N. 283 SENTENZA 5 - 9 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Adozione - Requisito del divario massimo  di  eta'  tra  adottanti  e
 adottando  -  Deroga  -  Ipotesi  in cui l'eta' di entrambi i coniugi
 adottanti  superi  di  oltre  quaranta  anni  l'eta'  dell'adottando,
 sempreche' la differenza di eta' rimanga compresa in quella di solito
 intercorrente  tra  genitore  e  figli  - Possibilita' che il giudice
 disponga in tal caso l'adozione nell'interesse esclusivo  del  minore
 se  dalla  mancata  adozione  derivi  a  questi  un danno grave e non
 altrimenti evitabile - Omessa previsione -  Riconferma  dei  principi
 costituzionali che garantiscono la protezione dei minori nella specie
 violati - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 31).
 
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30  della
 legge   4   maggio   1983,   n.   184   (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento dei minori), promosso  con  ordinanza  emessa  il  3
 luglio  1998  dalla  Corte  d'appello di Roma - sezione minorenni nel
 procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed  altra,  iscritta
 al  n.  748  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 42,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visto l'atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;
   Udito  nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito l'avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso  il  decreto
 del  tribunale  per  i  minorenni,  che aveva rigettato l'istanza dei
 ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneita' all'adozione di
 un minore straniero, perche' la differenza di eta'  tra  essi  ed  il
 minore  che  avevano  intenzione di adottare era superiore a quaranta
 anni, la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni,  con  ordinanza
 emessa  il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt.  2,
 3 e 31 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 del  combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983,
 n. 184 (Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento  dei  minori),
 nella  parte  in cui non consente l'adozione di un minore in stato di
 adottabilita' che abbia gia' instaurato con  gli  adottanti  profondi
 legami,  quando  l'eta'  di  questi ultimi superi di piu' di quaranta
 anni l'eta' dell'adottando,  pur  rimanendo  la  differenza  di  eta'
 compresa  in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
 dalla mancata adozione derivi per il minore  un  danno  grave  e  non
 altrimenti evitabile.
   La   Corte   d'appello  rileva  che  l'idoneita'  dei  coniugi  per
 l'adozione internazionale e' dichiarata, come prevede l'art. 30 della
 legge n. 184  del  1983,  solitamente  quando  non  e'  stato  ancora
 individuato   il  minore  da  adottare.  Cio'  non  esclude  che,  in
 situazioni particolari, la dichiarazione di  idoneita',  che  implica
 l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge,
 possa  essere  orientata  ad un determinato minore, pur precedendo il
 provvedimento dell'autorita' straniera la  cui  efficacia  in  Italia
 sara' poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso
 sottoposto  all'esame del giudice rimettente, il minore straniero che
 i  coniugi  intenderebbero  adottare  -  proveniente  da   una   zona
 contaminata   dal   disastro   nucleare  di  Chernobyl,  in  precarie
 condizioni psichiche, portatore di handicap in stato di  abbandono  e
 ricoverato  in un istituto nel paese di origine - era gia' stato piu'
 volte ospitato, per circa 17 mesi,  nella  famiglia  dei  richiedenti
 l'adozione, nella quale era affettivamente inserito.
   La  dichiarazione  di  idoneita'  specifica  per l'adozione di quel
 determinato minore sarebbe  necessaria  proprio  perche'  il  giudice
 possa, in conformita' alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
 148  del  1992  e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella
 mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per
 il minore, tale da consentire  la  deroga  all'ordinario  limite  del
 divario   di   eta'   tra  adottanti  ed  adottando.  La  valutazione
 dell'idoneita' in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe
 anzi necessaria  sia  per  rassicurare  l'autorita'  straniera  sulla
 possibile  efficacia  del  provvedimento  di  adozione  che  essa  e'
 chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti  posti  in
 astratto  dalla  legge  italiana,  sia  per  garantire l'ingresso del
 minore  nel  nostro  Paese.  Sicche'  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  norma  che  disciplina i limiti del divario di
 eta' tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante  anche  nella  fase
 del   procedimento  di  accertamento  preventivo  dell'idoneita'  dei
 coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione  di
 efficacia   del  provvedimento  di  adozione  emanato  dall'autorita'
 straniera.
