N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 1999

                                 N. 32
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 20 agosto  1999  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Caccia  - Norme della regione Lombardia per la protezione della fauna
    selvatica, la tutela dell'equilibrio ambientale  e  la  disciplina
    dell'attivita' venatoria - Previsioni concernenti l'autorizzazione
    di  associazioni  alla  cattura  di  uccelli  a  scopo di studio e
    ricerca  scientifica,   l'attuazione   regionale   delle   deroghe
    comunitarie  in  materia  di  specie  protette  e la delimitazione
    territoriale dei valichi montani in cui e'  vietata  la  caccia  -
    Denunciato contrasto con la legislazione statale e con le sentenze
    nn.   168   e  169/1999  della  Corte  costituzionale.    Delibera
    legislativa della regione Lombardia n. 155-bis, riapprovata il  28
    luglio 1999, art. 1, commi 3, 19, lett. a), e 21, lett. f).
 Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 4, comma 1, e 21, comma 3.
(GU n.3 del 19-1-2000 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Contro  il  Presidente  della Giunta della regione Lombardia per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  3,
 comma  19,  lett.  a)  e  comma  21,  lettera F), della deliberazione
 legislativa della regione   Lombardia n. 155-bis,  riapprovata  nella
 seduta  del 28 luglio 1999 (e trasmessa al Commissario del Governo il
 30  luglio  );  contenente  "modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
 regionale  16  agosto 1993 n. 26, norme per la protezione della fauna
 selvatica e per la tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
 dell'attivita'  venatoria",  per violazione di disposizioni contenute
 nella legge 11 febbraio 1992 n.  157  e  invasione  delle  competenze
 dello Stato.
   1.  -  Nella  seduta del 4 maggio 1999 il Consiglio regionale della
 regione Lombardia approvava la  legge  regionale  n.  155  contenente
 varie modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n.
 26,  contenente  a  sua  volta  "norme  per la protezione della fauna
 selvatica e per la tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
 dell'attivita' venatoria". La delibera legislativa era composta da un
 solo articolo, a sua volta suddiviso in numerosi commi.
   Il  Governo  della  Repubblica  rinviata la delibera legislativa al
 Consiglio regionale ai  sensi  dell'art.  127  della    Costituzione,
 osservando che numerose disposizioni di essa si ponevano in contrasto
 con  le  disposizioni della legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 con
 invasione delle competenze statali.
   Il  Consiglio  regionale  nella  seduta  del  28  luglio  1999   ha
 riapprovato,  a  maggioranza  assoluta, la legge stessa (n. 155-bis),
 recependo solo in  parte  i  rilievi  mossi  dal  Governo.  Il  testo
 riapprovato e' stato comunicato al Governo in data 30 luglio 1999.
   Con  il  presente atto il Governo impugna la suddetta deliberazione
 legislativa  regionale  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale   delle  disposizioni  di  essa  che  non  sono  state
 modifiche come richiesto.
   2. - a) L'art. 1, comma  3,  della  delibera  originaria  disponeva
 l'aggiunta  all'art.  10  della legge regionale   26/1993 di un comma
 3-bis  del  seguente  tenore:  "3-bis.  Il  presidente  della  giunta
 regionale    puo'    autorizzare    associazioni,    previo    parere
 dell'Osservatorio  regionale   degli   habitat   naturali   e   delle
 popolazioni   faunistiche,   a   realizzare  impianti  esclusivamente
 dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla  consistenza
 dei  flussi  di  fauna  migratoria  favorendo  altresi' la formazione
 didattica, culturale e informativa, nonche' la  valorizzazione  delle
 tradizioni  locali,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle singole
 autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e  le  modalita'  di
 gestione,  nel  rispetto  dei  limiti di cui all'art.   4 della legge
 157/1992".
   Il Governo rilevava che tale norma, "laddove consente al Presidente
 della Giunta regionale la possibilita' di autorizzare associazioni  a
 realizzare  impianti a scopo di censimento e alla produzione di stime
 sulla consistenza  dei  flussi  di  fauna  migratoria,  favorendo  la
 formazione  didattica,  culturale  e  informativa, non puo' non tener
 conto delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 1,  della  legge
 n. 157/1992".
   La  nuova  delibera legislativa si e' limitata a inserire nel testo
 la necessita' di acquisire  anche  il  parere    dell'INES  (Istituto
 nazionale  per  la  fauna  selvatica),  sicche'  il  testo  e' ora il
 seguente: "Il presidente  della  giunta  regionale  puo'  autorizzare
 osservazioni,   previo  parere  dell'INFS  e  dell'Osservatorio  ecc.
 ecc...".
