N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1999

                                N. 392
  Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  della  pretura  di Latina nel procedimento di esecuzione
 nei confronti di Marasca Emilia
 Edilizia  e  urbanistica  -  Opere  eseguite  in  assenza  o   totale
    difformita'  dalla  concessione ovvero con variazioni essenziali -
    Previsione con la sentenza di condanna dell'ordine di  demolizione
    delle  opere  stesse  se  non  ancora  eseguita  -  Disparita'  di
    trattamento tra i soggetti nei confronti  dei  quali  l'esecuzione
    dell'ordine  di  demolizione  avvenga ad opera del comune e quelli
    nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice,
    in relazione alla applicabilita'  delle  garanzie  e  dei  gravami
    amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione
    del  principio  della  separazione  dei  poteri,  con interferenza
    dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a.    -  Incidenza
    sul diritto di difesa.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 103).
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   A  scioglimento della riserva formulata rileva: in data 19 novembre
 1997 il procuratore della Repubblica  presso  la  pretura  di  Latina
 chiedeva   al  giudice  per  le  indagini  preliminari  di  sollevare
 questione di costituzionalita' dell'art. 7, u.c.  primo  n.  47/1985,
 sotto  il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale,
 cosi' argomentando:
     "letta la sentenza  n.  224/97  della  pretura  circondariale  di
 Latina,  emessa  in  data  23  maggio  1997  nei confronti di Marasca
 Emilia, nata il 22 febbraio 1928 a Staffolo,  divenuta  esecutiva  in
 data 19 settembre 1997, ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione
 dell'ordine  di  demolizione  con esplicito riferimento alla sentenza
 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte cass., sezione unite penali;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 391/1999).
 99C0707