   Nel merito la Corte d'appello ricorda che e' gia' stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  secondo comma, della
 legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle  stesse  circostanze
 di  necessita'  per il minore, non prevede la deroga al rigido limite
 del divario di eta' tra adottanti e adottato  (sentenza  n.  303  del
 1996).   Ma   lo  stesso  giudice  rileva  che  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale e' stata pronunciata per il superamento
 del limite di eta' da parte di uno solo  dei  coniugi  adottanti:  e'
 stata  cosi'  introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una
 regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo
 una norma o una  nuova  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
 potrebbe consentire l'adozione anche quando, come nel caso sottoposto
 all'esame  del  giudice  rimettente,  entrambi  i coniugi superano la
 differenza di eta' stabilita dalla regola generale.
   La limitazione che l'art. 6 della legge  n.  184  del  1983  ancora
 esprime  sarebbe  tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della
 Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia leso  il  diritto
 del   minore,  compreso  tra  quelli  riconosciuti  come  inviolabili
 dell'uomo, ad una crescita che assicuri  l'armonioso  sviluppo  della
 sua  personalita'.    Inoltre  non  sarebbe  osservato  l'obbligo  di
 rimuovere gli  ostacoli  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
 persona  umana  e  mancherebbe  la dovuta protezione della famiglia e
 dell'infanzia; mentre, in coerenza  con  i  principi  costituzionali,
 l'intera  disciplina  dell'adozione  dei  minori deve essere ispirata
 alla protezione della personalita' e dell'interesse di questi ultimi,
 ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l'inserimento  in
 una  famiglia  idonea. Questa finalita' potrebbe essere perseguita da
 genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro eta' superi di poco
 il divario di quaranta anni rispetto all'eta' del minore, in grado di
 trasmettere a chi e' in stato  di  abbandono  il  proprio  patrimonio
 culturale ed educativo.
   2.  -  Per  sostenere la fondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  si  sono  costituiti  i  coniugi  che,  nel  giudizio
 principale,  avevano  chiesto  che fosse dichiarata la loro idoneita'
 all'adozione  internazionale.  Essi  sottolineano  che  non   e'   in
 discussione  la  discrezionalita'  del  legislatore  nello  stabilire
 criteri   e   requisiti  per  l'idoneita'  all'adozione,  ma  che  e'
 denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano  di
 tutelare  situazioni  particolari, nelle quali e' evidente la lesione
 all'interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.
   Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di
 eta' massima tra il minore e gli adottanti, stabilita  dall'art.    6
 della  legge  n.  184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la
 convenzione europea in materia di adozione di  minori  (ratificata  e
 resa  esecutiva  con  legge  22  maggio  1974, n. 357), la quale, pur
 prevedendo il divario di eta' tra  adottanti  ed  adottato,  consente
 tuttavia  che  in  circostanze  eccezionali  si possa derogare a tale
 limite (art. 7), purche' la differenza di eta' non  sia  inferiore  a
 quella  che  solitamente  intercorre tra genitori e figli, sempre che
 sia assicurato  l'interesse  del  minore  ad  un  ambiente  familiare
 stabile ed armonioso (art. 8).
   Le  parti  private  ricordano che la giurisprudenza costituzionale,
 riconoscendo  la  preminenza  dell'interesse  del  minore,  ha   gia'
 consentito  deroghe  alla  regola  del  divario di eta', quando dalla
 mancata adozione derivi  per  quest'ultimo  un  danno  irreversibile,
 infinitamente  superiore  a  quello di avere genitori adottivi la cui
 carenza consista solo nel non avere  l'eta'  prescritta.  Situazione,
 questa,  che  si  verificherebbe  nel caso in esame, avendo il minore
 gia'  instaurato  profondi  legami  affettivi  ed  educativi  con  la
 famiglia  degli  aspiranti  adottanti,  i  quali  superano di poco il
 divario di eta' massimo stabilito dall'art.  6 della legge n. 184 del
 1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella
 adozione.