   Resta, invece, la violazione dell'art. 4, comma 1, della  legge  11
 febbraio  1992,  n.  157,  che elenca dettagliatamente i soggetti che
 possono essere autorizzati alla cattura di uccelli a scopo di  studio
 e   ricerca   scientifica,  precisando  che  le  regioni,  su  parere
 dell'INFS, possono autorizzare all'uopo "esclusivamente gli  istituti
 scientifici  delle  universita'  e  del  CNR  e  i  musei  di  storia
 naturale".
     b) l'art. 1, comma 19,  lettera  a)  della  delibera  legislativa
 originaria  prevedeva  la sostituzione del comma 2 dell'art. 40 legge
 regionale  26/1993  con  il   seguente:   "2.   La   regione,   nella
 predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle
 specie  di  cui  all'art.  18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non
 comprese  nell'allegato  II  della  direttiva  79/409/CEE,  attua  le
 disposizioni  contenute  nell'art.   1, comma 4, della legge 157/1992
 secondo le modalita' previste dalla legge regionale 30  agosto  1997,
 n. 341".
   Il  Governo  rilevava che tale disposizione, "laddove consente alla
 normativa regionale di disciplinare i casi  di  ricorso  alla  deroga
 comunitaria,  contrasta  con  le recenti sentenze n. 168 e n. 169 del
 1999 della Corte costituzionale, che riconoscono, invece, allo  Stato
 la disciplina della materia".
   Nella  delibera definitiva il testo e' stato modificato con la sola
 soppressione dell'ultimo inciso ("secondo le modalita' previste dalla
 legge regionale 30  agosto  1997,  n.  34"),  sicche'  resta  integra
 l'obiezione  mossa  dal  Governo: la previsione dell'attuazione delle
 disposizioni contenute nell'art. 1, comma  4,  della  legge  157/1992
 implica  il  potere di porre in essere le deroghe comunitarie, il che
 non compete alle regioni, cosi' come precisato delle citate  sentenze
 della Corte.
     e)  l'art.  1,  comma  22  (ora  21),  lettera f), della delibera
 legislativa  originaria  prevedeva  la  sostituzione  del   comma   3
 dell'art. 43 legge regionale 26/1993 con il seguente: "3. - La caccia
 e'  vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazioni
 dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi
 sono individuati  dalle  province  all'interno  dei  parchi  naturali
 regionali  o  nelle aree soggette a silenzio venatorio e comunque nel
 comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e  devono
 essere  indicati  nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari
 venatori".
   Il Governo su tale punto osservava "il comma 22,  lettera  f),  ove
 stabilisce  che  i  valichi  montani  in  cui  e'  vietata la caccia,
 individuati dalle province, all'interno dei parchi naturali regionali
 o nelle aree soggette a silenzio venatorio e comunque nel comparto di
 maggior  tutela  della  zona  faunistica  delle  Alpi  non  puo'  non
 coincidere con l'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992, che vieta
 la  caccia sui valichi montani, interessati dalle rotte di migrazione
 dell'avifauna".
   La delibera definitiva ha sostituito  il  comma  con  il  seguente,
 divenuto  comma  21, lettera f): "3. La caccia e' vietata sui valichi
 montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna  per  una
 distanza  di  mille  metri  dagli  stessi; i valichi sono individuati
 dalle  province,  sentito  l'INFS, e comunque nel comparto di maggior
 tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati  nei
 piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari  venatori".
   Tale  disposizione,  malgrado  le  modifiche  apportate, continua a
 violare l'art. 21, comma  3,  della  legge  157/1992  (che  vieta  la
 caccia,  puramente  e  semplicemente,  "su  tutti  i  valichi montani
 interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
 di mille metri dagli stessi"), in  quanto  mantiene  una  limitazione
 territoriale  stabilendo che i valichi possono essere individuati nel
 comparto di maggior tutela della zona faunistica delle  Alpi  che  e'
 una  piccolissima porzione del territorio a quote molto elevate i cui
 valichi montani in esso presenti sono interessati solo  marginalmente
 dalle rotte di migrazione dell'avifauna.
                               P. Q. M.
   Chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 1,  commi  3,  19  lettera  a)  e  21  lettera f) della deliberazione
 legislativa della regione  Lombardia  n.  155-bis  riapprovata  nella
 seduta del 28 luglio 1999 di cui in  epigrafe;
   Saranno depositati: il testo originario n. 155 e quello riapprovato
 n.  155-bis  della  legge  impugnata,  con  relativa comunicazione 30
 luglio  1999  il  provvedimento  di  rinvio  16   giugno   1999   con
 errata-corrige  del  23  giugno  1999 e la delibera 4 agosto 1999 del
 Consiglio dei Ministri.
     Roma, addi' 10 agosto 1999.
                    L'avvocato dello Stato: Fiumara
 99C0928