N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1999
N. 475 Ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Beber Franco ed altri contro la regione Trentino-Alto Adige ed altro Giustizia amministrativa - Controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Applicazione della normativa impugnata anche alla regione Trentino-Alto Adige - Violazione della sfera di giurisdizione del tribunale di giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige e del particolare assetto statutario della giustizia amministrativa nella regione stessa a tutela delle minoranze linguistiche - Incidenza sui principi del giudice naturale e della tutela giurisdizionale e sul diritto di difesa - Lesione dell'autonomia regionale - Illegittimo uso, per la disciplina della materia, di decreto legislativo (fondato su legge di delega ordinaria) anziche' di norme di attuazione dello statuto. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, e 45, comma 17; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)). (Cost., artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125; statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 90, 103 e 107).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL TRIBUNALE REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 353 del 1998 proposto dai signori Beber Franco, Zanon Loretta, Rigotti Gisella, Dell'Eva Giuliano, Pancheri Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, Galleria Tirrena, 10; Contro la regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, 9 e' pure - per legge - domiciliata; e nei confronti del signor Gamper Sieghard, non costituito in giudizio per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 3 luglio 1998, con la quale viene affidato provvisoriamente al signor Sieghard Gamper l'incarico di direzione dell'Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali e del relativa' processo verbale n. 22 della seduta della Giunta regionale tenutasi il 3 luglio 1998 a Bolzano, nonche' di tutti gli atti con i precedenti connessi, presupposti o derivati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 1999 - relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri - l'avv. Sergio Dragogna per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Pier Alberto Trovatelli per l'Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti, dipendenti della regione autonoma Trentino-Alto Adige, impugnano la delibera del 3 luglio 1998 con cui la Giunta regionale ha affidato al controinteressato l'incarico di direzione dell'Ufficio studi statistica e rapporti con organismi interregionali al controinteressato. Questi i motivi dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle relative disposizioni di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15. 3) violazione dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo una pronuncia di rigetto. In via pregiudiziale, la difesa dell'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione che sarebbe devoluta al giudice ordinario. All'udienza pubblica del 29 aprile 1999 il ricorso e' stato spedito in decisione. D i r i t t o La sollevata questione attinente al difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo assume carattere determinante e va quindi affrontata in via pregiudiziale. In concreto la regione autonoma Trentino-Alto Adige, costituita in giudizio a mezzo della Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, rileva che la controversia in esame, riguardante un rapporto di lavoro, e' successiva al 30 giugno 1998 ed essa e' ormai devoluta al giudice ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 45, comma 17, comma d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Invero l'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, nel sostituire l'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; il comma 17 dell'art. 45 prevede l'operativita' di tale disposizione per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. La delibera impugnata e' stata adottata il 3 luglio 1998, percio' il ricorso riguarda una fase del rapporto di lavoro dei ricorrenti sorta successivamente al 30 giugno 1998; conseguentemente, ai sensi della normativa sopra richiamata, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 26 agosto 1998, n. 8451; id. n. 26 agosto 1998, n. 8454). Ritiene, peraltro, il Collegio che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti disposta dagli articoli 29 e 45, comma 17, del d.lgs. 80 del 1998, ove riferita anche al Trentino-Alto Adige, sollevi seri dubbi di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonche' degli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 1. - Per un corretto inquadramento della problematica, si impone anzitutto un breve profilo