N. 343 SENTENZA 14 - 22 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Concorso, per titoli, per l'accesso a posti  di
 ruolo  e sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento
 - Requisiti per l'ammissione - Mancata  inclusione  dell'insegnamento
 della   religione   tra  quelli  relativi  a  classi  di  concorso  -
 Conseguente  lamentata  discriminazione  dei  docenti  di   religione
 esclusi  dai  concorsi  e dagli esami riservati, anche se in possesso
 degli altri requisiti richiesti (in ispecie, servizio in  istituti  e
 scuole  statali  per  la  durata  e nel periodo previsti, e titolo di
 studio), con violazione inoltre del principio di buon andamento - Non
 assimilabilita' della situazione  degli  insegnanti  di  religione  a
 quella  dei  docenti ammessi ai concorsi e agli esami riservati - Non
 fondatezza della questione.
 
 (D.-L. 6 novembre 1989, n. 357 (convertito, con modificazioni,  nella
 legge 27 dicembre 1989, n. 417), artt. 2 e 11).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).
 
(GU n.30 del 28-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 11 della
 legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del   d.-l.  6  novembre
 1989, n. 357, recante "Norme in materia di reclutamento del personale
 della scuola", convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre
 1989,  n.  417),  promosso  con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 dal
 Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  riuniti
 proposti  da  Maria  Grazia  Tose' contro il Ministero della pubblica
 istruzione ed altro, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di costituzione di Maria Grazia Tose' nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi  l'avvocato  Carlo Rienzi per Maria Grazia Tose' e l'avvocato
 dello Stato Giuseppe O. Russo per il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Nel  corso  di  un giudizio promosso da una insegnante che
 chiedeva l'annullamento di due decreti con i quali la  Sovrintendenza
 scolastica  interregionale  per l'Abruzzo e il Molise aveva annullato
 le  prove  d'esame  sostenute   dalla   ricorrente   per   conseguire
 l'abilitazione  all'insegnamento  delle  discipline letterarie in una
 sessione riservata al personale che  aveva  prestato  servizio  nelle
 scuole   statali,  ed  aveva  disposto  la  esclusione  della  stessa
 insegnante dal concorso, per soli titoli, di  accesso  ai  ruoli  del
 personale  docente,  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
 con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 (pervenuta il 10 luglio  1997),
 ha  sollevato,  in  riferimento agliartt. 3, primo comma, e 97, primo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente:
 del  d.-l.  6  novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
 nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), nella parte in  cui  escludono
 dalla  sessione  riservata  degli  esami di abilitazione i docenti di
 religione.
   Le disposizioni denunciate, inserite nel contesto  delle  norme  in
 materia  di  reclutamento  del personale della scuola, dettate con il
 d.-l. n. 357 del 1989, prevedono l'accesso  ai  ruoli  del  personale
 docente   mediante   concorsi  per  soli  titoli,  ai  quali  possono
 partecipare  coloro  che  hanno prestato (per almeno trecentosessanta
 giorni, anche non continuativi, nel  triennio  precedente)  servizio,
 negli  istituti  e  scuole  statali  di  ogni  ordine  e  grado,  per
 insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla  base  del
 titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso  ai  ruoli, nonche' per
 insegnamenti relativi a classi di concorso (art. 2, comma  10,  lett.
 b)).  Le  stesse  disposizioni  prevedono, inoltre, che i docenti non
 abilitati, in possesso dei requisiti di  servizio  prima  richiamati,
 possono  partecipare  ad  una sessione riservata per il conseguimento
 dell'abilitazione all'insegnamento (art. 11, comma  3,  dello  stesso
 d.-l. n. 357 del 1989).
   Nel  caso  sottoposto  al  giudizio  del  Tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, la ricorrente era in possesso  della  laurea  in
 filosofia,  titolo  di  studio  richiesto  per  la classe di concorso
 "materie letterarie",  per  la  quale  aveva  presentato  domanda  di
 partecipazione  alla  sessione riservata degli esami di abilitazione,
 ma le sarebbe mancato il requisito del servizio di  insegnamento  per
 classi di concorso, giacche' l'insegnamento della religione, prestato
 dalla  ricorrente,  non  e'  compreso  tra  le classi stabilite dalle
 tabelle annesse al decreto ministeriale 3 settembre 1982.
