N. 274 ORDINANZA 24 - 30 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Infortuni sul lavoro - Persona informata
 sull'infortunio  che  abbia  gia'  assunto  o  potrebbe  assumere  la
 qualita'  di  indagato  in  relazione  all'evento  - Assistenza di un
 difensore - Facolta' di non rispondere  all'interrogatorio  -  Omessa
 previsione  - Difetto di rilevanza - Difetto di qualsiasi indicazione
 circa l'oggetto della inchiesta - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 57, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 24).
 
(GU n.27 del 7-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  57,  terzo
 (recte:  quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno  1965,  n.  1124  (Testo
 unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi  con  tre
 ordinanze   emesse  il  22  aprile  1998  dal  pretore  di  Mondovi',
 rispettivamente iscritte ai nn. 459, 460 e 529 del registro ordinanze
 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26  e
 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella Camera di consiglio  del  28  aprile  1999  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto  che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 22
 aprile 1998, il pretore  di  Mondovi',  nel  corso  di  inchieste  su
 altrettanti  infortuni  sul lavoro, ha sollevato, in riferimento agli
 articoli 2, 3 e 24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'articolo  57,  terzo  (recte: quarto) comma, del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), "nella parte in cui non prevede l'assistenza
 di un difensore e la facolta' di  non  rispondere  all'interrogatorio
 per  la  persona  informata  sull'infortunio  sul lavoro, che ha gia'
 assunto o potrebbe assumere la  qualita'  di  indagato  in  relazione
 all'evento";
     che,  ad  avviso  del remittente, la mancata previsione, da parte
 dell'art. 57, quarto comma,  del  d.P.R.  n.  1124  del  1965,  della
 assistenza  di  un difensore anche nella inchiesta per infortunio sul
 lavoro e della possibilita' che la persona informata sull'infortunio,
 che abbia gia' assunto o potrebbe assumere la qualita'  di  indagato,
 si   avvalga  della  facolta'  di  non  rispondere,  porrebbe  questa
 disposizione in contrasto con gli indicati parametri  costituzionali,
 essendo evidente la violazione dei diritti della difesa;
     che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata,  sulla base del rilievo che la garanzia costituzionale del
 diritto  di  difesa   opera   solo   nell'ambito   dei   procedimenti
 giurisdizionali,  mentre  le  inchieste per gli infortuni sul lavoro,
 affidate al pretore dagli artt. 56 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965,
 avrebbero  natura  amministrativa,   come   risulterebbe   confermato
 dall'articolo  236  del  decreto  legislativo 18 febbraio 1998, n. 51
 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado),
 che  ha  trasferito le funzioni pretorili di inchiesta alla direzione
 provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.
   Considerato che le ordinanze di remissione  sollevano  la  medesima
 questione  e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
 decisi congiuntamente;
     che, anche a voler prescindere dalla natura delle funzioni a  cui
 e'  chiamato  il  pretore nelle inchieste per infortunio sul lavoro e
 quindi dalla valutazione se  sussista,  nella  specie,  il  requisito
 della   legittimazione   del  remittente  a  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale, difetta comunque, nelle tre ordinanze di
 remissione,  una  qualsiasi   indicazione   circa   l'oggetto   delle
 inchieste;
     che  in  effetti  non  e'  possibile  in alcun modo apprezzare la
 rilevanza della sollevata questione, posto che sui  fatti  che  hanno
 dato luogo alle inchieste non vi e' nelle ordinanze neppure un cenno,
 ne'  da esse e' dato comprendere se dall'infortunio siano derivati il
 decesso del prestatore d'opera ovvero lesioni guaribili  in  piu'  di
 trenta  giorni,  come richiesto dall'articolo 56 del d.P.R. 30 giugno
 1965, n. 1124;
     che, pertanto, la questione di legittimita'  costituzionale  deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  57,  quarto
 comma,  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro  e  le malattie professionali), sollevata, in riferimento
 agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore  di  Mondovi'
 con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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