N. 331 ORDINANZA 14 - 20 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Forze  di  polizia  -  Arma  dei  carabinieri e Guardia di finanza -
 Sottufficiali  -  Trattamento  economico  -  Perequazione,  anche  in
 relazione  al giudicato costituzionale (sentenza n. 277 del 1991), al
 trattamento previsto per le corrispondenti qualifiche  del  personale
 della  Polizia  di  Stato  -  Asserita  disparita' di trattamento tra
 personale con funzioni equivalenti  -  Manifesta  infondatezza  della
 questione.
 
 (D.-L.  7  gennaio  1992,  n. 5 (convertito, con modificazioni, nella
 legge 6 marzo 1992, n. 216), artt. 1, 2, 3 e 4).
 
 (Cost., artt. 3, 36, 97 e 136).
 
(GU n.30 del 28-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 4
 del d.-l. 7 gennaio 1992,  n.  5  (Autorizzazione  di  spesa  per  la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre Forze di  polizia),  convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, promossi con tre
 ordinanze  emesse  il  12  giugno  1996  dal Tribunale amministrativo
 regionale della Toscana rispettivamente iscritte ai nn. 200,  201,  e
 202 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti  gli atti di costituzione di Serino Lorenzo ed altro, Varone
 Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro, nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi l'avvocato Giusto Puccini per Serino Lorenzo ed altro, Varone
 Egidio  ed  altri,  Cangini  Gian  Franco ed altro e l'Avvocato dello
 Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto che nel corso di separati  giudizi  proposti  da  numerosi
 sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri e della Guardia di finanza,
 inquadrati nei gradi  di  vice  brigadiere,  brigadiere,  maresciallo
 ordinario  e  maresciallo  capo (VI livello retributivo), tendenti ad
 ottenere l'estensione, in  loro  favore,  del  trattamento  economico
 riconosciuto  al personale della polizia di Stato avente la qualifica
 di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello
 retributivo (VII)  e  della  relativa  indennita'  pensionabile,  con
 decorrenza 1 gennaio 1987, l'adito Tribunale amministrativo regionale
 della  Toscana,  con ordinanze del 12 giugno 1996 (r.o. nn. 200, 201,
 202), ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.   1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di
 spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri in  relazione  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e all'esecuzione di
 giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al
 personale   delle  corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di
 polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.
 216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione;
     che  il  collegio  remittente,  nella   considerazione   che   il
 legislatore  abbia inteso perseguire, sin dalla legge  1 aprile 1981,
 n. 121, l'obiettivo  della  parificazione,  anche  sotto  il  profilo
 economico,  tra  tutte  le  forze  d'ordine  pubblico e di sicurezza,
 finalizzato ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di  polizia
 in   base   al  criterio  funzionale,  come  dimostrerebbe  anche  la
 sopravvenuta  normativa  e  le  varie  pronunzie  sulla  legittimita'
 costituzionale  di alcune disposizioni di questa (sentenze n. 277 del
 1991; n. 455 del 1993), sottolinea come, con gli  artt.  3  e  4  del
 d.-l.  n. 5 del 1992, verrebbe sostanzialmente frustrata, nel periodo
 intercorrente  fino  all'entrata   in   vigore   del   citato   d.-l.