   3. - In prossimita' dell'udienza le parti private hanno  depositato
 una  memoria  per  ribadire  che  in  materia di adozione rileva solo
 l'interesse del minore. Esclusivamente in ragione di  tale  interesse
 la  giurisprudenza  costituzionale  ha piu' volte riconosciuto che il
 limite della  differenza  di  eta'  rispetto  ai  genitori  adottivi,
 fissato dalla legge, non puo' essere tale da non ammettere deroghe in
 circostanze  eccezionali,  purche'  venga  rispettato il criterio del
 divario di eta' che solitamente intercorre tra genitori e figli.
   Ammessa la possibilita' di  deroga  quando  uno  solo  dei  coniugi
 superi il divario di eta' previsto dalla regola generale (sentenza n.
 303  del  1996),  la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando
 entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa
 soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.
   Le parti private sottolineano  che  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  e'  rilevante anche nella prima fase del procedimento
 di adozione internazionale, potendo l'idoneita'  essere  valutata  in
 concreto,   con   riferimento  ad  un  minore  gia'  individuato,  in
 precedenza legittimamente accolto in  quel  nucleo  familiare  e  che
 abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami.
   L'apprezzamento  sin  da questa fase dell'interesse del minore, che
 giustificherebbe la deroga al divario massimo di eta',  risponderebbe
 anzi  alla  necessita'  di  collaborare  con  l'autorita'  straniera,
 secondo  un   principio   gia'   considerato   dalla   giurisprudenza
 costituzionale  (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione
 de L'Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in  materia  di
 adozione  internazionale  (ratificata  e  resa esecutiva con legge 31
 dicembre 1998, n. 476).   Tale valutazione,  anticipata  rispetto  al
 provvedimento  di  adozione,  non toccherebbe l'autonomia di giudizio
 sia dell'autorita' straniera che deve disporre  l'adozione,  sia  del
 giudice   italiano  nella  fase  successiva  della  dichiarazione  di
 efficacia del provvedimento straniero.
                         Considerato in diritto
   1. -  La questione di legittimita' costituzionale concerne la norma
 che,  nel  contesto  della  disciplina  dell'adozione   dei   minori,
 stabilisce  il  divario  massimo  di eta' che puo' intercorrere tra i
 coniugi adottanti e l'adottando.
   Investita dell'impugnazione  contro  la  mancata  dichiarazione  di
 idoneita'  preordinata  all'adozione  di  un  minore straniero che, a
 seguito dei  periodi  legittimamente  trascorsi  presso  quel  nucleo
 familiare,  aveva  stabilito  con i coniugi ricorrenti un particolare
 rapporto affettivo ed educativo, ma  rispetto  al  quale  entrambi  i
 coniugi superavano di poco il divario massimo di eta' stabilito quale
 requisito  per  l'adozione  dall'art. 6, secondo comma, della legge 4
 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento  dei
 minori),  la  Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ritiene che
 questa disposizione, da applicare in base all'art.  30  della  stessa
 legge  anche  all'adozione  internazionale,  sia in contrasto con gli
 artt.  2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non  consente
 l'adozione  di  un  minore  in  stato di adottabilita' che abbia gia'
 instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'eta' di questi
 ultimi superi di piu' di quaranta  anni  l'eta'  dell'adottando,  pur
 rimanendo  la  differenza  di  eta'  compresa in quella che di solito
 intercorre tra genitori e figli e dalla mancata  adozione  derivi  al
 minore un danno grave e non altrimenti evitabile.