   Il giudice rimettente ritiene che la esclusione degli insegnanti di
 religione dagli esami  di  abilitazione  per  discipline  diverse  da
 quella  insegnata,  ma  per  le quali siano in possesso del titolo di
 studio  richiesto,  determini  una   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  rispetto agli altri docenti i quali, purche' in possesso
 del titolo di studio, verrebbero ammessi a  sostenere  gli  esami  di
 abilitazione  anche  in discipline diverse, pur se comprese in classi
 di concorso diverse da quella per la quale hanno prestato il servizio
 di insegnamento.
   Il giudice rimettente sottolinea che le norme sullo stato giuridico
 del personale insegnante non di ruolo, stabilite dalla legge 19 marzo
 1955, n. 160, si applicano anche  agli  insegnanti  di  religione,  i
 quali  espletano,  come  gli insegnanti di altre discipline, tutte le
 attivita' connesse con la funzione docente,  definita  dall'art.  395
 del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
 istruzione (approvato con il decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
 297).
   Lo  stesso  giudice, ritenendo non necessaria la corrispondenza, ai
 fini della partecipazione ai  concorsi  previsti  dalle  disposizioni
 denunciate,  tra  le  materie  insegnate  ed  inserite  in  classi di
 concorso e quella per la quale si  chiede  l'abilitazione,  considera
 irragionevole   ed   ingiustificata   una  diversa  disciplina  delle
 situazioni messe a
  raffronto e dubita che le norme denunciate  violino  i  principi  di
 eguaglianza e di imparzialita' della pubblica  amministrazione.
   2.  -  Si  e' costituita dinanzi alla Corte la parte ricorrente nel
 giudizio principale,  depositando  successivamente  una  memoria  per
 sostenere    la    fondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale.
   La parte privata ritiene che le norme denunciate  impedirebbero,  a
 chi  ha prestato servizio quale insegnante di religione nel periodo e
 per  la  durata  richiesti,  sia  di  sostenere  gli  esami  per   il
 conseguimento  dell'abilitazione  nella  sessione  riservata  sia  di
 essere  ammesso  al concorso per soli titoli; cio' esclusivamente per
 la mancata corrispondenza tra il servizio prestato ed una  classe  di
 concorso   prevista   dalle  relative  tabelle.  Ne  deriverebbe  una
 disparita' di trattamento, giacche' l'insegnamento, quale che sia  la
 disciplina,  rientra  nella funzione docente. Inoltre l'insegnante di
 religione avrebbe gli stessi diritti e doveri  degli  altri  docenti,
 sicche'  costituirebbe  una  irragionevole discriminazione escluderli
 dalla possibilita' di  conseguire  una  abilitazione  nella  sessione
 riservata  a  chi  ha  prestato servizio di insegnamento per il tempo
 prescritto. Difatti per partecipare a questo esame si  prescinderebbe
 dal  servizio  svolto nella materia compresa nella classe di concorso
 cui  si  intende  partecipare,  essendo   considerato   utile   anche
 l'insegnamento  impartito in una materia diversa, purche' compresa in
 altre classi di concorso.
   3. - E' intervenuto nel giudizio dinanzi alla Corte  il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o, in subordine, infondata.
   In  una memoria depositata in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura
 descrive  la  evoluzione  della  disciplina  concordataria   relativa
 all'insegnamento   della   religione   cattolica   e  sottolinea  che
 l'incarico di questo insegnamento costituisce un atto complesso,  che
 si  formalizza con la nomina del capo di istituto, ma che richiede la
 proposta nominativa da parte  dell'autorita'  diocesana  che  attesta
 l'idoneita'.