 l'equiparazione economica tra i livelli retributivi dei sottufficiali
 dell'Arma   dei   carabinieri   e  della  Guardia  di  finanza  ed  i
 corrispondenti  livelli  retributivi  delle  forze  di  polizia,   in
 contraddizione  con le finalita' perseguite dalla legge delega n. 216
 del 1992;
     che, ad avviso del giudice a  quo,  la  diversita'  di  posizioni
 introdotta  dalla  disciplina  transitoria  violerebbe l'art. 3 della
 Costituzione, a causa della disparita' di trattamento  tra  personale
 adibito  a funzioni equivalenti e, conseguentemente, gli artt. 36, 97
 e 136 della Costituzione;
     che nei giudizi innanzi alla  Corte  si  sono  costituite  alcune
 parti private, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal
 giudice a quo nelle ordinanze di rimessione;
     che  nei giudizi introdotti con le citate ordinanze e', altresi',
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso  per  la
 inammissibilita'  o  la  infondatezza delle questioni, in particolare
 osservando che la  censura  di  incostituzionalita'  sarebbe  rivolta
 avverso  una  normativa transitoria e che, in relazione alla presunta
 violazione  dell'art.   3   della   Costituzione,   gli   ordinamenti
 raffrontati  presenterebbero  peculiarita'  proprie,  giacche'  l'uno
 (Forze di polizia di Stato) e' ad ordinamento civile;  l'altro  (Arma
 dei carabinieri e Guardia di finanza) e' ad ordinamento militare, con
 la  conseguenza che, ancorche' il criterio direttivo della delega sia
 stato quello di perseguire una tendenziale omogeneita' tra i  diversi
 ordinamenti,   tuttavia   non  sarebbe  possibile  rendere  identiche
 situazioni  tra  loro  geneticamente  diverse  e  che,  comunque,  il
 criterio  suddetto  non  potrebbe  spiegare  effetti su una normativa
 transitoria che, per sua natura, ha un contenuto  tendenziale  e  non
 definitivo;
     che,  sempre  ad  avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il
 profilo  del  dedotto  contrasto  con  gli  artt.  36  e   97   della
 Costituzione,  sarebbe inammissibile, atteso che il giudice a quo non
 avrebbe indicato la specifica rilevanza  e  fondatezza  in  relazione
 alla  fattispecie  all'esame,  mentre,  con  riferimento alla pretesa
 violazione dell'art.   136 della Costituzione, vi  sarebbe  stata  la
 piena  ottemperanza  alla  sentenza della Corte costituzionale n. 277
 del 1991 e nel contempo non sussisterebbe un principio costituzionale
 relativo alla intangibilita' della carriera del  pubblico  dipendente
 ad  opera del legislatore, il quale puo', invece, attuare i necessari
 interventi  di  riassetto,  pur nell'ambito del rispetto dei principi
 costituzionali di ragionevolezza  e  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione;
     che,   nell'imminenza   della   data   stabilita  per  l'udienza,
 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria,  con  la
 quale  insiste affinche' la questione sia dichiarata inammissibile ed
 infondata, in particolare, ricostruisce la vicenda che ha dato  luogo
 alle tre ordinanze di rimessione, e sottolinea che ne' la sentenza n.
 277   del  1991  della  Corte,  ne'  le  sentenze  rese  dai  giudici
 amministrativi   si   sarebbero   pronunciate    in    ordine    alla
 omogeneizzazione  retributiva  tra  le  varie forze di polizia, ma si
 sarebbero limitate, l'una, a disporre l'equiparazione tra i gradi dei
 sottufficiali  dei  carabinieri  e  le  qualifiche  del  ruolo  degli
 ispettori  della  Polizia  di  Stato  e,  le altre, ad incidere sulla
 comparazione tra le qualifiche  e  le  funzioni  previste  dal  nuovo
 ordinamento  della  Polizia  di Stato e le funzioni conferite ai vari
 gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;
     che la censura di incostituzionalita' delle norme  in  esame  per
 contrasto  con  gli artt. 36 e 97 della Costituzione sarebbe - sempre
 ad avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  -  inammissibile,
 atteso che il giudice remittente non ne avrebbe indicato la specifica
 rilevanza  ed  i  profili  di  violazione  nell'ambito della concreta
 fattispecie all'esame;
     che anche le parti private costituite, nell'imminenza della  data
 stabilita  per  la  pubblica udienza, hanno depositato memorie, nelle
 quali ribadiscono le proprie ragioni.
   Considerato che le tre  ordinanze  sollevano  questioni  identiche,
 sicche'   i   relativi   giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi
 congiuntamente;
     che questa Corte ha avuto occasione di precisare che il d.-l.   7
 gennaio  1992,  n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo
 1992, n. 216, e' una tipica misura di  perequazione  del  trattamento
 economico  (oltre  del  connesso  regime  ordinamentale), che rientra
 nella  discrezionalita'  legislativa  -  fermo  per  ogni  intervento
 legislativo  il limite generale della ragionevolezza come svolgimento
 dell'art.  3 della Costituzione - (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza
 n. 151 del 1999), e che esso e' andato oltre il semplice  adeguamento
 alla  statuizione  di incostituzionalita' contenuta nella sentenza n.