storicocostituzionale del peculiare ordinamento del Trentino-Alto Adige. Secondo l'art. 116 della Costituzione, al Trentino-Alto Adige, oltreche' alle altre 4 regioni differenziate, sono attribuite "forme e condizioni particolari di autonomia, secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale". In applicazione di tale norma e rifacendosi all'accordo De Gasperi - Gruber del 1946 (Allegato IV del Trattato di pace fra le Potenze alleate e l'Italia), la stessa Assemblea Costituente ha approvato - ai sensi della XVII Disp. trans. della Costituzione - lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto che e' stato poi significativamente modificato con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (attuativa del c.d. "pacchetto" predisposto per risolvere la controversia esistente tra il Governo italiano e quello austriaco in relazione appunto al citato accordo De Gasperi - Gruber): ed il tutto e' poi confluito nel citato d.P.R. n. 670 del 1972. Il nuovo Statuto, intervenuto subito dopo la nascita delle Regioni ordinarie, ha posto la regione Trentino-Alto Adige in una posizione indubbiamente differenziata (anche rispetto alle altre Regioni ad autonomia speciale), sia con riferimento alla istituzione di tre Enti (regione e province autonome di Trento e Bolzano) dotate di potesta' legislativa, prevalentemente di tipo esclusivo, sia con riguardo alle materie oggetto di detta potesta', regionale e provinciale, sia ancora con richiamo ad alcuni istituti peculiari, quali quelli di cui all'art. 56 (impugnativa diretta alla Corte costituzionale da parte di gruppi linguistici) e all'art. 89 Statuto (riserva di posti di ruolo nelle Amministrazioni statali a favore sempre di gruppi linguistici). Diverse disposizioni dello Statuto sono dunque ispirate dalla considerazione della presenza sul territorio regionale di popolazioni alloglotte e quindi dalla esigenza della loro salvaguardia, in aderenza al fondamentale principio costituzionale della tutela delle minoranze etnico - linguistiche (art. 6 della Costituzione e art. 2 Statuto Trentino-Alto Adige). E' di tutta evidenza che la struttura autonomistica del Trentino-Alto Adige cosi configurata, in cui la regione e le province (autonome) sono poste su un piano di pari ordinazione, costituisce un unicum nel contesto italiano. 2 - In tale quadro di "specialita'" autonomistica si colloca anche la previsione statutaria (art. 90) dell'Organo di Giustizia amministrativa di primo grado (tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede nel Capoluogo della Regione - Trento - e la Sezione autonoma di detto tribunale avente sede in Bolzano). Invero, detto Organo giurisdizionale, se sul piano generale si riporta al principio costituzionale introduttivo del doppio grado nella giurisdizione amministrativa (artt. 103 e 125, secondo comma, della Costituzione e art. 93 Statuto) per il migliore perseguimento dei fini posti dall'art. 113 della Costituzione (tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi), sul piano strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto atipica, proprio in relazione al contesto nel quale e' chiamato ad operare. Al riguardo, il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (e succ. modif.) - contenente la normativa di attuazione che ha dato corpo al precetto statutario - ha individuato, agli artt. 1, 2 e 4, la particolare composizione di detto Organo di Giustizia amministrativa, specificando il numero dei magistrati da assegnare alla sede di Trento (4 giudici di carriera e 2 giudici nominati su designazione del Consiglio provinciale di Trento) ed alla Sezione autonoma di Bolzano (6 giudici, tre di designazione governativa, di cui 2 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco, e tre nominati su designazione del Consiglio provinciale di Bolzano, di cui 2 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco); disponendo, inoltre, specifiche modalita' di funzionamento del Collegio giudicante (presenza necessaria di uno dei componenti di designazione provinciale per il T.R.G.A. nel capoluogo regionale e presenza paritetica dei membri dei due gruppi linguistici, italiano e tedesco, per la Sezione autonoma di Bolzano). Pertanto la composizione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, come sopra delineata, risponde alla precisa esigenza di consentire una piu' puntuale tutela dei rapporti tra le diverse etnie esistenti sul territorio regionale. Con particolare riferimento alla salvaguardia del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento, giova richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 356, che e' pervenuta alla declaratoria di incostituzionalita' della normativa impugnata sulla base della rilevata violazione