   Pur essendo stata riconosciuta agli insegnanti di religione parita'
 di   posizione  con  i  docenti  non  di  ruolo  incaricati  a  tempo
 indeterminato, la loro assunzione sarebbe  estranea  al  sistema  dei
 concorsi e delle graduatorie previsto per tutti gli altri insegnanti.
 Essi   costituirebbero   una  categoria  a  parte,  istituzionalmente
 sottratta, per le caratteristiche del loro rapporto di servizio, alle
 problematiche  del  precariato   nelle   scuole   statali   e   delle
 disposizioni  intese  a  sanare posizioni di precariato con modalita'
 agevolate di conseguimento dell'abilitazione  all'insegnamento  o  di
 immissione in ruolo.
   L'insegnamento  in  questione,  inoltre, si collegherebbe al regime
 concordatario, sicche'  il  legislatore  non  avrebbe  potuto,  senza
 nemmeno  avvalersi  dello  strumento  pattizio, ascrivere a classe di
 concorso l'insegnamento della religione cattolica o considerare utile
 e valutabile di per se' il servizio prestato per  quell'insegnamento,
 sia  ai  fini  del  conseguimento  dell'abilitazione  in una sessione
 riservata sia ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre per
 soli titoli.
   In  riferimento  al  principio  di  eguaglianza   (art.   3   della
 Costituzione),  non  costituirebbe  una  discriminazione riservare lo
 speciale sistema dei concorsi di  accesso  ai  ruoli  statali  a  chi
 presta  servizio  per discipline che corrispondono a quei ruoli e non
 includere gli insegnanti di religione, la cui condizione ha caratteri
 di accentuata  atipicita'.
   Quanto  al  principio  di  buon  andamento  ed  organizzazione  dei
 pubblici   uffici   (art.   97   della   Costituzione),   ad   avviso
 dell'Avvocatura l'amministrazione scolastica potrebbe  legittimamente
 preferire la utilizzazione, per la sistemazione definitiva nei propri
 ruoli,  della  specifica  esperienza  professionale e didattica degli
 insegnanti partecipi di un rapporto interamente svolto entro la sfera
 dell'autorita' scolastica statale.
                         Considerato in diritto
   1. -  La questione di legittimita' costituzionale investe le  norme
 in materia di reclutamento del personale della scuola (dettate con il
 d.-l.  6 novembre 1989, n. 357), le quali richiedono, tra i requisiti
 per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai  ruoli
 del  personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di
 esami di abilitazione all'insegnamento, un  servizio  prestato  negli
 istituti  e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di
 ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso
 ai ruoli, nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso.
   Ad avviso del Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  gli
 artt.  2  (comma  10,  lett. b)), e 11 (comma 3) del d.-l. n. 357 del
 1989, che dettano queste norme, non consentirebbero  agli  insegnanti
 di  religione - i quali abbiano prestato servizio per la durata e nel
 periodo previsti e siano in possesso del titolo di  studio  richiesto
 per l'insegnamento per il quale intendono conseguire l'abilitazione o
 accedere  ai  ruoli - di partecipare alle sessioni di abilitazione ed
 ai concorsi riservati, giacche' l'insegnamento da essi  prestato  non
 e'  compreso  tra  quelli  relativi  a  classi  di  concorso. Da cio'
 deriverebbe la violazione dei  principi  di  eguaglianza  e  di  buon
 andamento della pubblica amministrazione (art. 3, primo comma, e art.
 97,   primo   comma,  della  Costituzione),  in  quanto  non  sarebbe
 giustificata la diversita' di  trattamento  di  questa  categoria  di
 insegnanti, il cui stato giuridico e' equiparato a quello degli altri
 insegnanti  non  di  ruolo,  i  quali  invece  verrebbero  ammessi  a
 partecipare ai concorsi per  titoli  ed  a  sostenere  gli  esami  di
 abilitazione nella sessione riservata, anche per insegnamenti diversi
 da  quelli  per  i quali hanno prestato servizio, purche' in possesso
 del titolo di studio richiesto.
   2. - La questione non e' fondata.