   Ad  avviso  del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi
 superino l'ordinario  divario  di  eta'  con  l'adottando  dovrebbero
 valere  le  ragioni che, in analoghe circostanze di necessita' per il
 minore,  hanno   portato   alla   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione, ora nuovamente denunciata, nella
 parte  in  cui  non  prevedeva  che  il  giudice   potesse   disporre
 l'adozione,   anche  quando  l'eta'  di  uno  dei  coniugi  adottanti
 superasse  il  divario  di  eta',  rispetto  all'adottando,  da  essa
 stabilito (sentenza n. 303 del 1996).
   La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di
 illegittimita'  costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del
 divario di eta' quando uno solo dei coniugi  lo  superi.  La  deroga,
 costituendo  una  eccezione alla regola generale, non potrebbe essere
 estesa interpretativamente dal  giudice.  Ma  la  mancata  previsione
 della possibilita' di deroga quando il limite del divario di eta' sia
 superato  da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che
 la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt.  2,  3
 e  31),  giacche'  deve  essere garantito a questi ultimi il diritto,
 considerato inviolabile, allo sviluppo  della  loro  personalita',  e
 devono  essere  rimossi  gli ostacoli che si frappongono a tale pieno
 sviluppo.   Per   raggiungere   questi   obiettivi,   la   disciplina
 dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalita' ed
 il  preminente  interesse  del  minore,  consentendo  che  questi sia
 inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.
   2. - La questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata
 nel corso della fase del procedimento per  l'adozione  internazionale
 destinata  ad accertare l'idoneita' dei coniugi, indipendentemente ed
 anzi prima  che  l'autorita'  straniera  emani  il  provvedimento  di
 adozione,  destinato  ad essere, successivamente, dichiarato efficace
 in Italia.
   La dichiarazione di idoneita', per il suo carattere  preliminare  e
 generico, solitamente non e' correlata ad un minore gia' individuato.
 Cio'  non  esclude  che  il  decreto  motivato  del  tribunale  per i
 minorenni che dichiara tale idoneita' (art. 30 della legge n. 184 del
 1983)  possa  contenere,  per  la   necessaria   collaborazione   con
 l'autorita'  straniera  che  ispira  ora  anche la convenzione per la
 tutela del minore e la  cooperazione  internazionale  in  materia  di
 adozione  (fatta  a  L'Aja  nel 1993, ratificata e resa esecutiva con
 legge 31 dicembre 1998, n. 476), ogni  elemento  necessario  o  utile
 perche'  possa  essere efficacemente tutelato l'interesse del minore,
 da porre in relazione alle caratteristiche della  famiglia  adottiva,
 le  quali  devono  essere  apprezzate  dall'autorita'  straniera  per
 valutare se quella famiglia soddisfa in concreto  le  necessita'  del
 fanciullo  (cfr.  sentenza  n.    10  del  1998).  Nell'interesse  di
 quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge  italiana
 per  l'adozione  sussiste  solo  in  relazione alla situazione di uno
 specifico minore, il  quale  abbia  un  particolare  rapporto  con  i
 coniugi  che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di
 tale elemento  condizionante  l'idoneita'  rientra  naturalmente  nel
 contesto del provvedimento che la accerta.
   Il   giudice  rimettente  ha  dunque  ritenuto,  correttamente,  di
 apprezzare  sin  dalla   fase   del   procedimento   per   l'adozione
 internazionale,  destinata  ad  accertare l'idoneita' dei coniugi, la
 sussistenza di condizioni che consentano di  derogare  al  requisito,
 stabilito  come  regola  generale,  del  divario  massimo di eta' tra
 adottanti e adottando; deroga  che  puo'  essere  affermata  solo  in
 rapporto  alla  situazione  di uno specifico minore gia' individuato.
 Anche in questa fase del giudizio puo' trovare, quindi,  applicazione
 la norma, oggetto della eccezione di legittimita' costituzionale, che
 disciplina il limite dell'eta' per l'adozione, sicche' la incidentale
 soluzione  del dubbio di costituzionalita' e' rilevante ai fini della
 decisione che il giudice rimettente e' chiamato ad emettere.
