N. 350 SENTENZA 14 - 22 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione  siciliana  - Disposizioni di legge in materie di competenza
 regionale  -  Impugnativa  del  commissario  dello   Stato   in   via
 principale;   a)assegnazione   di   lotti   nelle  aree  di  sviluppo
 industriale - Interpretazione di precedente disposizione con funzione
 di  "sanatoria";  b)  destinazione  di  risorse  finanziarie  per  il
 personale  assunto  dai  consorzi  di  bonifica e per fronteggiare le
 esigenze finanziarie degli stessi consorzi per quanto non riscosso da
 privati; c) potesta' regolamentare conferita all'assessore  regionale
 di  settore,  anziche'  al  presidente  della  regione  - Intervenuta
 promulgazione parziale della legge  regionale,  con  omissione  delle
 disposizioni impugnate -  Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge  regione  siciliana  approvata  il 7 novembre 1997 (promulgata
 come legge 24 dicembre 1997, n. 46), artt. 7, comma 5, 8,  11,  12  e
 21, comma 1).
 
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 136; statuto regione siciliana, art. 12).
 
(GU n.30 del 28-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  comma  5,
 8,  11,  12  e  21,  comma  1,  della  legge della Regione Siciliana,
 approvata il 7 novembre 1997, recante "Norme per il  recupero  ed  il
 completamento  delle  aree  artigianali  attrezzate realizzate a cura
 della SIRAP S.p.A. e interpretazione  autentica  dell'art.  30  della
 legge  regionale  4  aprile  1995,  n. 29. Disposizioni in materia di
 agricoltura  e  foreste,  trasporti,  lavori  pubblici,   turismo   e
 personale   dell'Amministrazione   regionale   e   delle   Camere  di
 commercio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato  per  la
 Regione  Siciliana,  notificato  il  15  novembre 1997, depositato in
 Cancelleria  il  25  successivo  ed  iscritto  al  n. 76 del registro
 ricorsi 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice  relatore
 Massimo Vari;
   Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  l'avvocato  Laura Ingargiola per la
 Regione Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e   depositato,   il
 Commissario   dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha  proposto
 questione di legittimita' costituzionale di varie disposizioni  della
 legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6
 (recte:  7)  novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento
 delle aree artigianali  attrezzate  realizzate  a  cura  della  SIRAP
 S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale
 4  aprile  1995,  n.  29.  Disposizioni  in  materia di agricoltura e
 foreste,   trasporti,   lavori   pubblici,   turismo   e    personale
 dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).
   2.  -  Oggetto  di  denuncia,  da  parte  del  ricorrente,  sono in
 particolare:
     l'art. 8, il quale, assumendo le  connotazioni  della  "norma  di
 mera  sanatoria",  verrebbe  ad  ampliare  "oltremodo" la sfera degli
 originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale  n.  29  del
 1995,  con  riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo
 industriale, cosi' violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
     l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni  dell'art.  1  della
 delibera  legislativa  approvata  dall'Assemblea  regionale siciliana
 nella seduta del 14 agosto 1997 e gia'  oggetto  di  impugnativa  con
 distinto  ricorso iscritto al  r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto,
 per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da  destinare
 al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di
 bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
     l'art.   12,   che,   nell'intento  di  sopperire  alle  esigenze
 finanziarie  dei  consorzi  di   bonifica   causate   dalla   mancata
 riscossione  di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere
 a carico della Pubblica Amministrazione,  ledendo,  da  un  lato,  il
 "principio  di  buon  andamento  dell'amministrazione" (art. 97 della
 Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della  Costituzione,  sotto  il
 profilo della disparita' di trattamento fra i soci dei consorzi;
     gli  artt.  7,  comma  5,  e  21,  comma  1,  che  "attribuiscono
 all'Assessore  regionale   per   la   cooperazione,   il   commercio,
 l'artigianato  e  la  pesca  il  compito  di  emanare  regolamenti di
 attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi
 previsti dall'art. 7 della legge in esame ed  alla  disciplina  della
 gestione   patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  commercio
 dell'Isola", ledendo, cosi', l'art. 12 dello statuto  speciale,  che,
 invece,  conferisce  tale  potesta' regolamentare al Presidente della
 Regione.
   3.  -  Il  Presidente  della  Regione  Siciliana,  costituitosi  in
 giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
   4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale
 dello  Stato  ha  chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata
 cessata la materia del  contendere,  giacche',  dopo  l'instaurazione
 dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla
 promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta
 cosi'  legge  regionale  24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle
 disposizioni censurate.
                         Considerato in diritto
   1. - Con il ricorso in  epigrafe  il  Commissario  dello  Stato  ha
 proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 7,
 comma  5,  8,  11,  12  e  21,  comma  1,   della   legge   approvata
 dall'Assemblea  regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per
 il recupero ed il completamento  delle  aree  artigianali  attrezzate
 realizzate  a  cura  della SIRAP S.p.A.   e interpretazione autentica
 dell'articolo  30  della  legge  regionale  4  aprile  1995,  n.  29.
 Disposizioni  in  materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori
 pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e  delle
 Camere  di  commercio),  prospettando,  quanto  agli artt. 8 e 12, la
 violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11,
 il contrasto con gli artt.  3,  51,  97  e  136  della  Costituzione;
 quanto,  infine,  agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione
 dell'art. 12 dello statuto speciale.
   2. - Come gia' accennato nelle premesse in fatto, la  deliberazione
 legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalita' del
 Commissario  dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte
 del Presidente della Regione Siciliana, con  omissione  di  tutte  le
 disposizioni  impugnate,  divenendo la legge 24 dicembre 1997, n.  46
 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre  1997,  n.
 73).
   Pertanto,  conformemente  alla  costante  giurisprudenza  di questa
 Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la
 materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso  di
 cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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