N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1999

                               N. 448
  Ordinanza  emessa  il  20  marzo  1999  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Cabrini Sara e I.N.P.S.
 Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennita'  giornaliera  di
    maternita per i periodi di gravidanza e puerperio - Corresponsione
    alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone,
    artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi nn.
    1047/1957  e 613/1966 - Mancata previsione della corresponsione di
    detta indennita' altresi' alle  imprenditrici  agricole  a  titolo
    principale  -  Disparita'  di trattamento di situazioni omogenee -
    Incidenza sul principio della tutela della salute e della  parita'
    di trattamento delle lavoratrici - Riferimenti alle sentenze della
    Corte costituzionale nn. 31/1986 e 181/1993.
 (Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3).
 (Cost., artt. 3, 32 e 37).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 febbraio
 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  promossa  da
 Cabrini Sara avv. Enrica Dallaturca;
   Contro l'I.N.P.S., avv. Oreste Manzi, osservando quanto segue;
                            Fatto e Diritto
   Con  ricorso  del  22  luglio  1997  diretto al pretore di Parma in
 funzione di giudice del lavoro, Cabrini Sara  conveniva  in  giudizio
 l'I.N.P.S.    per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "voglia
 il  sig.  pretore  ill.mo,  contrariis   reiectis;   dichiarare   che
 l'I.N.P.S.,  Istituto  nazionale  della  previdenza  Sociale, sede di
 Parma, e' tenuto a liquidare e corrispondere alla sig.ra Sara Cabrini
 la  indennita'  di   maternita'   per   il   periodo   di   legge   e
 conseguentemente  condannarlo  alla corresponsione, previo occorrendo
 regolarizzazione della relativa contribuzione.   Oltre  interessi  di
 legge.
   Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  oltre IVA e CPA da
 distrarsi  in  favore  del  sottoscritto  procuratore   antistatario.
 Sentenza provvisoriamente esecutiva".
   La ricorrente all'uopo premetteva testualmente che:
     la   sig.ra  Sara  Cabrini  e'  imprenditore  agricolo  a  titolo
 principale;
     in data 15 aprile 1996 la sig.ra Cabrini presentava  all'I.N.P.S.
 -  Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  -  sede di Parma,
 domanda di indennita' di maternita';
     l'8 maggio 1996 l'I.N.P.S. comunicava alla sig.ra Cabrini di  non
 poter  accogliere  la  richiesta perche' "non rientra nelle categorie
 che hanno diritto in quanto e' imprenditore agricolo";
     la sig. ra Cabrini proponeva ricorso avverso detto  provvedimento
 a mezzo di Patronato INAC di Parma;
     il   25   gennaio  1996  la  commissione  speciale  dell'I.N.P.S.
 comunicava alla sig.ra Cabrini di respingere il ricorso;
     il provvedimento dell'I.N.P.S. e' illegittimo.
   L'art.  1  della  legge 29 dicembre 1987, n. 546, che istituisce la
 indennita' di maternita' per le  lavoratrici  autonome,  prevede  che
 "dal  1  gennaio  1988  e'  corrisposta  alle  lavoratrici  autonome,
 coltivatrici dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed  esercenti
 attivita'  commerciali  di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
 luglio 1959, n.  463  e  22  luglio  1966,  n.  613,  una  indennita'
 giornaliera  per  i  periodi  di  gravidanza e puerperio calcolata ai
 sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge".
   Cio' significa che per tutte le lavoratrici autonome dei settori  e
 categorie  elencati  e'  prevista  la possibilita' di usufruire della
 indennita' di maternita'.
   Nella categoria delle lavoratrici  autonome  rientra  anche  quella
 della cosiddetta I.A.T.P. - imprenditore agricolo a titolo principale
 -  ovvero, secondo l'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153,, colui che
 "dedichi alla attivita' agricola almeno due terzi del  proprio  tempo
 di  lavoro  complessivo  e che ricavi dalla attivita' medesima almeno
 due terzi  del  proprio  reddito  globale  risultante  dalla  propria
 posizione fiscale".
   Che  detta  categoria  rientri  nella  tutela dell'art. 1, legge n.
 546/1987 non e' dato soltanto dal fatto che l'imprenditore agricolo a
 titolo principale e'  comunque  sempre  un  lavoratore  autonomo  del
 settore   della   agricoltura   che   ricava   il   proprio   reddito
 principalmente dalla detta attivita',  bensi'  sostanzialmente  dalla
 circostanza  che  l'art.  13  della  legge  2 agosto 1990, n. 233, ha
 disposto che "a decorrere dal 1 luglio  1990  le  disposizioni  della
 legge  26  ottobre  1957,  n.    1047,  e  successive modificazioni e
 integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a  titolo
 principale, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153".
   Con  detta  norma la categoria dello "I.A.T.P." rientra pertanto di
 diritto nella piu'  ampia  categoria  e  tutela  dei  lavoratori  del
 settore dell'agricoltura, assumendone diritti e doveri.
