N. 415 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1999

                               N. 415
 Ordinanza emessa il 27  gennaio  1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per le Marche sul ricorso proposto da D'Innocenzo Donatella
 contro il Ministero delle finanze
 Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri,
 per    effetto   dell'inquadramento   definitivo   nelle   qualifiche
 funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n.  312/1980  -
 Esclusione   della   rivalutazione  monetaria  e  degli  interessi  -
 Ingiustificata deroga al principio di  debenza  degli  interessi  sui
 crediti  monetari  -  Incidenza  sul  principio di azione e di tutela
 giurisdizionale,  di  retribuzione  proporzionata  ed  adeguata,   di
 imparzialita' e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul
 potere giurisdizionale.
 (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).
(GU n.35 del 1-9-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1306 del 1996
 proposto da D'Innocenzo Donatella, rappresentata e  difesa  dall'avv.
 Lorenza  Scaravelli,  elettivamente  domiciliati  in Ancona, alla via
 Carducci n. 10;
   Contro   il  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, non  costituito  in  giudizio,  per  l'accertamento  del
 diritto della ricorrente a vedersi corrisposti gli interessi legali e
 la   rivalutazione   monetaria   sulle   somme  tardivamente  erogate
 dall'Amministrazione a seguito del loro  disposto  inquadramento,  ai
 sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere
 Galileo Omero Manzi;
   Udito l'avv. Lorenza Scaravelli per la ricorrente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 409/1999).
 99C0806