N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1998
N. 439 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Salvati Simone ed altri contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 15-9-1999 )
Il tribunale amministrativo regionale Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 11073/1998, 11596/1998, 11678/1998, 11713/1998, 11740/1998, 11770/1998, 12112/1998, 12113/1998 e 7967/1998 proposti rispettivamente da: Simone Salvati, Lucio Cassara', Mimoza Canga, Maurizio Martini, Mario Martelloni, Marco Altieri, Riccardo Pino, Alessandro Cruciani, Christian Buttinelli, Matteo Bruno, Riccardo Diegoli, Luca Benevento, Pietro Quartuccio, Barbara Salvati, Rodolfo Rimatori, Gianluca Mendico, Claudio Fabro, Gabriele Urracci, Danilo Fontana, Marco Fiorilli, Jessica Leguia, Franco Butera, Alessandro Torre, Daniel Coppa, Cesare Barigelli, Donato Di Giorgio, Valentina Marconi; Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del rettore in carica, il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rapp. e difesi dall'Avv.ra gen. Stato, ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva: del d.m. Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1998 n. 143, con cui e' stato determinato per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" un numero di posti pari a 27 per l'anno accademico 1998/1999; del provvedimento, di estremi ignoti, con cui l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" facolta' di medicina e chirurgia - corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'A.A. 1998-1999 un numero di posti pari a 0 (zero), nonche' di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio di amministrazione di detta Universita' e del Consiglio universitario nazionale; di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso e/collegato a quelli impugnati (ric. n. 11073/98); Lorenzo Zanasi, rapp. e difeso dall'avv. Marco Tortorella elett. dom. nello studio del difensore, in Roma, via G. Antonelli n. 4; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli Studi di Firenze, in persona del rettore pro-tempore; il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in persona del preside pro-tempore; il senato accademico dell'Universita' degli studi di Firenze, in persona del preside pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva: A) del provvedimento, contenuto nella graduatoria affissa presso la segreteria del corso di laurea in medicina e chirurgia, della facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' degli studi di Firenze, dal cui esame l'odierno istante ha appreso di non essere stato ammesso a frequentare il suddetto corso di laurea; B) del decreto-bando del rettore dell'Universita' degli studi di Firenze del 24 luglio 1998; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale (ric. n. 11596/1998); Nicoletta Canitano, rapp. e difesa dall'avv. Giuseppe Castelli Avolio elettivamente domiciliata nello studio del difensore, in Roma, piazza Borghese n. 3; Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; il Consiglio universitario nazionale in persona del legale rappresentante pro-tempore; la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per annullamento, previa sospensione del decreto 23 luglio 1998 del rettore dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" con cui e' stato indetto il concorso pubblico a 445 posti per l'ammissione (preiscrizione) alla immatricolazione al primo anno ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998/1999; della graduatoria generale di merito, resa nota in data 16 settembre 1998 mediante affissione presso la segreteria della facolta' di medicina e chirurgia, relativa alle prove di ammissione alla predetta immatricolazione; della delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 10 luglio 1998, non conosciuta; della delibera del senato accademico 17 luglio 1998, non conosciuta; del decreto del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento; del decreto del M.U.R.S.T. dell'11 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998 con cui e' stata disposta la limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999 e si e' provveduto a determinare le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione (ric. n. 11678/1998); Guido La Venuta, rapp. e difeso dall'avv. Ciro Centore elett. dom. in Roma, via Sistina n. 121; Contro il Ministero della Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonche' l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento e la riforma, previa sospensiva: a) del decreto M.U.R.S.T. anno 1998 con e per il quale, per l'anno accademico 1998/1999, si limitano i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in "medicina e chirurgia" e li si ripartiscono tra le varie Universita' italiane secondo una tabella costituente parte integrante del decreto, decretando per la Universita' di Napoli posti 213; b) del bando di concorso per l'anno accademico 1998/1999, per il corso di laurea cui ha partecipato il ricorrente, cosi' come bandito dalla Universita', in uno al decreto rettoriale di determinazioni per numero di posti disponibili, per immatricolazione al I anno e in uno alla delibera del Senato accademico di approvazione del bando, nonche' ancora, dello statuto della Universita' nella parte in cui, prevedibilmente, abbia anche a contemplare una limitazione del numero di posti disponibili; c) degli atti, provvedimenti, verbali e determinazioni assunte/i dalla Universita', tra cui la determinazione pubblicata 15 settembre 1998, all'albo pretorio della Universita' di Napoli e contenente la graduatoria dei giovani ammessi alla iscrizione (in tutto 213) e contenente, tra i nominativi degli esclusi, per trovarsi fuori graduatoria (il ricorrente si trova nella posizione n. 514 e quindi e' stato escluso); d) del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 M.U.R.S.T., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, serie generale n. 175, in tema di accessi alla istruzione universitaria; e) degli atti connessi ai precedenti in preordine e conseguenza (ric. n. 11713/1998); Cinzia Zanoli e Cristina Zanoli, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Fregni ed Ennio Mazzocco ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, via Ugo Bassi n. 3; Contro l'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio universitario nazionale, il senato accademico dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio d'amministrazione della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, il rettore pro-tempore della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e il Presidente in carica della Repubblica italiana, per l'annullamento, previa sospensione: del decreto del M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245; del decreto del M.U.R.S.T. 11 giugno 1998; del bando in data 3 agosto 1998, relativo all'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1998/1999, con cui l'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, facolta' di medicina e chirurgia ha previsto un numero d'iscrizione, previo esame d'ammissione, limitato a quattordici posti, nonche' di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio d'amministrazione di detta Universita' e del Consiglio universitario nazionale, nonche' del manifesto degli studi per l'a.a. 1998/1999 in parte qua; dell'art. 52/3 dello statuto dell'Universita' di Modena, come modificato con decreto rettorale 11 agosto 1977; delle delibere del senato accademico e del consiglio di facolta' dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia (tutti ancora sconosciuti alle ricorrenti) con i quali e' stato introdotto, recepito o ribadito il numero delle iscrizioni al 1 anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1998/99, a quattordici posti, nonche' di tutti gli altri atti comunque annessi, presupposti o conseguenziali a quelli sopra citati; di ogni altro atto con cui le ricorrenti non sono state ammesse e/o iscritte al 1 anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia per l'anno 1998/99 (ric. n. 11740); Emanuele Bruno, rapp. e difeso dall'avv. Annarita Iacopino, elett. dom. nello studio del difensore, in Roma, via Erasmo Gattamelata n. 55; Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del magnifico rettore pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento affisso in data 15 settembre 1998 con il quale il sig. Emanuele Bruno, tra gli altri, non e' stato ammesso alla facolta' di medicina dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma; del decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1998, n. 145, della delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia della Sapienza del 10 luglio 1998, della delibera del Senato Accademico della Sapienza del 17 luglio 1998 e del decreto rettorale 23 luglio 1998 sull'iscrizione alla facolta' di medicina e chirurgia (ric. n. 11770/98); Sante Maggio, rappresentante e difeso dall'avv. Stefano Del Villano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Ippocrate n. 76; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del sig. Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia; del decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1998, relativo alla determinazione per l'anno accademico 1998/99 del numero dei posti, ripartizione e modalita' di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli altri provvedimenti ad esso presupposti; del decreto del Ministro dell'Universita' del 21 luglio 1997, n. 245 - Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria, e di quelli conseguenti, tra i quali la circolare del Ministro dell'Universita' del 12 giugno 1998 prot. n. 4526, sconosciuta, nonche' deI bando di concorso pubblico dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" del 27 luglio 1998, - corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (ric. n. 12112/98); Nonche' contro l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: del bando di concorso pubblico dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" del 27 luglio 1998, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (ric. n. 12113/98); Maria Luce Millevolte, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato c/o segreteria t.a.r. Lazio; Contro l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Ministero Universita' e ricerca scientifica e tecnologica rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annuIlamento del bando di concorso di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria emesso il 1 agosto 1997 dall'Universita' degli studi di Chieti facolta' di medicina e chirurgia nel quale si prevede la programmazione e la limitazione del numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98. Nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi con i quali si stabilisce la limitazione dell'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ivi comprese le deliberazioni del consiglio di facolta' che hanno limitato l'accesso al corso di laurea nonche' tutti gli atti concorsuali che hanno condotto alla esclusione della ricorrente dalla iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' l'annullamento del d.m. n. 245/97 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997 entrambi emanati dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica (ric. n. 7967/98). Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 ottobre 1998, il consigliere Bruno Mollica; Uditi altresi' i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1998-99 (nonche', limitatamente al ricorso n. 7967/98, per l'anno accademico 1997-98), e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'Amministrazione, ed in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della costituzione. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incotrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'Universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedono. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determitate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, cit. per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 1998. Il presidente: Cossu Il consigliere, est.: Mollica 99C0868