N. 366 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Ricusazione  del  giudice  -  Reiterazioni della
 relativa istanza in base  ad  asseriti  nuovi  motivi  -  Divieto  al
 giudice  di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara
 inammissibile o rigetta la ricusazione - Asserito effetto  impeditivo
 dell'azione penale, con sottrazione dell'imputato al giudice naturale
 -  Intervenuta  dichiarazione  di  illegittimita' nel senso richiesto
 (sentenza  n.  10  del  1997)  -  Manifesta  inammissibilita'   della
 questione.
 
 (C.P.P., art. 37, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 101).
 
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il  28
 aprile 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di
 Ferretti  Luigi,  iscritta  al  n.  891 del registro ordinanze 1998 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  52,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto che nel  corso  di  un  procedimento  penale,  innanzi  al
 pretore  di  Ancona,  l'imputato  chiedeva  la rimessione di questo e
 altri processi a suo  carico,  dichiarata  in  seguito  inammissibile
 dalla Corte di cassazione;
     che   proponeva   successivamente  la  ricusazione  dello  stesso
 giudice, al quale erano stati assegnati diversi  procedimenti  penali
 che lo vedevano imputato;
     che  tale  istanza  era dichiarata inammissibile dal Tribunale di
 Ancona;
     che anche un'istanza di ricusazione era dichiarata  inammissibile
 dalla Corte di cassazione;
     che alla nuova udienza l'imputato presentava ulteriore istanza di
 ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt.  3, 25
 e  101  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art 37, comma 2, del codice di procedura penale;
     che, pur non ignorando la sentenza  n.  10  del  1997  di  questa
 Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di
 trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;
     che la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale del
 citato  art.  37,  comma  2,  non precluderebbe la deduzione di nuovi
 motivi a sostegno della  ricusazione,  con  la  conseguente  paralisi
 dell'azione  penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice
 naturale;
     che  la  questione  sarebbe  rilevante,  perche'  -  esaurito  il
 dibattimento - il  pretore  non  potrebbe  pronunciare  la  sentenza,
 dovendo  attendere  la  decisione del Tribunale di Ancona sulla nuova
 dichiarazione di
  ricusazione.
   Considerato che e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25
 e 101 della Costituzione, questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  37,  comma  2, del codice di procedura penale, perche' non
 sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della  istanza  di
 ricusazione, ancorche' in base ad asseriti nuovi motivi;
     che  si  inibirebbe  la pronuncia della sentenza, paralizzando in
 tal modo l'azione penale  e  sottraendo  l'imputato  al  suo  giudice
 naturale;
     che  questa  Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice  di
 procedura   penale,  nella  parte  in  cui,  qualora  sia  riproposta
 l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi",  fa  divieto
 al  giudice  di  pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza
 fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o
 la rigetta;
     che altra questione, analoga a quella  odierna,  sollevata  dallo
 stesso   pretore   di  Ancona,  e'  stata  dichiarata  manifestamente
 inammissibile in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte
 in cui non  consentiva  di  rimuovere  il  rischio  che  il  processo
 restasse  paralizzato  dall'abuso della richiesta di ricusazione, non
 fa  piu'  divieto  al  giudice  di  pronunciare  la  sentenza   prima
 dell'ordinanza  che  dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,
 ove l'istanza venga  riproposta  sulla  base  degli  stessi  elementi
 intesi  sia  in  senso  formale  che  materiale  (vale  a  dire,  con
 l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo
 con la realta' fattuale, dimostrino la loro  totale  inconsistenza  e
 vacuita');
     che a tale esito non sfugge, pertanto, l'identica ordinanza dello
 stesso pretore.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  37,  comma  2, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  25  e  101
 della  Costituzione,  dal  pretore  di  Ancona,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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