N. 299 ORDINANZA 7 - 14 luglio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trattamento retributivo - Blocco degli incrementi stipendiali per l'anno 1993 - Dedotta disparita' di trattamento all'interno della categoria del pubblico impiego (in particolare, tra i magistrati di pari qualifica) e rispetto ai dipendenti privati - Manifesta infondatezza della questione. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, comma 3). (Cost., artt. 3, 36 e 53).(GU n.29 del 21-7-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; giudizi promossi con tre ordinanze emesse il 24 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 874, 875 e 876 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con tre ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone che "per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate"; che il rimettente ritiene che tale articolo sia applicabile anche ai magistrati ordinari, trattandosi di norma generale, e che questa interpretazione, l'unica possibile, porrebbe la norma in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: l'art. 3, avendo creato una ingiusta e irrazionale disparita' di trattamento fra coloro che, per sorte, hanno maturato l'incremento stipendiale nel 1993, e coloro che lo hanno maturato l'anno prima o l'anno dopo; l'art. 36, vigendo per i pubblici dipendenti il principio della parita' di retribuzione a parita' (qualitativa o quantitativa) di prestazione lavorativa, mentre l'articolo oggetto di censura avrebbe creato una disparita' retributiva fra magistrati di pari qualifica che svolgono le medesime funzioni; l'art. 53, in quanto il "blocco" degli incrementi stipendiali per l'anno 1993 avrebbe rappresentato una prestazione patrimoniale imposta, la quale ha inciso soltanto su una categoria di contribuenti (i pubblici dipendenti) e, all'interno di essa, soltanto su coloro che hanno maturato incrementi retributivi nell'anno 1993; che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma citata, attribuendo ai magistrati ricorrenti il diritto alla percezione degli incrementi stipendiali non corrisposti avrebbe reso fondato il ricorso; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza, dovendosi ritenere la questione gia' decisa dalla sentenza n. 245 del 1997 di questa Corte. Considerato che, nell'esaminare la rilevanza della questione, questa Corte e' tenuta a seguire l'interpretazione della norma adottata dal giudice a quo, se non implausibile e non in contrasto con il diritto vivente (fra le tante, v. le sentenze nn. 516 e 60 del 1995); che, nel caso di specie, non sussiste ne' l'uno ne' l'altro vizio ermeneutico; che, in particolare, non si e' formato "diritto vivente" sulla materia; che, nel merito, il giudice a quo, pur invocando diversi parametri costituzionali (artt. 3, 36 e 53 della Costituzione), riconduce ciascuna delle censure alla disparita' di trattamento, che sussisterebbe fra chi ha maturato il conferimento della qualifica nel 1993 e chi lo ha acquisito prima o dopo tale data; disparita' che si verificherebbe, altresi', fra i pubblici impiegati e i dipendenti privati; che questa Corte ha gia' affermato che il d.-l. n. 384 del 1992 e' stato emanato in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessita' di recuperare l'equilibrio di bilancio; che per esigenze cosi' stringenti il legislatore ha imposto a tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarieta' sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso; che il d.-l. n. 384 del 1992 e in particolare l'art. 7, pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 e' stato limitato a un anno; cosi' come limitato nel tempo e' stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7 e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), ne' irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini, giacche' la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con il d.-l. piu' volte richiamato non ha inciso soltanto sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre categorie di lavoratori; che pertanto, riuniti i giudizi, la questione deve dichiararsi manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0757