N. 357 ORDINANZA 14 - 22 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Farmacia  -  Sedi  vacanti o di nuova istituzione - Concorso pubblico
 per titoli ed esami - Requisiti di ammissione  -  Limite  massimo  di
 eta'   (cinquantanove  anni)  -  Prospettata  irragionevolezza  della
 previsione,  con  disparita'  di  trattamento  rispetto  a   soggetti
 appartenenti  alla  medesima  categoria  o al pubblico impiego, e con
 lesione del principio di tutela  del  lavoro  -  Disomogenita'  delle
 fattispecie   poste   a  confronto  -  Manifesta  infondatezza  della
 questione.
 
 (Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3, 4 e 35).
 
(GU n.30 del 28-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,
 della  legge  8  novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
 farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 20  maggio  1998  dal
 T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro
 Regione  Basilicata, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1998 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  7  luglio  1999  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio amministrativo diretto
 all'annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami  per  il
 conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, il
 Tribunale  amministrativo  regionale  della Basilicata, con ordinanza
 del  20  maggio  1998,  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.
 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento  agli
 artt.  3,  4  e  35  della  Costituzione,  in  quanto la disposizione
 denunciata prevede un limite massimo di eta' (cinquantanove anni) per
 essere ammesso al concorso pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  il
 conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;
     che  detta  limitazione  secondo  il  rimettente  - costituirebbe
 un'innovazione  nel  sistema   normativo   riguardante   il   settore
 farmaceutico,  non  prevista  dall'art.  12,  secondo e ottavo comma,
 della legge 2 aprile 1968, n.  475  (Norme  concernenti  il  servizio
 farmaceutico)  che  disciplina  il trasferimento della titolarita' di
 farmacie  per  atto  inter  vivos  a  titolo  oneroso  a  favore  del
 farmacista  che  abbia  gia'  conseguito  la  titolarita'  o  che sia
 risultato  idoneo  in  un  precedente   concorso.      Cio'   sarebbe
 irragionevole   e   determinerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra chi puo' acquistare a qualunque eta' una  farmacia  e
 chi,  invece,  non  puo'  partecipare  al concorso per acquisirne una
 perche' ultracinquantanovenne;
     che la disposizione  denunciata  non  troverebbe  giustificazione
 neanche  dal  raffronto  con quella per l'accesso al pubblico impiego
 atteso che, anche per quest'ultima, il  limite  di  eta'  fissato  in
 quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di
 eta'  per  la partecipazione ai pubblici concorsi) e poi aumentato di
 un anno dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.    549
 (Misure   di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e'  stato
 definitivamente abolito dall'art. 3, comma 6, della legge  15  maggio
 1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento dell'attivita'
 amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
     che la disposizione denunciata si porrebbe altresi' in  contrasto
 con  gli  artt.  4 e 35 della Costituzione che tutelano il diritto al
 lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  la  questione  sollevata   venga
 dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, in ragione della
 diversita'  e  non comparabilita' delle situazioni poste a raffronto,
 atteso che con la  disposizione  denunciata  il  legislatore  avrebbe
 inteso  disciplinare  il  conferimento  della  titolarita' delle sedi
 farmaceutiche  risultanti  disponibili  attraverso  la   regola   del
 concorso  pubblico  per  individuare  gli  aspiranti piu' meritevoli,
 appartenendo alla discrezionalita' del legislatore la fissazione  dei
 requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;
     che  a  diverse  finalita'  sarebbe  improntata  la  disposizione
 dell'art.  12 della legge n. 475  del  1968,  come  modificato  dalla
 legge  n.  892  del  1984,  in  quanto  tale  normativa  concerne  la
 differente ipotesi del  trasferimento  di  aziende  tra  privati:  un
 settore  di  natura  commerciale e sorretto dall'autonomia privata, a
 fronte del quale l'intervento del legislatore fissa altre  condizioni
 a tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.
   Considerato  che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa
 Corte, il raffronto tra  due  fattispecie  al  fine  di  valutare  la
 ragionevolezza  del  loro  trattamento  differenziato  e' ammissibile
 soltanto se esse  siano  identiche,  o,  quantomeno,  sostanzialmente
 omogenee  (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996,
 n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l'ordinanza n. 297 del 1998);
     che, inoltre,  rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore
 stabilire  i  requisiti  d'eta'  per  l'accesso  ai pubblici impieghi
 purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario  o
 irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del
 1988);
     che,  nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata
 ha stabilito,  con  una  scelta  immune  da  irragionevolezza  e  non
 arbitraria,  come  si  evince dai lavori preparatori, di: "evitare in
 futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio  delle  farmacie  e  le
 ripetute  sanatorie  che  hanno  caratterizzato i periodi trascorsi",
 dettando regole cogenti sia nel fissare i  requisiti  soggettivi  dei
 concorrenti,  sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento
 concorsuale;
     che le due fattispecie indicate dal giudice a  quo  pur  relative
 entrambe  al  conseguimento  di  un  esercizio farmaceutico, non sono
 omogenee, essendo diversa la fonte della  titolarita':  (il  concorso
 pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto ex art.
 12  della  legge  n.  475  del  1968)  e  che,  pertanto,  la seconda
 fattispecie, costituendo una deroga alla  generale  prescrizione  del
 pubblico   concorso,   puo'   considerarsi  una  ipotesi  diversa  ed
 eccezionale;
     che, pertanto, il tertium comparationis indicato  dal  giudice  a
 quo,  non  puo'  essere  raffrontato  in modo pertinente con la norma
 impugnata, e la disciplina stabilita da quest'ultima, di per se', non
 risulta irragionevole e non determina  ingiustificate  disparita'  di
 trattamento;
     che,  infine,  risulta  manifestamente infondato il richiamo agli
 artt.  4  e  35  della  Costituzione  che  concernono   precipuamente
 l'accesso  al  mercato  del  lavoro  (v.  sent. n. 293 del 1997) e la
 protezione di tale diritto nelle sue varie forme; invero va  rilevato
 che  dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non
 deriva  l'impossibilita'  di  prevedere  condizioni  e   limiti   per
 l'esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche
 attraverso  la  fissazione di un limite massimo di eta', quale quello
 previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di altri valori
 costituzionalmente  garantiti,  purche'  sempre  nel  rispetto  della
 ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi
 pubblici.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.
 362 (Norme di  riordino  del  settore  farmaceutico),  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo regionale della Basilicata, con  l'ordinanza  indicata
 in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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