N. 473 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1999
N. 473 Ordinanza emessa il 3 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo sul ricorso proposto da Galeotti Marinella contro Islandia S.p.a. ed altra Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonche' della "sfera patrimoniale della collettivita'", del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacita' contributiva. (C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge n. 534 del 20 dicembre 1995; art. 11, legge 21 novembre 1991, n. 374). (Cost., artt. 3, 23, 36, primo comma, 53, primo comma, e 97).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL GIUDICE DI PACE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 302/1998 r.g. avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da Marinella Galeotti nel sinistro del 20 gennaio 1997 occorso in localita' Coniale-Firenzuola (Firenze). In prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, ammessa la prova per testi, la causa e' stata rinviata per lo sfogo all'udienza del 22 febbraio 1999; in detta udienza non essendo comparse le parti, il giudicante ha rinviato la causa al 26 marzo 1999, udienza, poi, non tenuta dal giudice per indisponibilita' fisica, indi, rinviata al 26 aprile 1999. All'udienza del 26 aprile 1999 le parti, pur regolarmente edotte, non sono comparse, per cui il giudicante si e' riservato, occorrendo stabilire se al processo debba applicarsi il combinato disposto ex artt. 309 e 181 c.p.c.; Non sembra dubbio che tale norma, cosi' come modificata dal d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in legge n. 534 del 20 dicembre 1995, vada applicata alla presente controversia; di fronte alla mancata comparizione delle parti nel corso del processo (art. 309) o in prima udienza (art. 181) "il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite, se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo". E' pregiudiziale alla cancellazione della causa dal ruolo la verifica della persistenza, della legittimazione processuale di tale disposizione. A scioglimento della riserva; O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 472/1999). 99C0917