   3. - La questione di legittimita' costituzionale,  prospettata  nei
 confronti  del  combinato  disposto degli artt. 6 e 30 della legge n.
 184 del 1983, e' da considerare riferita all'art. 6,  secondo  comma,
 della  stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola
 generale per l'adozione di  minori  sia  italiani  che  stranieri,  i
 limiti  del  divario  di  eta'  che devono sussistere fra adottanti e
 adottando.    A  tale  disposizione  l'art.  30  della  stessa  legge
 semplicemente  rinvia  per  indicare  i  requisiti  che devono essere
 accertati   per   la   dichiarazione   di   idoneita'    all'adozione
 internazionale.
   4.  -  Nel  merito  la  questione e' fondata, nei limiti di seguito
 precisati.
   La  differenza  di  eta'  tra  gli  adottanti  ed  il  minore   non
 costituisce  un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneita' dei
 coniugi ad adottare, ma e' anzi un elemento essenziale perche'  possa
 essere  soddisfatto  l'interesse  del minore in stato di abbandono ad
 essere definitivamente inserito in una famiglia di  accoglienza,  che
 pienamente  sostituisca  quella  naturale,  instaurando  un legame di
 filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri  e  le
 potesta' proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).
   La  differenza  di  eta' che separa il minore dai genitori adottivi
 deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che  ordinariamente
 intercorrono  tra  genitori  e  figli  (v.  art.  8 della convenzione
 europea in materia di adozione di minori  firmata  a  Strasburgo  nel
 1967,  ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357),
 proprio perche' tra adottanti e adottato si costituisca  un  rapporto
 non dissimile da quello naturale.
   Il  legislatore puo', nell'esercizio della discrezionalita' che gli
 e' propria, stabilire i limiti del divario di eta',  sia  minimo  che
 massimo,  tra  adottanti  ed adottando, determinandolo in rispondenza
 alle finalita' che caratterizzano l'adozione legittimante  e  tenendo
 conto  del contesto sociale nel quale questo istituto e' destinato ad
 operare. Ma tale  regola  non  puo'  essere  cosi'  assoluta  da  non
 tollerare,  sempre  che  si rimanga nell'ambito di un divario di eta'
 compatibile  con  la  funzione  dell'adozione  legittimante,   alcuna
 eccezione:    neanche  quando  la deroga alla regola generale non sia
 richiesta in ragione dell'ordinario interesse del  minore  a  trovare
 una  famiglia  di accoglienza, interesse che puo' essere diversamente
 soddisfatto, ma risponda invece alla necessita' di  salvaguardare  il
 minore  da  un  danno  grave  e  non  altrimenti  evitabile che a lui
 deriverebbe dal mancato  inserimento  in  quella  specifica  famiglia
 adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.
   In  una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda
 ad un rigoroso criterio di necessita', e' stata  gia'  affermata,  in
 riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione
 dei  minori  (artt.  2  e 31 Cost.), la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza  n.
 303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la
 pronuncia   di   illegittimita'  costituzionale  e'  stata  contenuta
 nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre
 quaranta anni l'eta' dell'adottato.
   La medesima situazione di necessita' per il  minore  giustifica  la
 deroga  che  si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno
 grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica
 famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi  i
 coniugi  adottanti,  sempre  che  il  divario  di eta' si mantenga in
 quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.
   Non sarebbe  difatti  ragionevole  non  assicurare  anche  in  tale
 situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessita'.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  secondo
 comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione  e
 dell'affidamento  dei  minori), nella parte in cui non prevede che il
 giudice   possa   disporre   l'adozione,   valutando   esclusivamente
 l'interesse del minore, quando l'eta' dei coniugi adottanti superi di
 oltre   quaranta   anni   l'eta'  dell'adottando,  pur  rimanendo  la
 differenza di eta' compresa in quella che di  solito  intercorre  tra
 genitori  e  figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
 non altrimenti evitabile per il minore.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0738