N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 1999

                               N. 424
 Ordinanza  emessa  il  17  marzo  1999 dal tribunale dei minorenni di
 Milano nel procedimento penale a carico di S. A.
 Processo penale - Procedimento  a  carico  di  imputati  minorenni  -
 Custodia  cautelare  -  Inapplicabilita'  della  misura,  nel caso di
 pericolo di commissione di reati della stessa specie  di  quello  per
 cui  si  procede,  se  trattasi di delitti per i quali e' prevista la
 pena della reclusione inferiore a quattro anni - Mancata previsione -
 Disparita' di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni.
 (C.P.P. 1988, art. 274, lett.  c),  ultima  parte,  modificato  dalla
 legge  8  agosto  1995,  n. 332, art. 3; d.P.R. 22 settembre 1988, n.
 448, art. 23).
 (Cost., artt. 3, 13, 27 e 31).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                      IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
   Nel procedimento relativo alla minore sedicente  S.  O.,  alias  A.
 nata a Zagabria nel 1982;
   Indagata  per  il reato p. e p. agli artt. 56, 110, 624 e 625 n.  1
 c.p. perche' in concorso con  la  minore  non  imputabile  S.  M.  si
 introduceva  nell'appartamento di Lucia Forlani utilizzando la chiave
 della porta d'ingresso che la proprietaria aveva occultato nei pressi
 della finestra compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco  ad
 impossessarsi  al  fine  di  trarne  profitto  di beni ivi custoditi,
 evento non verificatosi per cause  indipendenti  dalla  sua  volonta'
 consistite  nel  fatto che la proprietaria accorgendosi del fatto che
 qualcuno si era introdotto nella casa provvedeva a chiudere la  porta
 impedendo  alle ragazze di uscire e chiamava i C.C., con l'aggravante
 di  aver  commesso  il  fatto  introducendosi  in  luogo  di  privata
 abitazione;
   Fatto commesso in Inveruno il 21 settembre 1998;
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Premesso che:
     in  data 21 settembre 1998 i Carabinieri di Cuggiono provvedevano
 all'arresto della S. per il reato indicato;
     in  data  23  settembre  1998  il  p.m.  presso  questo tribunale
 chiedeva  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  la   convalida
 dell'arresto  della  minore e l'applicazione nei suoi confronti della
 misura della custodia cautelare in carcere, con riferimento  all'art.
 274, lett.  C) c.p.p.;
     con  provvedimento  in  data  25 settembre 1998 il giudice per le
 indagim preliminari convalidava l'arresto dell'indagata  ed  ordinava
 l'mmediata  liberazione  della  stessa  ritenendo  non  sussistenti i
 presupposti di legge per l'applicabilita' della custodia in  carcere,
 richiesta dal p.m., in considerazione dell'espresso divieto contenuto
 nell'art.    274,  lett. C) di custodia cautelare per i delitti per i
 quali e' prevista la pena della reclusione inferiore a quattro anni;
     con ricorso per cassazione  in  data  12  ottobre  1998  il  p.m.
 impugnava  il  provvedimento  del giudice per le indagini preliminari
 rappresentando  come,  nel  caso  di  imputato  minorenne,  non   era
 applicabile   l'ultimo   comma   dell'art.  274  c.p.p.,  cosi'  come
 modificato dalla legge  8  agosto  1995,  n.  332,  ma  doveva  farsi
 riferimento  all'art.  23, del d.P.R.  n, 448/1998, che prevedeva una
 disciplina speciale della custodia cautelare per imputati minorenni e
 che conteneva, per il tipo di reato contestato alla S., il divieto di
 tale misura in caso di delitti per  i  quali  e'  prevista  una  pena
 inferiore ai quattro anni;
     con sentenza n. 7132/1998 la Suprema Corte di cassazione, sez.  V
 penale,  qualificata  l'impugnazione  del p.m. come appello, ai sensi
 dell' art. 568, comma 5, c.p.p., ordinava la trasmissione degli  atti
 a questo tribunale per minorenni per l'ulteriore corso;
                            R i l e v a t o
   L'art.  1  del d.P.R. n. 448/1988 dispone che nel processo minorile
 debbano essere osservate le disposizioni contenute in quel decreto e,
 per quanto in esso non  previsto,  quelle  del  codice  di  procedura
 penale.
   L'art. 23 del d.P.R. citato contiene una regolamentazione del tutto
 autonoma e speciale della misura cautelare della custodia in carcere.
   Per  un  verso,  in  tale  norma,  il  legislatore  ha  ritenuto di
 individuare i tipi di reato per i quali  il  giudice  puo'  applicare
 tale  misura  restrittiva,  limitandoli ai casi in cui si proceda per
 delitti  non  colposi  per  i  quali  la  legge  stabilisca  la  pena
 dell'ergastolo  o  della  reclusione non inferiore nel massimo a nove
 anni, ovvero quando si proceda  per  uno  dei  delitti,  consumati  o
 tentati,  previsti  dall'art.    380,  comma  2, lett. e), f), g), h)
 c.p.p., nonche' in ogni caso di violenza carnale.