delle disposizioni statutarie. In definitiva, nella regione Trentino-Alto Adige si e' pervenuti ad un assetto peculiare rispetto al regime organizzatorio della Giustizia amministrativa vigente nel resto del Paese (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 1996, n. 1200; Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995, n. 1546; T.R.G.A. Trento 30 novembre 1990, n. 477), assetto che risulta determinato in modo puntuale dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e che puo' essere modificato solo attraverso il procedimento previsto per le leggi costituzionali (art. 138 della Costituzione e art. 103 Statuto), ove si intenda incidere direttamente sulle disposizioni statutarie, oppure, nel caso di modifiche o integrazioni della normativa di attuazione dello Statuto, attraverso lo specifico iter procedimentale contemplato dall'art. 107 dello Statuto medesimo. 3. Tali considerazioni inducono a dubitare della costituzionalita' (con riferimento alle citate norme della Costituzione e dello Statuto del Trentino-Alto Adige) delle disposizioni legislative che, senza darsi carico del necessario rispetto delle sopra richiamate norme costituzionali (artt. 103 e 107 Statuto), sono venute ad incidere sulle prerogative e sulle garanzie riconosciute alla sezione ed alle Province autonome: situazione questa che si e' gia' verificata a seguito di un intervento governativo sulla dotazione organica del personale di segreteria del T.R.G.A., e che ha determinato, in sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di Trento, una pronuncia di incostituzionalita' della Corte con la sentenza 23 aprile 1998, n. 137. E', infatti, evidente che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, cosi' come contemplato dalle richiamate norme di rango costituzionale e conseguenti norme di attuazione, assolve, in un ottica di sostanziale coerenza con i principi affermati negli artt. 103, primo comma, e 113 della Costituzione, alla delicata funzione di risoluzione di tutte le controversie che insorgono tra cittadini e pubblica amministrazione, dalle quali ovviamente non e' possibile escludere quelle relative ai rapporti di lavoro di natura pubblica. E tale funzione viene esplicata dal T.R.G.A. con particolari caratteristiche non solo nella stessa denominazione, ma anche, e soprattutto, nella composizione e nella competenza per materia, piu' ampia rispetto a quella spettante agli altri t.a.r.: connotazioni che sono indissolubilmente legate ad un contesto territoriale nel quale la tutela delle diverse etnie esistenti (si vedano in particolare gli artt. 19 e 102 dello Statuto) ha costituito il presupposto per l'attribuzione della speciale autonomia. Da quanto sopra consegue che non vi puo' essere una deminutio di competenza - nei termini specificati - per semplice intervento del legislatore ordinario o delegato, senza con cio' stesso incidere sulla peculiarita' del suddetto giudice amministrativo, in palese violazione anche dell'art. 25 della Costituzione. D'altra parte, la vigente normativa di attuazione (d.P.R. n. 426 del 1984), pacificamente considerata di rango primario proprio per effetto della prevista procedura rinforzata contenuta nel citato art. 107 dello Statuto, rappresenta la migliore riprova di quanto sia stato possibile ampliare il ruolo autonomistico del T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige, sia pure in un quadro di sostanziale coerenza costituzionale, rispetto agli altri t.a.r. Pertanto, mentre l'ampliamento delle attribuzioni del T.R.G.A trova sempre il suo fondamento nello sviluppo delle istanze autonomistiche, e' evidente, ex adverso che ogni sottrazione di competenze si qualifica automaticamente come una compromissione o limitazione delle stesse, a meno che, ovviamente, la sottrazione in questione non trovi il consenso della apposita Commissione prevista dal richiamato art. 107 dello Statuto. Ne' puo' venire in considerazione l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1993, n. 266, che prevede l'adeguamento della legislazione regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige ai principi risultanti dalla normativa statale, dato che la problematica affrontata dalla suddetta norma si pone soltanto con riferimento agli ambiti di materia attribuita alla competenza regionale e provinciale (artt. 4 e 5, nonche' 8 e 9 dello Statuto). Per altro verso, non assume alcuna rilevanza l'eventuale richiamo alla "riserva" di legge statale per la disciplina della materia giurisdizionale: infatti, non viene qui in discussione detto principio costituzionale, ma si eccepisce la incostituzionalita', sotto il profilo del rigoroso rispetto dell'autonomia statutaria, dello strumento legislativo usato e cioe' il