   Non si vede perche' pertanto la lavoratrice I.A.T.P. parficata alle
 lavoratrici  CD-CM  con  la  predetta legge non debba usufruire anche
 della indennita' di maternita'.
   Che se il chiaro disposto della norma dovesse  essere  interpretato
 nel  senso  che  per  le imprenditrici agricole non e' prevista detta
 tutela, la stessa sarebbe viziata di  illegittimita'  costituzionale,
 per  violazione del disposto degli articoli 3, 32, 37 e 38 Cost., non
 garantendo mezzi adeguati alle loro esigenze, ne' tutela della salute
 e  della  lavoratrice  madre,  e  creando  comunque   disparita'   di
 trattamento con altre lavoratrici, autonome e subordinate.
   Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'I.N.P.S. si costituiva
 in giudizio a mezzo di memoria difensiva di risposta eccependo: a) la
 carenza  del  rapporto assicurativo in ordine al "rischio maternita'"
 della ricorrente; b) la carenza di prova in ordine  ai  requisiti  di
 assicurazione e contribuzione; c) la mancanza di previsione normativa
 in  ordine  alla  esistenza del diritto alla indennita' di maternita'
 per  l'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale;   d)   la   non
 ammissibilita' di una interpretazione estensiva dell'art. 1, legge n.
 546/1987  dal  momento  che  il  legislatore ha voluto estendere alla
 categoria  degli  I.A.T.P.  la  sola  assicurazione   invalidita'   e
 vecchiaia;  e)  che,  infine, infondata deve ritenersi l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale della normativa, con  riferimento  alla
 decisione della Corte cost.  n. 364/1995.
   Invero,  deve essere al riguardo rilevato che l'art. 13 della legge
 n. 233 del 1990, in tema di riforma dei trattamenti pensionistici dei
 lavoratori autonomi, ha stabilito che a decorrere dal 1  luglio  1990
 le disposizioni della legge n. 1047/1957 e successive modificazioni e
 integrazioni,  sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo
 principale di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975.
   Per quest'ultima disposizione  si  considera  a  titolo  principale
 l'imprenditore agricolo che dedichi all'attivita' agricola almeno due
 terzi  del  proprio  tempo  di  lavoro  complessivo  e  che  ritragga
 dall'attivita' medesima almeno  due  terzi  del  proprio  reddito  da
 lavoro,  come  risultante dalla dichiarazione a fini fiscali. Occorre
 pure rilevare che in base al combinato disposto degli  artt.  2082  e
 2135   c.c.   la   nozione   di  imprenditore  agricolo  si  concreta
 essenzialmente nell'organizzazione e nel  coordinamento  dei  fattori
 della  produzione  nel settore agricolo e l'attivita' imprenditoriale
 si sostanzia quindi in una attivita' di direzione che se non richiede
 necessariamente l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia non
 la esclude.
   Cio' posto, il rinvio operato dall'art. 13, legge n. 233/1990  alla
 legge   n.   1047/1957  consente  di  affermare  l'estensione,  anche
 all'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'assicurazione per
 l'invalidita' e vecchiaia, cosi'  come  la  legge  del  1957  l'aveva
 estesa al coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
   Si  puo',  pertanto,  ritenere  che  a  far tempo dal 1 luglio 1990
 l'I.A.T.P.    e'  quanto  meno,  ai  fini  previdenziali   anzidetti,
 equiparato ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
   Per quanto riguarda l'indennita' di maternita', la legge n. 546 del
 1987  (artt. 1 e 3) ha disposto che dal 1 gennaio 1988 e' corrisposta
 alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre  e  colone,
 artigiane   ed   esercenti   attivita'   commerciali  una  indennita'
 giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio.
   Tale indennita' non e' stata prevista a  favore  delle  lavoratrici
 autonome nell'agricoltura come le I.A.T.P.
   E'  vero  che  per  tale  categoria di imprenditori agricoli non e'
 richiesto il requisito della "manualita'"; ma  e'  anche  vero,  come
 gia' rilevato, che l'esclusione di tale requisito non costituisce una
 connotazione essenziale e necessaria per la definizione dell'I.A.T.P.
   Si  deve,  invece, considerare, ai fini che qui interessano, che se
 la legge ha esteso il  godimento  dell'indennita'  di  maternita'  in
 favore  delle  lavoratrici autonome, come coltivatrici dirette, anche
 se proprietarie del fondo, artigiane, commercianti, ecc., non si vede
 per quali ragioni le  I.A.T.P.  sono  state  escluse  dalla  medesima
 tutela,  dal  momento  che  il  rischio  nel  periodo di gravidanza e
 puerperio e' sempre lo stesso per tutte le categorie di lavoratrici.
