N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 1999
N. 32 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 1999 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Caccia - Norme della regione Lombardia per la protezione della fauna selvatica, la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attivita' venatoria - Previsioni concernenti l'autorizzazione di associazioni alla cattura di uccelli a scopo di studio e ricerca scientifica, l'attuazione regionale delle deroghe comunitarie in materia di specie protette e la delimitazione territoriale dei valichi montani in cui e' vietata la caccia - Denunciato contrasto con la legislazione statale e con le sentenze nn. 168 e 169/1999 della Corte costituzionale. Delibera legislativa della regione Lombardia n. 155-bis, riapprovata il 28 luglio 1999, art. 1, commi 3, 19, lett. a), e 21, lett. f). Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 4, comma 1, e 21, comma 3.(GU n.3 del 19-1-2000 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro il Presidente della Giunta della regione Lombardia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, comma 19, lett. a) e comma 21, lettera F), della deliberazione legislativa della regione Lombardia n. 155-bis, riapprovata nella seduta del 28 luglio 1999 (e trasmessa al Commissario del Governo il 30 luglio ); contenente "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria", per violazione di disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e invasione delle competenze dello Stato. 1. - Nella seduta del 4 maggio 1999 il Consiglio regionale della regione Lombardia approvava la legge regionale n. 155 contenente varie modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, contenente a sua volta "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria". La delibera legislativa era composta da un solo articolo, a sua volta suddiviso in numerosi commi. Il Governo della Repubblica rinviata la delibera legislativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, osservando che numerose disposizioni di essa si ponevano in contrasto con le disposizioni della legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 con invasione delle competenze statali. Il Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1999 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa (n. 155-bis), recependo solo in parte i rilievi mossi dal Governo. Il testo riapprovato e' stato comunicato al Governo in data 30 luglio 1999. Con il presente atto il Governo impugna la suddetta deliberazione legislativa regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni di essa che non sono state modifiche come richiesto. 2. - a) L'art. 1, comma 3, della delibera originaria disponeva l'aggiunta all'art. 10 della legge regionale 26/1993 di un comma 3-bis del seguente tenore: "3-bis. Il presidente della giunta regionale puo' autorizzare associazioni, previo parere dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria favorendo altresi' la formazione didattica, culturale e informativa, nonche' la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalita' stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalita' di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge 157/1992". Il Governo rilevava che tale norma, "laddove consente al Presidente della Giunta regionale la possibilita' di autorizzare associazioni a realizzare impianti a scopo di censimento e alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo la formazione didattica, culturale e informativa, non puo' non tener conto delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 157/1992". La nuova delibera legislativa si e' limitata a inserire nel testo la necessita' di acquisire anche il parere dell'INES (Istituto nazionale per la fauna selvatica), sicche' il testo e' ora il seguente: "Il presidente della giunta regionale puo' autorizzare osservazioni, previo parere dell'INFS e dell'Osservatorio ecc. ecc...". Resta, invece, la violazione dell'art. 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che elenca dettagliatamente i soggetti che possono essere autorizzati alla cattura di uccelli a scopo di studio e ricerca scientifica, precisando che le regioni, su parere dell'INFS, possono autorizzare all'uopo "esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del CNR e i musei di storia naturale". b) l'art. 1, comma 19, lettera a) della delibera legislativa originaria prevedeva la sostituzione del comma 2 dell'art. 40 legge regionale 26/1993 con il seguente: "2. La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, della legge 157/1992 secondo le modalita' previste dalla legge regionale 30 agosto 1997, n. 341". Il Governo rilevava che tale disposizione, "laddove consente alla normativa regionale di disciplinare i casi di ricorso alla deroga comunitaria, contrasta con le recenti sentenze n. 168 e n. 169 del 1999 della Corte costituzionale, che riconoscono, invece, allo Stato la disciplina della materia". Nella delibera definitiva il testo e' stato modificato con la sola soppressione dell'ultimo inciso ("secondo le modalita' previste dalla legge regionale 30 agosto 1997, n. 34"), sicche' resta integra l'obiezione mossa dal Governo: la previsione dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, della legge 157/1992 implica il potere di porre in essere le deroghe comunitarie, il che non compete alle regioni, cosi' come precisato delle citate sentenze della Corte. e) l'art. 1, comma 22 (ora 21), lettera f), della delibera legislativa originaria prevedeva la sostituzione del comma 3 dell'art. 43 legge regionale 26/1993 con il seguente: "3. - La caccia e' vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazioni dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province all'interno dei parchi naturali regionali o nelle aree soggette a silenzio venatorio e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori". Il Governo su tale punto osservava "il comma 22, lettera f), ove stabilisce che i valichi montani in cui e' vietata la caccia, individuati dalle province, all'interno dei parchi naturali regionali o nelle aree soggette a silenzio venatorio e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi non puo' non coincidere con l'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992, che vieta la caccia sui valichi montani, interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna". La delibera definitiva ha sostituito il comma con il seguente, divenuto comma 21, lettera f): "3. La caccia e' vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori". Tale disposizione, malgrado le modifiche apportate, continua a violare l'art. 21, comma 3, della legge 157/1992 (che vieta la caccia, puramente e semplicemente, "su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi"), in quanto mantiene una limitazione territoriale stabilendo che i valichi possono essere individuati nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi che e' una piccolissima porzione del territorio a quote molto elevate i cui valichi montani in esso presenti sono interessati solo marginalmente dalle rotte di migrazione dell'avifauna.
P. Q. M. Chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19 lettera a) e 21 lettera f) della deliberazione legislativa della regione Lombardia n. 155-bis riapprovata nella seduta del 28 luglio 1999 di cui in epigrafe; Saranno depositati: il testo originario n. 155 e quello riapprovato n. 155-bis della legge impugnata, con relativa comunicazione 30 luglio 1999 il provvedimento di rinvio 16 giugno 1999 con errata-corrige del 23 giugno 1999 e la delibera 4 agosto 1999 del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 10 agosto 1999. L'avvocato dello Stato: Fiumara 99C0928