decreto legislativo fondato su legge (delega) ordinaria (art. 76 della Costituzione), in sostituzione di quello necessario ed inderogabile delle norme di attuazione, siccome tassativamente previsto dall'art. 107 dello Statuto. E la segnalata violazione appare ancora piu' significativa, ove si tenga conto del fatto che lo spostamento di giurisdizione a favore del giudice ordinario provoca la sottrazione al T.R.G.A. delle controversie di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche o aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige e comporta, nella materia in questione, la scomparsa di una delle ipotesi piu' importanti di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: con la conseguenza che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel Trentino-Alto Adige non potra' piu' verificarsi, come ora, la concentrazione in un unico giudice di ogni azione di accertamento, costitutiva e di condanna, inerente alle predette controversie di lavoro. Con la nuova normativa la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e quello amministrativo non sara' piu' soggetta a tale principio di concentrazione processuale insito nella giurisdizione esclusiva, ma dovra' basarsi sulla natura giuridica della posizione fatta valere, a seconda che la stessa si configuri come interesse legittimo o come diritto soggettivo: infatti, nel primo caso continuera' a permanere la competenza del giudice amministrativo, mentre la devoluzione della controversia al giudice ordinario si avra' solo quando la situazione fatta valere in giudizio si configuri come diritto soggettivo. Ovviamente e' prevedibile che, a seguito della soppressione nella materia in questione della giurisdizione esclusiva, finiranno per incrementarsi le questioni di giurisdizione, con conseguente aggravamento dei tempi decisionali, che nel Trentino-Alto Adige, grazie al particolare assetto ordinamentale del T.R.G.A., avevano finora consentito di affrontare e risolvere le controversie di lavoro di tutti i pubblici dipendenti pressoche' in tempi reali. Ne' puo' sottacersi che la inderogabile presenza, totale o parziale, nei collegi giudicanti del T.R.G.A. dei giudici di designazione locale, prevista in sede di normativa di attuazione, verrebbe a subire una ingiustificata discriminazione. Nel caso, infatti, di passaggio di tali controversie al giudice ordinario e cioe' ad un giudice esclusivamente di carriera, la lesione della peculiare specialita' autonomistica del Trentino-Alto Adige - connessa alla affermata esigenza di tutela dei rapporti fra i diversi gruppi etnico-linguistici esistenti nel territorio regionale - si configura come una inversione di tendenza rispetto al quadro esistente, dal quale si ricava una preferenza non solo per un organo giurisdizionale collegiale, ma anche per una composizione nella quale la presenza del giudice di designazione locale viene a coesistere con il giudice di carriera: e cio', come gia' rilevato, senza aver prima acquisito il parere obbligatorio della apposita Commissione prevista dall'art. 107 dello Statuto. 4. - Del resto, un sommario raffronto comparativo fra la legge n. 1034 del 1971 ed il d.P.R. n. 426 del 1984 consente di cogliere diversita' rilevanti sul piano sostanziale e processuale, dalle quali emerge che il sistema di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e' improntato a canoni concettuali palesemente diversi da quelli che hanno ispirato la legge istitutiva dei t.a.r. A) in primo luogo va posta in evidenza la circostanza che, pur avendo gli Organi di giustizia amministrativa di primo grado una giurisdizione generale di legittimita', il novero di materie su cui il T.R.G.A. e' chiamato a decidere risulta piu' ampio rispetto ai t.a.r., in relazione alla sfera autonomistica del T.A.A. e quindi alla vasta legislazione, regionale e provinciale, in settori propri del contesto locale (si pensi, in particolare, alla scuola materna e all'istruzione primaria e secondaria): materie per le quali la pecularita' del giudice amministrativo assume significativa rilevanza. B) in secondo luogo viene in considerazione il rigoroso riparto della competenza territoriale fra il T.R.G.A. di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano posto dal citato d.P.R. n. 426 del 1984 e legato alla sede (Trento oppure Bolzano) dell'Autorita' che emana l'atto o il provvedimento, oppure all'efficacia di quest'ultimo sul territorio dell'una o dell'altra provincia (art. 3, comma primo e secondo, criterio che puo' dar luogo ad un "conflitto di competenza" - non configurabile a livello degli altri t.a.r. tra sede centrale e sezione staccata - rimesso alla decisione del Consiglio di Stato (art. 3, III comma). Situazione questa che