N. 262 ORDINANZA 11 - 23 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti in
 base  alla  sentenza  della  Corte  n.  495  del  1993  -  Rimborsi -
 Assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato  -  Modalita'  di
 pagamento  -  Esclusione  di  interessi  e  rivalutazione monetaria -
 Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Esclusione  del  rimborso
 per  gli  eredi  non aventi diritto alla pensione di reversibilita' -
 Ius superveniens: d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge  n.
 140  del  1997;  legge  23  dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova
 valutazione circa la rilevanza delle questioni da parte del giudice a
 quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 
(GU n.26 del 30-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  promossi con ordinanze
 emesse il 24 febbraio, l'11 marzo (n. 5  ordinanze)  dal  pretore  di
 Nocera Inferiore, il 3 marzo dal Tribunale di Velletri, il 28 gennaio
 dal  Tribunale di Pesaro, il 1 marzo dal pretore di Saluzzo, il 22 ed
 il 17 aprile, il 15 maggio, il 17 e  il  22  aprile  dal  pretore  di
 Nocera  Inferiore  e il 3 e il 21 maggio 1997 dal pretore di Sondrio,
 rispettivamente iscritte ai nn. 352, 353, 354, 355,  356,  357,  397,
 400,  419,  420,  487, 488, 498, 505, 515, 516 del registro ordinanze
 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  26,
 27, 28, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che - nel corso di sette giudizi, instaurati per  ottenere
 la  ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla
 sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il  pretore  di
 Nocera  Inferiore,  con  altrettante  ordinanze di identico contenuto
 emesse il 24 febbraio (r.o. n. 352 del 1997), l'11  marzo  (r.o.  nn.
 da  353  a  357)  ed  il  22  aprile  1997 (r.o. n. 505 del 1997), ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione della finanza pubblica);
     che,   secondo   il   rimettente,   la   censurata  disciplina  -
 sopravvenuta nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  una  serie  di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate  dagli  aventi diritto in applicazione della citata sentenza
 della Corte  costituzionale  n.  495  del  1993  e  della  successiva
 sentenza  n.  240  del 1994 - viola:   a) gli artt. 3, 102, 103 e 104
 Cost., la' dove, al comma  181,  prevede  il  pagamento  delle  somme
 dovute  mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;
 b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181,  prevede
 che  tale  pagamento  avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che
 gli Enti  provvederanno  annualmente  ad  inviare  al  Ministero  del
 tesoro;  c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude
 che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e
 rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., la' dove dispone, al comma
 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi  pendenti  con  compensazione
 delle spese di lite;
     che,  nel corso di quattro giudizi analoghi, lo stesso pretore di
 Nocera Inferiore, con altrettante  ordinanze  di  identico  contenuto
 emesse il 17 aprile (r.o. nn. 487 e 498 del 1997), il 22 aprile (r.o.
 n.  420  del  1997)  ed  il 15 maggio 1997 (r.o. n. 488 del 1997), ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale  del  citato  art.
 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
     che,  a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in
 contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al  comma  181,
 prevede  il pagamento delle somme dovute in sei annualita' e mediante
 assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art.  3
 Cost.,  la'  dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano
 corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con gli artt. 3 e
 38  Cost.,  nella  parte  in  cui,  sempre  al  comma  182,  sancisce
 l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione
 di  reversibilita';  d)  con l'art. 24 Cost., la' dove, al comma 183,
 dispone   l'estinzione   d'ufficio   dei   giudizi   pendenti,    con
 compensazione delle spese di lite;
     che,  nel corso di altri identici giudizi in grado di appello, il
 Tribunale di Pesaro  e  quello  di  Velletri,  con  ordinanze  emesse
 rispettivamente  il  28  gennaio (r.o. n. 400 del 1997) ed il 3 marzo
 1997 (r.o. n. 397 del 1997), hanno entrambi sollevato, sulla base  di
 analoghe   motivazioni,   questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della  citata  legge  n.  662  del
 1996;
     che,  secondo i rimettenti, la normativa denunciata viola: a) gli
 artt. 3, 38 e 136 Cost., nella parte in  cui,  al  comma  181,  opera
 sostanzialmente  la  reintroduzione della disciplina deteriore per il
 pensionato,  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  dalle
 ricordate  pronunce  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e prevede che
 il rimborso sia effettuato in sei annualita' mediante assegnazione di
 titoli di Stato; b) gli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., nella  parte  in
 cui,  al  comma  182, esclude che sulle somme spettanti ai pensionati
 concorrano interessi e rivalutazione monetaria; c) gli artt.  3,  24,
 25,  102  e  113  Cost.,  nella  parte  in cui, al comma 183, dispone
 l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e la compensazione  delle
 spese di lite;
     che  il  pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1 marzo 1997
 (r.o. n. 419  del  1997),  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  n.  662  del 1996: a) con
 riguardo ai commi 181 e 183, per violazione degli artt. 24, 101,  102
 e  104  Cost.,  nella  parte  in  cui  si  prevede,  in un quadro non
 satisfattivo dei diritti vantati  dai  ricorrenti,  l'estinzione  dei
 giudizi  pendenti,  con  compensazione  delle  spese  di lite; b) con
 riguardo al comma 182, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella  parte
 in  cui  esclude  dal  diritto  spettante  ai  titolari  di  pensioni
 integrabili  gli  eredi  non   aventi   titolo   alla   pensione   di
 reversibilita',  nonche', per contrasto con gli artt.  24 e 38 Cost.,
 la'  dove  esclude  la  corresponsione  sul  dovuto  di  interessi  e
 rivalutazione monetaria;
     che   il   pretore   di   Sondrio,   con   due  ordinanze  emesse
 rispettivamente il 3 ed il 21 maggio 1997 (r.o. nn.  515  e  516  del
 1997),   ha   a   sua   volta  sollevato  questioni  di  legittimita'
 costituzionale dello stesso articolo: a) con riguardo al  comma  181,
 per contrasto con gli artt.  3 e 38 Cost., nella parte in cui prevede
 l'effettuazione dei pagamenti in sei annualita' mediante assegnazione
 di  titoli  di  Stato;  b)  con riguardo al comma 182, per violazione
 degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte  in  cui  esclude  interessi  e
 rivalutazione monetaria sul dovuto; c) con riguardo al comma 183, per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  24, 25, 36, 102 e 113 Cost., la' dove
 dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione
 delle spese fra le parti; d) ancora con riguardo al  comma  182,  per
 contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, dal diritto
 spettante  ai  titolari di pensioni integrabili, gli eredi non aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' (solo r.o. n. 516 del 1997);
     che, in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con r.o.
 n. 515 del 1997), e' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero  per  l'infondatezza
 delle sollevate questioni;
     che,  nei  giudizi promossi con r.o. nn. 352, 397, 400, 419, 420,
 487 e 515 del 1997, si e' costituito l'INPS, concludendo per  la  non
 fondatezza delle sollevate questioni.
   Considerato  che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che la normativa impugnata dalle Autorita' rimettenti  e'  stata,
 successivamente   alla   proposizione   degli  odierni  incidenti  di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
     che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul   denunciato
 meccanismo  di  rimborso  dei relativi crediti mediante emissione dei
 titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
 se con le medesime cadenze temporali;
     che,  inoltre,  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, ha previsto
 l'erogazione di una somma pari  al  5%  a  titolo  d'interessi  sugli
 arretrati  maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli  arretrati,
 degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia
 avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
     che,  infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata, e  dunque  i  giudici  rimettenti  devono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorita'
 giudiziarie indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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