   Per  altro  verso,  nella  medesima  norma,   il   legislatore   ha
 chiaramente  ed  espressamente  individuato le esigenze cautelari che
 facultizzano il giudice all'applicazione della misura cauterale  piu'
 afflittiva.   Dette esigenze non sono state richiamate per relationem
 ma sono  state  espressamente  indicate,  con  il  risultato  di  una
 ripetizione  delle  esigenze  cautelari indicate all'art. 274 c.p.p.,
 riviste sotto il profilo del principio educativo a cui e'  improntato
 il processo minorile.
   E'  palese,  pertanto,  l'intento  del  legislatore di svincolare i
 presupposti  della  custodia  cautelare  in  carcere  per  l'imputato
 minorenne  rispetto  alle  regole  generali  fissate  nel  codice  di
 procedura penale.  Ne risulta che l'art. 23  c.p.p.m.  e'  una  norma
 speciale  e  completa  nella  sua interezza con cui il legislatore ha
 voluto  regolare  con   maggiore   favore   la   custodia   cautelare
 dell'imputato minorenne.
   Ulteriore  argomentazione  a  favore  di  tale conclusione viene da
 un'interpretazione sistematica delle  norme  sulle  misure  cautelari
 stabilite nel d.P.R. n. 448/1988 e precisamente dall'art 19, comma 2,
 ove  vengono  richiamati espressamente i criteri di cui all'art.  275
 c.p.p., sottolineando  l'esigenza  di  non  interrompere  i  processi
 educativi in atto ed escludendo l'applicabilita' dell'art. 275, comma
 3,  secondo  periodo,  c.p.p. Un analogo richiamo all'art. 274 c.p.p.
 non viene contenuto  nell'art.  23  citato,  nonostante  detta  norma
 riporti  quasi  testualmente le esigenze cautelari indicate nell'art.
 274 c.p.p.
   Deve, dunque, trarsi che l'art. 23 regolamenti in modo esaustivo  e
 nella  sua  interezza  tutti  i  presupposti  di applicabilita' della
 custodia cautelare per il minorenne. L'art.  274,  pertanto,  non  e'
 applicabile  all'imputato minorenne perche' sulla stessa materia gia'
 dispone il citato art. 23 c.p.p.m. che,  peraltro,  non  richiama  la
 suddetta norma del codice di procedura penale.
   Se questa interpretazione delle norme citate e' esatta, l'art.  274
 c.p.p. ultima parte, cosi' come modificato dalla legge 8 agosto 1995,
 n. 332 (consentendo la misura cautelare della custodia in carcere nel
 caso  vi  sia pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie
 di quello per cui si procede solo se tali  delitti  sono  puniti  con
 pena  non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione), non e'
 applicabile all'imputato minorenne.
   Conseguentemente,  nel  caso,  quale  quello  sottoposto  a  questo
 tribunale,  di minore che sia imputato di tentato furto monoaggravato
 ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 1 c.p.  (rientrante,  pertanto,  in
 una  delle  ipotesi  delittuose  richiamate  all'art.  23,  comma  1,
 c.p.p.m., con riferimento all'art. 380, comma 2 lett. e),  nonostante
 la  pena  da  infliggere  sia certamente inferiore ai quattro anni di
 reclusione (in considerazione dell'art. 56 c.p. e della diminuente di
 cui all'art.  98 c.p.), si verifica  una  disparita'  di  trattamento
 rispetto  all'imputato  maggiorenne  per il quale, in presenza di una
 pena inferiore a quattro anni, non sarebbe consentita  l'applicazione
 della custodia cautelare in carcere.
   Ad  avviso  di  questo tribunale, quindi l'art. 274 lett. C) ultima
 parte, cosi' come integrato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
 332 e l'art. 23 del d.P.R. 22 settembre  1988,  n.  448  violano  gli
 artt.  3,  13,  27  e  31  della  Costituzione nella parte in cui non
 prevedono che anche all'imputato minorenne  non  sia  applicabile  la
 misura   cautelare   qualora,   pur  sussistendo  il  pericolo  della
 reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di quelli per  cui
 si  procede, tale delitto sia punito con pena inferiore nel massimo a
 quattro anni.
   Si impone, pertanto, ai sensi dell'art. 134  della  Costituzione  e
 degli  artt  23  e  ss.,  legge 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza, previa
 sospensione del presente procedimento.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg., legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dispone la sospensione del presente procedimento e la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.
   Si notifichi al difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei
 Ministi,  al  Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
 Senato della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
     Milano, addi' 17 marzo 1999.  Il presidente rel.: Nardo
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