puo' verificarsi anche per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio regionale (si pensi alla gran parte delle deliberazioni adottate dalla regione). E cio' porta a ritenere che, dato il valore determinante attribuito dalla normativa di attuazione al principio della competenza territoriale, non trovi applicazione, per il Trentino-Alto Adige il dettato posto dall'art. 31, commi 1 e 9 della legge n. 1034 del 1971, relativo alla non rilevabilita' d'ufficio della incompetenza per territorio ed alla non impugnabilita' della decisione per tale motivo, e dal successivo art. 32, laddove si afferma che non costituisce vizio di incompetenza della decisione la pronuncia da parte del t.a.r. sedente nel capoluogo, anziche' della sezione staccata, o viceversa. C) infine, ed in stretta correlazione con quanto affermato ai punti precedenti, va sottolineato il profilo della inderogabilita' della competenza territoriale ogni qualvolta vengano in considerazione le connotazioni proprie della specialita' del Trentino-Alto Adige: il che si verifica puntualmente in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione, in forza dell'ampia dizione offerta dall'art. 3, del piu' volte citato d.P.R. n. 426 del 1984. Si puo' anzi parlare in proposito di una competenza "funzionale", vuoi con riguardo alla legislazione esclusiva, regionale e provinciale, che ne disciplina il rapporto, vuoi con richiamo alla gia' menzionata presenza di minoranze etnico- linguistiche sul territorio regionale ed alla tutela statutariamente posta anche per l'accesso ai pubblici impieghi. In concreto, tali aspetti avvalorano la piu' volte sottolineata peculiarita' dell'assetto giurisdizionale amministrativo del Trentino-Alto Adige, cosi' come delineato dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione nel quadro della speciale autonomia voluta dal Costituente: sistema che puo' definirsi unico e completo, nel senso della inderogabilita' della competenza territoriale del plesso T.R.G.A. rispetto a tutti gli altri t.a.r. e che, vuoi per gli indicati profili storico-costituzionali, vuoi in relazione all'aspetto teleologico, non consente di essere intaccato, se non da fonti di rango costituzionale o da conseguenti norme di attuazione. Ed al riguardo giova sottolineare come la legge n. 1034 del 1971 (istitutiva del t.a.r.) sia stata rispettosa del dettato statutario per il Trentino-Alto Adige, limitandosi ad accennare (art. 1, quarto comma), alla Sezione "staccata" di Bolzano (divenuta poi "autonoma" con la ricordata riforma statutaria del 1971-1972). Nello stesso senso si e' mossa la legge fondamentale 27 aprile 1982, n. 186, specificando che "l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione" (art. 56): con cio' rimarcando ancora una volta la completa autonomia ordinamentale, affidata le suddette fonti, del T.R.G.A. 5. - Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e dell'art. 11, comma 4, lett. g), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59) per contrasto con le norme costituzionali e statutarie precedentemente enunciate, nella parte in cui, nell'attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro di dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della caratteristica ordinamentale del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. La rilevanza della questione nel caso di specie e' evidente, posto che la dichiarazione di incostituzionalita' della normativa indicata comporterebbe il mantenimento della giurisdizione in capo a questo tribunale, il quale dovrebbe decidere sul merito della vicenda, mentre in caso contrario dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione. Gli atti del presente ricorso vanno percio' trasmessi alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'incidente.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17 del d.lgs. 31 gennaio 1998, n. 80 (e dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge delega 15 marzo 1997, n. 59) per contrasto con gli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione e artt. 90, 103 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nella parte in cui, nell'attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della singolare caratteristica ordinamentale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, escludendo l'operativita' delle suddette norme nel territorio del Trentino-Alto Adige; Sospende il giudizio sul ricorso n. 353/1998; Ordina che, a cura della segretria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Presidente della regione ed ai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. Cosi' deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 aprile 1999. Il presidente: Marzano Il consigliere estensore: Silvestri 99C0919