 277 del 1991, per la parte relativa  alla  mancata  comparazione  tra
 ispettori  e sottufficiali dei carabinieri nella tabella "C" allegata
 alla legge n. 121 del 1981 (sentenze n. 63 del  1998  e  n.  465  del
 1997; ordinanza n. 151 del 1999);
     che  il  legislatore  con  una scelta precisa ha intenzionalmente
 voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per
 i sottufficiali dei carabinieri,  ma  anche  procedere  ulteriormente
 alla  unificazione  (completa  a  decorrere  dal  1 gennaio 1992) del
 trattamento economico (allineandolo sui livelli VI, VI-bis e VII)  di
 tutti  i  sottufficiali (e qualifiche corrispondenti) di polizia, sia
 ad ordinamento militare che civile compresi quelli  mantenuti  al  di
 fuori  dell'oggetto  della  citata  pronuncia  della Corte n. 277 del
 1991,  e  delle  conseguenti  decisioni  dei  giudici  amministrativi
 (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
     che, con riferimento agli interventi legislativi nella materia di
 cui  si  tratta, deve essere distinto un primo periodo (transitorio),
 caratterizzato dai riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme
 di progressione nelle qualifiche e nei gradi, pur nella tendenza alla
 omogeneizzazione economica (disposta in linea  di  principio  con  la
 legge  n.  121  del  1981  attraverso  il meccanismo della estensione
 automatica e del rinvio al trattamento della  Polizia  di  Stato,  ma
 destinata ad affinarsi nel tempo), dal sistema definitivo attuato con
 l'esercizio della duplice delega legislativa contenuta nella legge n.
 216  del  1992,  avente  lo scopo di conseguire una omogeneita' delle
 procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego  e  un
 completo  equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale
 con una  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi
 trattamenti  economici  (sentenze  nn.  65  e 465 del 1997, n. 63 del
 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
     che la pretesa avanzata dai sottufficiali dei carabinieri e della
 guardia di finanza relativa all'anzidetto  periodo  transitorio  urta
 contro  la  finalita'  del  primo intervento di adeguamento diretto a
 ridurre le discrasie e le differenze, che stavano  verificandosi  nei
 confronti  dei  vice  sovrintendenti  e  sovrintendenti rispetto alle
 altre forze di polizia, sottolineate dalla sentenza n. 63 del 1998  e
 dall'ordinanza n. 151 del 1999;
     che  la  tendenziale omogeneita' dei trattamenti non comporta, si
 noti, nel periodo transitorio, una continua  identita'  di  posizioni
 economiche,  attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti
 e quindi  di  livelli  funzionali,  essendo  nettamente  distinta  la
 posizione  del  VII  livello  e dei sovrintendenti capo della Polizia
 rispetto a quella dei sottufficiali dei carabinieri e  della  Guardia
 di finanza collocati nel VI livello;
     che,  infine,  solo dopo la revisione dei ruoli dei gradi e delle
 qualifiche, da attuarsi con la richiamata delega legislativa,  doveva
 operare  in  pieno  il  principio  di equiordinazione dei trattamenti
 economici, in adempimento dei criteri direttivi della delega stessa;
     che  le  censure  proposte  con  l'ordinanza  di  rimessione   si
 riferiscono  ad  un  periodo  anteriore  all'attuazione  della delega
 legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa,  per
 cui  non  possono  essere  invocati  i principi e i criteri direttivi
 fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art.
 76 della Costituzione,  destinati  ad  operare  rispetto  ai  decreti
 delegati;
     che   anche   i  profili  relativi  agli  artt.  36  e  97  della
 Costituzione, come genericamente indicati, sono manifestamente  privi
 di   fondamento  in  quanto  non  sussiste  un  contrasto  con  dette
 disposizioni, attesi i livelli retributivi e la richiamata situazione
 transitoria organizzativa e funzionale dei  ruoli  dei  sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
     che  pertanto  deve  essere  dichiarata la manifesta infondatezza
 delle questioni di legittimita'  costituzionale  sotto  ogni  profilo
 denunciato.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4  del
 d.-l.    7  gennaio  1992,  n.  5  (Autorizzazione  di  spesa  per la
 perequazione del trattamento economico  dei  sottufficiali  dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n.  277  del  3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'
 perequazione dei trattamenti economici relativi  al  personale  delle
 corrispondenti  categorie  delle altre Forze di polizia), convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.  216,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  36,  97  e  136 della Costituzione, dal
 Tribunale amministrativo regionale della Toscana,  con  le  ordinanze
 indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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