N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1997

                                N. 408
 Ordinanza   emessa   il  14  marzo  1997  dal  pretore  di  Bari  nel
 procedimento civile vertente tra Miter S.r.l. e I.N.P.S.
 Lavoro (Rapporto di) - Licenziamento  collettivo  per  riduzione  del
 personale  -  Obbligo  dell'impresa  di versamento all'I.N.P.S. di un
 contributo pari a nove volte il  trattamento  iniziale  di  mobilita'
 spettante  al  lavoratore,  ridotto  a  tre  volte in caso di accordo
 sindacale - Violazione del principio di iniziativa economica  privata
 e   del   principio  secondo  cui  nessuna  prestazione  personale  o
 patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge -  Lesione
 del  diritto  di  difesa per la mancata possibilita' per l'impresa di
 agire in giudizio in caso di dissenso  opposto  dalle  organizzazioni
 sindacali.
 (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, modificato dal d.-l.
 del 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 1).
 (Cost., artt. 23, 24 e 41).
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
                             O s s e r v a
   Il  punto  centrale della presente controversia e' costituito dalla
 legittimita' costituzionale dell'art. 24,  comma  3  della  legge  n.
 223/1991  cosi'  come  novellato  dall'art.  8,  comma 1 del d.-l. n.
 148/1993.
   Detta norma prevede, infatti, che nelle  ipotesi  di  licenziamento
 collettivo  per  riduzione  di  personale,  l'impresa che opera detto
 licenziamento sia obbligata a versare all'I.N.P.S. un contributo pari
 a tre mensilita' del trattamento  iniziale  di  mobilita':  tuttavia,
 nelle ipotesi in cui la procedura di conciliazione, da esperire in un
 primo  tempo in sede sindacale e, successivamente dinanzi all'Ufficio
 provinciale del lavoro, si concluda  negativamente  per  il  dissenso
 opposto  dai sindacati, la misura di detto contributo viene elevata a
 nove mensilita'.
   Cosi' inquadrato il thema decidendum si  deve  sottolineare  quanto
 appresso:  la norma appare di dubbia legittimita' costituzionale, per
 contrasto con l'art. 41  della  Costituzione,  in  quanto  limitativa
 delle  liberta'  di  iniziativa economica: se da un lato questa viene
 riconosciuta, dall'altro non si possono imporre dei vincoli  che  non
 siano   in   linea   con   il   bene   tutelato  dalla  citata  norma
 costituzionale.
   In secondo luogo, si deve sottolineare la violazione dell'art.   23
 della  Costituzione,  in  quanto  tutte  le prestazioni devono essere
 poste a carico di chi le subisce in base alla legge.
   Dispone,  infatti,  l'art.  23  della  Costituzione  che   "nessuna
 prestazione  personale  o  patrimoniale puo' essere imposta se non in
 base alla legge".  In  ultimo  luogo  si  deve  sottolineare  che  la
 normativa  anzidetta,  richiamata  dall'Istituto convenuto, appare in
 contrasto con l'art.  24 della Costituzione, in  quanto  il  soggetto
 obbligato,   di   fronte  al  rifiuto  opposto  dalle  organizzazioni
 sindacali,  rifiuto  che  non  deve  essere  motivato,  non   ha   la
 possibilita'  di agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento
 della illegittimita' o immotivatezza del rifiuto stesso.
   Sulla  base  delle  brevi considerazioni che precedono, il giudizio
 deve  essere  sospeso  con   rimessione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Sulla  domanda proposta con ricorso del 19 gennaio 1994 dalla Miter
 S.r.l. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
 (I.N.P.S.), in persona del suo presidente pro-tempore;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'   dell'art.  24,  comma  3,  della  legge  n.  223/1991,
 novellato dall'art. 8, comma 1 del d.-l. n.  148/1993  per  contrasto
 con gli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.
   Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli  atti alla Corte
 costituzionale disponendo che la presente ordinanza sia notificata  a
 cura  della  cancelleria  alle  parti in causa ed alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e che sia comunicata  ai  Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
     Bari, addi' 14 marzo 1997
 Il pretore: De Peppo
 99C0737
 GAZZETTA UFFICIALE N. 034 SERIE SPECIALE - 1a        DEL 25 08 1999
 L. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia, riorganizzazione e
 crisi aziendale di disoccupazione, attuazione di direttive della
 Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
 materia di lavoro)
                                                                  <13>
 art. 24, terzo comma, come modif. ART. 8, primo comma, del
 d.l. n. 148/1993, in rif. artt. 23, 24 e 41 Cost.
                                                                   <0>
 D.- L. 20 maggio 1993, n. 148 (Inteventi urgenti a sostegno
 dell' occupazione) conv., con modif., in L. 19 luglio 1993, n. 236
                                                                  <13>
 vedi legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, r.o.n. 408/1999
                                                                   <0>
 XXXXX
(GU n.34 del 25-8-1999 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
                             O s s e r v a
   Il  punto  centrale della presente controversia e' costituito dalla
 legittimita' costituzionale dell'art. 24,  comma  3  della  legge  n.
 223/1991  cosi'  come  novellato  dall'art.  8,  comma 1 del d.-l. n.
 148/1993.
   Detta norma prevede, infatti, che nelle  ipotesi  di  licenziamento
 collettivo  per  riduzione  di  personale,  l'impresa che opera detto
 licenziamento sia obbligata a versare all'I.N.P.S. un contributo pari
 a tre mensilita' del trattamento  iniziale  di  mobilita':  tuttavia,
 nelle ipotesi in cui la procedura di conciliazione, da esperire in un
 primo  tempo in sede sindacale e, successivamente dinanzi all'Ufficio
 provinciale del lavoro, si concluda  negativamente  per  il  dissenso
 opposto  dai sindacati, la misura di detto contributo viene elevata a
 nove mensilita'.
   Cosi' inquadrato il thema decidendum si  deve  sottolineare  quanto
 appresso:  la norma appare di dubbia legittimita' costituzionale, per
 contrasto con l'art. 41  della  Costituzione,  in  quanto  limitativa
 delle  liberta'  di  iniziativa economica: se da un lato questa viene
 riconosciuta, dall'altro non si possono imporre dei vincoli  che  non
 siano   in   linea   con   il   bene   tutelato  dalla  citata  norma
 costituzionale.
   In secondo luogo, si deve sottolineare la violazione dell'art.   23
 della  Costituzione,  in  quanto  tutte  le prestazioni devono essere
 poste a carico di chi le subisce in base alla legge.
   Dispone,  infatti,  l'art.  23  della  Costituzione  che   "nessuna
 prestazione  personale  o  patrimoniale puo' essere imposta se non in
 base alla legge".  In  ultimo  luogo  si  deve  sottolineare  che  la
 normativa  anzidetta,  richiamata  dall'Istituto convenuto, appare in
 contrasto con l'art.  24 della Costituzione, in  quanto  il  soggetto
 obbligato,   di   fronte  al  rifiuto  opposto  dalle  organizzazioni
 sindacali,  rifiuto  che  non  deve  essere  motivato,  non   ha   la
 possibilita'  di agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento
 della illegittimita' o immotivatezza del rifiuto stesso.
   Sulla  base  delle  brevi considerazioni che precedono, il giudizio
 deve  essere  sospeso  con   rimessione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Sulla  domanda proposta con ricorso del 19 gennaio 1994 dalla Miter
 S.r.l. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
 (I.N.P.S.), in persona del suo presidente pro-tempore;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'   dell'art.  24,  comma  3,  della  legge  n.  223/1991,
 novellato dall'art. 8, comma 1 del d.-l. n.  148/1993  per  contrasto
 con gli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.
   Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli  atti alla Corte
 costituzionale disponendo che la presente ordinanza sia notificata  a
 cura  della  cancelleria  alle  parti in causa ed alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e che sia comunicata  ai  Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
     Bari, addi' 14 marzo 1997
 Il pretore: De Peppo
 99C0737