N. 374 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione Veneto - Edilizia residenziale pubblica - Canoni di locazione
 degli  alloggi  -  Disciplina  in conformita' della delibera del Cipe
 (del 13 marzo 1995) - Possibilita'  che  il  canone  sia  fissato  in
 misura  superiore  al  canone  "equo"  (ex legge n. 392 del 27 luglio
 1978) - Prospettata indebita modifica di norme stabilite da una legge
 ordinaria  nonche'  violazione  del  principio   di   eguaglianza   -
 Sopravvenuta   modifica  del  contesto  normativo  di  riferimento  -
 Restituzione degli atti al giudice remittente.
 
 (Legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, art. 18, come  modificato
 dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14).
 
 (Cost., artt. 3, 70, 115 e 117).
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della  legge
 della   Regione   Veneto   2  aprile  1996,  n.  10  (Disciplina  per
 l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio
 1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra  B.S.
 ed  altri e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, iscritta al
 n. 186 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella    Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visto l'atto di costituzione di B.S. ed  altri  nonche'  l'atto  di
 intervento della Regione Veneto;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi l'avv.to Annamaria Alborghetti per B.S. ed altri e gli avv.ti
 Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
   Ritenuto che il pretore di Padova, con  ordinanza  del  28  gennaio
 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 18  della legge della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina
 per l'assegnazione e  la  fissazione  dei  canoni  degli  alloggi  di
 edilizia   residenziale   pubblica),   come  modificato  dalla  legge
 regionale 16 maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge
 regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per  l'assegnazione  e  la
 fissazione   dei   canoni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica"), in  riferimento  agli  artt.  3,  70,  115  e  117  della
 Costituzione;
     che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata disciplinerebbe
 il  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica  in  applicazione  ed  in  conformita'  della  delibera  del
 Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del
 13 marzo 1995, stabilendo che detto canone, in determinati casi, puo'
 essere  fissato in misura superiore a quello c.d. equo previsto dalla
 legge  27  luglio  1978,  n.  392, anche se, peraltro, una successiva
 deliberazione del  Cipe  del  20  dicembre  1996  ha  eliminato  ogni
 riferimento alla possibilita' di quantificare l'importo del canone di
 locazione in misura superiore a quello "equo";
     che,  ad avviso del rimettente, dovrebbe dubitarsi "del potere di
 modificare  mediante  le  deliberazioni  del  Cipe   una   situazione
 normativa    statuita    con   legge   ordinaria,   con   conseguente
 illegittimita' della legge  regionale  che  a  tali  delibere  si  e'
 richiamata",  anche  perche' la Regione non e' titolare di competenza
 legislativa nella materia in esame, con conseguente violazione  degli
 artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;
     che,  inoltre,  secondo il rimettente, la norma denunziata, nella
 parte in cui prevede che il canone di locazione di detti alloggi, per
 la "area sociale", puo' essere fissato in misura superiore  a  quello
 "equo",  violerebbe  anche  l'art.  3 della Costituzione, poiche', in
 riferimento a detta "area", non sussisterebbe l'esigenza di stabilire
 il canone in una misura tale da indurre gli occupanti a liberare  gli
 immobili;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente della Giunta della
 Regione Veneto, chiedendo, nell'atto di intervento  e  nella  memoria
 depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, che la questione sia
 dichiarata  inammissibile  o  comunque  infondata, in quanto la norma
 regionale avrebbe dato corretta applicazione ai criteri  fissati  dal
 Cipe, i quali sarebbero a loro volta legittimi, anche alla luce delle
 modificazioni normative sopravvenute all'ordinanza di rimessione, che
 avrebbero  confermato  la  competenza legislativa della Regione nella
 materia in esame e non consentirebbero di  assumere  le  norme  della
 legge n. 392 del 1978 quale valido tertium comparationis;
     che  nel  giudizio  si  sono altresi' costituiti i ricorrenti nel
 processo principale, i  quali,  nell'atto  di  costituzione  e  nella
 memoria   depositata  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  hanno
 chiesto l'accoglimento della  questione,  contestando  la  competenza
 della  regione  nella  materia  in  esame  e  sostenendo che le norme
 sopravvenute al provvedimento di rimessione conforterebbero  il  loro
 assunto.
   Considerato  che  il  pretore  di  Padova dubita della legittimita'
 costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione  Veneto  n.  10
 del  1996,  come  modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, in
 quanto la disposizione regionale si sarebbe conformata ai criteri  di
 fissazione   dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale pubblica stabiliti dal  Cipe  i  quali,  a  loro  volta,
 sarebbero  illegittimi in quanto violerebbero la disciplina stabilita
 in norme primarie, mentre la  Regione  sarebbe  priva  di  competenza
 legislativa nella materia in esame;
     che,   successivamente   alla  proposizione  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale, l'art. 60, comma 1, del d.lgs. 31  marzo
 1998,  n.   112, ha stabilito che "sono conferite alle regioni e agli
 enti locali tutte le funzioni amministrative (...) e, in particolare,
 quelle  relative:  (...)  e)  alla   fissazione   dei   criteri   per
 l'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  destinati
 all'assistenza abitativa, nonche' alla  determinazione  dei  relativi
 canoni";
     che,  inoltre, l'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.
 431, nel  disciplinare  il  canone  di  locazione  degli  alloggi  di
 edilizia  residenziale  pubblica, ha confermato il conferimento delle
 funzioni alle regioni attuato con l'art. 60, comma 1, del d.lgs.   n.
 112  del  1998, ed ha altresi' espressamente stabilito che, in attesa
 di un apposito  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  "gli  attuali
 criteri   di   determinazione   dei   canoni   restano   validi  fino
 all'adeguamento da parte  delle  regioni  ai  criteri  stabiliti  dal
 presente comma";
     che l'art. 14 della legge n. 431 del 1998 ha altresi' abrogato le
 norme  della  legge  n.  392 del 1978, che disciplinano l'equo canone
 (comma 4);
     che le  norme  sopravvenute  all'ordinanza  di  rimessione  hanno
 determinato  un mutamento del precedente assetto della materia de qua
 e, quindi, del quadro complessivo nel quale si inscrivono  i  profili
 della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore;
     che   pertanto   la   modificazione  del  contesto  normativo  di
 riferimento  impone  il  riesame  della  perdurante  rilevanza  della
 questione di legittimita' costituzionale da parte del giudice a quo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Padova.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0855