N. 373 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione   Veneto  -  Edilizia  residenziale  pubblica  -  Canone  di
 locazione degli alloggi - Riferibilita' della disciplina  anche  agli
 alloggi  realizzati  o  acquistati  in  base  alle leggi n. 25 del 15
 febbraio 1980 e n. 899 del 23 dicembre  1986  -  Questione  posta  in
 termini  contraddittori  e  alternativi,  in  assenza  di una precisa
 scelta  tra  le  diverse  interpretazioni  prospettate  -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge  regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, art. 18, come modificato
 dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14).
 
 (Cost., artt. 70, 115 e 117).
 
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge
 della  Regione  Veneto  2  aprile  1996,  n.   10   (Disciplina   per
 l'assegnazione  e  la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
 residenziale pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 2  gennaio
 1998  dal  pretore  di  Padova  nei  procedimenti civili vertenti tra
 M.L.Z. e B.F.  ed altra e il comune di Padova iscritte ai nn.  102  e
 185 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 9 e 13 prima serie speciale dell'anno 1998.
   Visto  l'atto di costituzione di B.F. ed altra, nonche' gli atti di
 intervento del Presidente della Regione Veneto;
   Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il  giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi  l'avv.to  Anna  Maria  Alborghetti  per  B.F. ed altra e gli
 avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
   Ritenuto che il pretore  di  Padova,  nel  corso  di  due  distinti
 giudizi,  con  altrettante  ordinanze  di  contenuto  sostanzialmente
 identico, emesse  il  2  gennaio  1998,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  18 della legge della Regione
 Veneto  2  aprile  1996,  n.  10  (Disciplina per l'assegnazione e la
 fissazione  dei  canoni  degli  alloggi  di   edilizia   residenziale
 pubblica),  come  modificato dalla legge regionale 16 maggio 1997, n.
 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996,  n.
 10  "Disciplina  per  l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
 alloggi di edilizia  residenziale  pubblica"),  in  riferimento  agli
 artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;
     che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata disciplina
 il  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica   in    applicazione    della    delibera    del    Comitato
 interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 13 marzo
 1995  e  stabilisce  che  detto  canone  riguarda  anche  gli alloggi
 realizzati o acquistati dai comuni  con  i  fondi  previsti,  tra  le
 altre,  dalle  leggi  15  febbraio 1980, n. 25 e 23 dicembre 1986, n.
 899, che hanno rispettivamente convertito il d.-l. 15 dicembre  1979,
 n. 629 ed il d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708;
     che,  secondo  entrambi  i  rimettenti,  "non  paiono  rinvenirsi
 ragioni di oggettiva incostituzionalita'"  della  disposizione  nella
 parte  in  cui stabilisce l'importo del canone di locazione in misura
 superiore  a  quello  c.d.  "equo"  ed  il  dubbio  di   legittimita'
 costituzionale   riguarda   soltanto   "le   modalita'   formali   di
 introduzione della disciplina";
     che, in particolare, a  loro  avviso,  "ove  si  ritenga  che  la
 delibera del Cipe si applica" anche agli alloggi di cui alle leggi n.
 25  del 1980 e n. 899 del 1986, detta delibera sarebbe illegittima e,
 pertanto, dovrebbe dubitarsi del potere "di modificare una situazione
 normativa  deliberata  con  legge  ordinaria  e  comunque  risultante
 dall'intervento   della   Corte   costituzionale"  e,  quindi,  della
 legittimita'     costituzionale      della      norma      impugnata,
 mentre,diversamente,  "ove  si ritenga che tale delibera non riguardi
 comunque  gli  alloggi  de  quibus  (argomento  che  potrebbe  essere
 sostenuto  osservando  e  confrontando la indicazione degli ambiti di
 applicazione, di cui  al  punto  2  dell'allegato  alla  delibera  ed
 all'art.  1.2 della legge regionale Veneto 10/1996)", dovrebbe invece
 dubitarsi della legittimita'  della  disposizione  regionale  proprio
 perche' essa viola i criteri stabiliti dal Cipe;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e' intervenuto il Presidente della
 Giunta della Regione Veneto, chiedendo,  con  due  distinti  atti  di
 intervento  e  con  le memorie depositate in prossimita' dell'udienza
 pubblica, che la questione sia dichiarata  inammissibile  o  comunque
 infondata,  sull'assunto che le argomentazioni svolte nelle ordinanze
 di rimessione sarebbero contraddittorie  e  che  la  norma  impugnata
 avrebbe  dato  corretta  applicazione  ai  criteri  fissati dal Cipe,
 accogliendo peraltro una nozione di  edilizia  residenziale  pubblica
 conforme ai principi enunciati da questa Corte;
     che  in  uno  dei due giudizi si sono costituiti i ricorrenti nel
 processo principale, i  quali,  nell'atto  di  costituzione  e  nella
 memoria   depositata  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  hanno
 chiesto l'accoglimento della  questione,  contestando  la  competenza
 della  regione  nella  materia in esame e sostenendo che la norma non
 sarebbe comunque rispettosa dei limiti stabiliti nelle norme primarie
 e nelle direttive del Cipe.
   Considerato  che  le  due  ordinanze  hanno  ad  oggetto  la stessa
 questione e, pertanto, va disposta la riunione dei  giudizi,  perche'
 siano decisi con un'unica pronuncia;
     che   entrambi   i  provvedimenti  di  rimessione,  di  contenuto
 sostanzialmente identico,  prospettano  due  diverse  e  contrastanti
 questioni;
     che,   in   particolare,   i  giudici  a  quibus  con  una  prima
 interpretazione, sostengono che la delibera  del  Cipe,  che  reca  i
 criteri in materia di fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
 residenziale pubblica, prevederebbe l'applicabilita' di detti criteri
 anche  agli alloggi acquistati o realizzati dai comuni con i fondi di
 cui alle leggi n. 25 del 1980 e n. 899 del 1986, e con  una  seconda,
 diversa  interpretazione  deducono  invece  che siffatta delibera non
 riguarderebbe questi ultimi alloggi;
     che i rimettenti sollevano quindi due  questioni  contrastanti  e
 sostengono due interpretazioni tra loro incompatibili, in quanto, per
 la  prima,  la  norma  regionale  sarebbe illegittima proprio perche'
 avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri  stabiliti  dal  Cipe
 mentre,  per  la  seconda,  sarebbe  viziata, dato che si porrebbe in
 contrasto con detti criteri, sicche' le due prospettazioni  risultano
 chiaramente avvinte da un legame irrisolto di alternativita';
     che  questa  Corte,  con  giurisprudenza  costante, ha piu' volte
 affermato che  sono  manifestamente  inammissibili  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale sollevate in termini perplessi e comunque
 contraddittori  (per  tutte,  ordinanze  n.  458 del 1998; n. 265 del
 1998; n. 187 del 1998) e che la  risoluzione  degli  eventuali  dubbi
 interpretativi  e'  compito  del  giudice rimettente, al quale spetta
 individuare con esattezza l'oggetto della  questione,  effettuare  la
 scelta  tra  le  diverse  interpretazioni  prospettate  e proporre la
 questione in modo non alternativo;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
                           Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE,
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 18 della legge
 della  Regione  Veneto  2  aprile  1996,  n.   10   (Disciplina   per
 l'assegnazione  e  la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
 residenziale pubblica), come  modificato  dalla  legge  regionale  16
 maggio  1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2
 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei
 canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"),  sollevata,
 in  riferimento  agli  artt.  70,  115  e 117 della Costituzione, dal
 pretore di Padova, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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