N. 305 ORDINANZA 7 - 14 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Ricostruzione  dei trattamenti
 pensionistici in base alle sentenze n. 405 del 1993   e  n.  240  del
 1994  della  Corte  costituzionale - Estinzione ope legis dei giudizi
 pendenti, nonche' esclusione degli interessi  e  della  rivalutazione
 sulle  somme  dovute  - Ius superveniens - Restituzione degli atti ai
 giudici  rimettenti.
 
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 38, 42, 101, 102, 103, 104, 113 e 136).
 
(GU n.29 del 21-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  promossi con ordinanza
 emessa il 5 marzo 1998 dal Tribunale di  Lagonegro  nei  procedimenti
 civili  riuniti vertenti tra l'INPS e Bianco Fiore Eleonora ed altri,
 iscritta al n. 287 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, prima serie speciale,
 dell'anno 1998 e con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal  Tribunale
 di  Enna  nel  procedimento  civile  vertente  tra Calandra Rosaria e
 l'INPS,  iscritta  al n. 766 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di Calandra Rosaria e dell'INPS
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 giugno 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che nel corso  di  un  giudizio  in  grado  di  appello  -
 vertente  su  numerosi  ricorsi  riuniti,  instaurati per ottenere la
 ricostruzione dei relativi trattamenti  pensionistici  in  base  alle
 sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
 -  il  Tribunale  di  Lagonegro, con ordinanza emessa il 5 marzo 1998
 (r.o. n. 287  del  1998),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.    1,  commi 181, 182 e 183, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica);
     che,   a  giudizio  del  rimettente,  la  normativa  impugnata  -
 sopravvenuta nelle more  del  giudizio  e  contenente  una  serie  di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate  dagli aventi diritto in applicazione di tali sentenze della
 Corte costituzionale - si pone in contrasto con gli artt. 3, 24,  38,
 42  e  136  Cost.,  in  quanto, disponendo l'estinzione ope legis dei
 giudizi in corso,  in  correlazione  all'esclusione  degli  interessi
 legali  e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione
 di un'anomala forma  di  datio  in  solutum  senza  il  consenso  del
 creditore:  a)  crea  un'irragionevole  disparita' di trattamento; b)
 impedisce      l'attuazione      delle      menzionate       pronunce
 d'incostituzionalita';  c)  preclude  l'esercizio  del  diritto  alla
 tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di  un  livello
 sufficiente    della    prestazione    previdenziale;    e)    deroga
 ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa.
     che, nel corso di analogo giudizio, il  Tribunale  di  Enna,  con
 ordinanza  emessa  il  3  luglio  1998  (r.o.  n.  766  del 1998), ha
 anch'esso  sollevato   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
     che,  in  particolare,  il  rimettente  censura: a) il comma 181,
 nella parte in cui stabilisce che il  pagamento  delle  somme  dovute
 agli   interessati   sia  effettuato,  in  sei  annualita',  mediante
 assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 24  e
 38  Cost;  b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza
 di interessi e rivalutazione monetaria sul  credito,  per  violazione
 degli  artt.    3 e 38 Cost; c) il comma 183, nella parte in cui - in
 relazione al comma 181, che statuisce solo in merito  alle  modalita'
 di  pagamento  dei  rimborsi  - prevede l'estinzione dei giudizi e la
 compensazione  delle  spese   e   l'inefficacia   dei   provvedimenti
 giudiziari  non  ancora  passati  in  giudicato, per violazione degli
 artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost;
     che, nei giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero  per  l'infondatezza
 delle sollevate questioni, e che si e' costituito l'INPS, concludendo
 per la non fondatezza delle sollevate questioni;
     che,  nel  giudizio  promosso  con  r.o.  n.  766 del 1998, si e'
 altresi' costituita la parte privata del giudizio a quo, la quale  ha
 concluso  per  la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle
 norme impugnate.
   Considerato  che,  per  l'analogia  delle  sollevate  questioni,  i
 giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  la  denunciata  normativa  e'  stata,  successivamente  alla
 proposizione degli odierni incidenti di  costituzionalita',  in  vari
 punti modificata;
     che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge   28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  denunciato
 meccanismo di rimborso dei relativi  crediti  mediante  emissione  di
 titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
 se con le medesime cadenze temporali;
     che,  inoltre,  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, ha previsto
 l'erogazione di una somma pari  al  5%  a  titolo  d'interessi  sugli
 arretrati  maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli  arretrati,
 degli   eredi   dell'interessato   anche   allorche'  il  decesso  di
 quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo  1996  (art.  36,
 comma 2);
     che,  infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata, e  dunque  i  giudici  rimettenti  devono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorita'
 giudiziarie indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0763