   Le norme in materia di reclutamento del personale  della  scuola  -
 emanate,  come afferma il preambolo del d.-l. n. 357 del 1989, per la
 ritenuta esigenza di provvedere, con la  dovuta  tempestivita',  alla
 copertura  dei  posti  vacanti  con  personale  di  ruolo, in modo da
 assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno  scolastico  1989-1990  -
 prevedono  modalita'  semplificate  di accesso ai ruoli del personale
 docente, mediante concorsi per soli titoli, riservati a  chi  sia  in
 possesso  di un duplice requisito: abbia in precedenza superato prove
 di concorso o di esame, anche ai  soli  fini  abilitativi,  ed  abbia
 maturato   una   consistente   esperienza  didattica,  acquisita  con
 l'insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto  per
 l'accesso  ai  ruoli,  corrispondente  a  posti di ruolo o relativo a
 classi di concorso (art. 2, comma 10, lett. b)).
   La    sessione    per    il     conseguimento     dell'abilitazione
 all'insegnamento,  riservata  ai  docenti  che  abbiano prestato tale
 servizio, e' considerata utile anche per acquisire uno dei  requisiti
 necessari  per l'ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai
 ruoli (art. 11, comma 3).
   Il  meccanismo  preordinato  dal  legislatore si basa sullo stretto
 collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento
 prestato e superamento di prove di esame,  sempre  nel  contesto  del
 medesimo ambito disciplinare.
   L'insegnamento  non  costituisce  una  generica e comune esperienza
 didattica  da  far  valere  in  ogni  settore  disciplinare,  ma  uno
 specifico  elemento  di  qualificazione  professionale  per impartire
 l'insegnamento corrispondente  al  posto  di  ruolo  cui  si  intende
 accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore ha
 disposto  che  il  servizio  riferito  ad  un insegnamento diverso da
 quello inerente al concorso non sia valutato quale  titolo  (art.  2,
 comma 17, del d.-l.  n. 357 del 1989).
   Parte  della  giurisprudenza  amministrativa  ha  ritenuto  che  la
 specifica esperienza didattica del candidato costituisca un  elemento
 di  qualificazione professionale da verificare in sede di esame e che
 verrebbe elusa la stessa ragione della  sessione  riservata,  qualora
 l'insegnamento  prestato  dal  candidato e sul quale in sede di esame
 devono vertere le prove avesse caratteristiche e contenuti diversi da
 quelli  degli  insegnamenti  relativi  alla   specifica   classe   di
 abilitazione alla quale si intende essere ammessi.
   L'apertura   interpretativa,   effettuata   da  altra  parte  della
 giurisprudenza amministrativa orientata a non precludere l'ammissione
 alla  sessione  riservata  degli  esami  di  abilitazione  anche   se
 l'insegnamento  sia stato prestato per una classe di concorso diversa
 da quella per la quale si sia chiesto  di  partecipare,  ha  tuttavia
 riguardo  a  classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo
 di studio, in base al quale si e' prestato il servizio,  da'  accesso
 ad  entrambe  le classi considerate, sicche' l'insegnamento basato su
 quel titolo consente di maturare una esperienza didattica  specifica,
 ma   comune   alle  classi  stesse.  Cio'  che,  appunto,  giustifica
 l'adozione di una verifica semplificata  della  professionalita',  in
 sessioni riservate di esame o di concorso.
   A  questa situazione non e' assimilabile quella degli insegnanti di
 religione, il cui  servizio  e'  prestato  sulla  base  di  specifici
 profili di qualificazione professionale (determinati con l'intesa tra
 autorita'  scolastica  e  Conferenza episcopale italiana, cui ha dato
 esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), i quali, di per  se',
 non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti.
   Risulta  cosi' esclusa la discriminazione ipotizzata dall'ordinanza
 di  rimessione  o  la   irragionevolezza,   prospettata   anche   per
 argomentare la lesione del principio di buon andamento della pubblica
 amministrazione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2 e 11 del d.-l.  6  novembre  1989,  n.  357  (Norme  in
 materia  di reclutamento del personale della scuola), convertito, con
 modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n.  417,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma,  e 97, primo comma, della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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