chi  abbia  invece  maturato  incrementi  per  notevole
 anzianita' in qualifiche inferiori;
     che, secondo quanto affermato da questa  Corte,  deve  escludersi
 che  il  cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare
 di una categoria di personale debba,  in  ogni  caso,  comportare  la
 necessita'  di  innalzare  i  livelli  superiori,  in modo da esigere
 l'ulteriore avanzamento di  un  "gradino"  di  coloro  che  erano  in
 precedenza  in  posizione  sovraordinata  (sentenza  n. 63 del 1998),
 potendo i  livelli  retributivi  essere  modificati  nel  numero  (in
 riduzione  o in aumento), cosi' come puo' pervenirsi a riunificazioni
 di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei  livelli,  fermo  il
 limite   della   non  palese  arbitrarieta'  e  della  non  manifesta
 irragionevolezza (sentenza n.   63 del 1998;  ordinanza  n.  151  del
 1999);
     che  il  d.-l. n. 5 del 1992 e la legge di conversione n. 216 del
 1992 hanno proceduto non solo a colmare il vuoto di  comparazione  ed
 equiparazione  per  i sottufficiali dei Carabinieri (sentenza n.  277
 del 1991), ma anche alla unificazione  completa  a  decorrere  dal  1
 gennaio 1992 del trattamento economico (allineandolo sui livelli, VI,
 VI-bis  e  VII)  di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia ad
 ordinamento militare che civile, compresi quelli dei Corpi di Polizia
 che erano stati mantenuti al fuori  della  pronuncia  della  Corte  e
 delle  conseguenti  decisioni dei giudici amministrativi (sentenza n.
 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
     che il legislatore del 1992 con le norme  denunciate  ha  operato
 una    compattazione    verso    l'alto   (realizzata   mediante   un
 reinquadramento in  via  transitoria  delle  posizioni  degli  allora
 sovrintendenti  e  vicesovrintendenti),  riallineate  alla originaria
 equiparazione  tra  sottufficiali,  riducendo  le  discrasie   e   le
 differenze  ben  piu' gravi che si sarebbero verificate nei confronti
 degli stessi vicesovrintendenti rispetto alle altre forze di  Polizia
 (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l.
 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie  delle   altre   Forze   di   Polizia),   convertito,   con
 modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
 sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
 dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio  con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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