   Peraltro,  l'esclusione  appare  ingiusta  e  irrazionale   se   il
 legislatore, pure ai fini previdenziali anzidetti, ha gia' equiparato
 gli  I.A.T.P.    ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Ne deriva
 che la non prevista estensione  alle  I.A.T.P.  del  godimento  anche
 dell'indennita' di maternita', appare illegittima e quindi sembra non
 manifestamente  infondata  la  sollevata  questione di illegittimita'
 costituzionale degli artt.   1  e  3  della  legge  n.  546/1987,  in
 riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., stante l'evidente disparita'
 di  trattamento fra le I.A.T.P.  e le altre lavoratrici autonome alle
 quali la tutela in esame e' stata estesa.
   Invero, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione deve essere
 rilevato  che alle I.A.T.P. la legge riserva un trattamento deteriore
 rispetto  a  quello  riconosciuto  alle  altre  lavoratrici  autonome
 considerate dagli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 546/1987 di fronte al
 medesimo e quindi omogeneo evento della maternita', in presenza della
 comune  finalita'  sociale che e' quella di supplire alla mancanza di
 reddito durante il periodo di gravidanza.
   Si possono semmai giustificare, come riconosce Corte  cost.  n.  31
 del  1986,  diversi  trattamenti  normativi ed economici fra le varie
 categorie  di  lavoratrici  autonome  in   relazione   alle   diverse
 situazioni  (come  gia' previsto dagli artt. 3 e 4 della stessa legge
 n. 5467/1987); ma non si puo' escludere  del  tutto  l'indennita'  di
 maternita' nei confronti della sola categoria delle I.A.T.P.
   Per  quanto  riguarda  il  contrasto  con  le  disposizioni  di cui
 all'art.  37 Cost., e' vero che queste riguardano soltanto il  lavoro
 subordinato;  ma  come riconosce Corte cost. n. 181/1993 "non si puo'
 tuttavia sottacere lo spirito che anima dette disposizioni e  che  e'
 di grande momento per i parziali riflessi che esse hanno su qualsiasi
 attivita'   lavorativa",   in  relazione  alla  "essenziale  funzione
 familiare" della donna, al fine di assicurare una "speciale  adeguata
 protezione" alla madre e al bambino.
   Infine,  per quanto riguarda il contrasto con l'art. 32 Cost., deve
 essere rilevato che la mancanza di una indennita' economica nei  soli
 confronti  delle  I.A.T.P.  puo'  indurre  queste ultime a continuare
 l'impegno lavorativo anche nel periodo di gravidanza e puerperio, pur
 in presenza di forme morbose o di complicanze in genere, dal  momento
 che  le  forme  di  previdenza  di  cui  alle leggi n. 1204/1971 e n.
 546/1987 "sono dirette non a fornire solo  un  aiuto  economico  alle
 gestanti  ma essenzialmente a dare un'efficace tutela a quel valore -
 la maternita' - che e' molto  considerato  dalla  Carta  fondamentale
 della  Repubblica  con  il  conseguente  dovere  del  legislatore  di
 apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto cio' che possa
 compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della  vita  del
 bambino" (Corte cost. n. 181/1993, cit.).
   Talche'  se  l'esigenza  primaria  e'  quella di tutelare il valore
 della vita e della salute della madre e del  bambino,  tale  esigenza
 dovrebbe  indurre le lavoratrici autonome, come le I.A.T.P., mediante
 provvidenze economiche, quanto meno a diminuire l'impegno lavorativo,
 al fine di evitare rischi di complicanze e forme morbose nel  periodo
 della gravidanza.
   Infatti,  nel caso di specie, per raggiungere tale finalita' non vi
 e' bisogno di sollecitare l'intervento discrezionale del legislatore,
 in  quanto  se  quest'ultimo  ha  gia'   dimostrato   di   parificare
 l'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  per  quanto riguarda
 l'estensione  a   quest'ultima   categoria   dell'assicurazione   per
 l'invalidita'  e vecchiaia prevista in favore di coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni, come risulta dall'art. 13 della legge n.  233/1990
 in  relazione  all'art.  1 della legge n. 1047/1957; allo stesso modo
 alle I.A.T.P. puo' essere estesa  la  medesima  disposizione  di  cui
 all'art.  3  della  legge  n.  546/1987 che gia' prevede l'indennita'
 giornaliera in una certa misura a favore delle coltivatrici  dirette,
 colone e mezzadre.
   La  questione,  come  sollevata, oltre ad essere non manifestamente
 infondata appare rilevante ai fini  della  decisione  della  presente
 causa,  in cui la ricorrente chiede l'indennita' di maternita', quale
 I.A.T.P.,  per  cui  ne  va  disposta  la   rimessione   alla   Corte
 costituzionale  per  il relativo giudizio incidentale di legittimita'
 con conseguente sospensione del giudizio.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
   Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre
 1987,  n. 546 in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione
 nella parte in cui non prevedono la corresponsione, in  favore  delle
 imprenditrici  agricole  a titolo principale, della stessa indennita'
 giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, gia' prevista  a
 favore delle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio; e, inoltre, che a  cura
 della,  cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Parma, il 20 marzo 1999.
                   Il consigliere dirigente: Ferrau'
 99C0877