N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 1999

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 agosto 1999 (della regione siciliana)
Sicurezza  pubblica  -  Norme  della  regione siciliana in materia di
  interventi  contro  la  mafia  e di misure di solidarieta' a favore
  delle  vittime  della  criminalita' organizzata - Istituzione di un
  Comitato  regionale  per  la  sicurezza,  con compiti propositivi e
  consultivi  -  Denunciata  invasione  delle  competenze  statali in
  materia  di  sicurezza  pubblica  e  di ordinamento della Polizia -
  Inosservanza  dei  limiti  statutari  alle  funzioni del Presidente
  della   regione   relative  all'ordine  pubblico  -  Ultroneita'  e
  inopportunita' della previsione censurata.
- Legge regione Sicilia, 6 agosto 1999, art. 22.
- Statuto  regione  siciliana,  artt. 14, 17 e 31; Costituzione, art.
  97.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
    L'Assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 6 agosto 1999,
  ha  approvato il disegno di legge nn. 795-859-871 dal titolo "Nuove
  norme  in  materia  di  interventi  contro  la mafia e di misure di
  solidarieta'  in  favore  delle  vittime  della  mafia  e  dei loro
  familiari",  pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi
  e  per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto
  1999.
    Il  provvedimento  legislativo  costituisce un insieme armonico e
  coordinato  di  disposizioni  avente ad oggetto la disciplina delle
  misure  di solidarieta' alle vittime della mafia e la promozione di
  interventi  per  lo  sviluppo  di  una  coscienza  civile contro la
  criminalita'  organizzata e dispone, altresi', contributi in favore
  dei   soggetti  danneggiati  da  atti  estorsivi  e  delle  vittime
  dell'usura affinche' gli stessi siano incentivati a collaborare con
  l'autorita' giudiziaria.
    Nel  disegno di legge, che nel suo complesso testimonia il grande
  e   costante   impegno  profuso  dalla  regione  nella  lotta  alla
  criminalita' organizzata, e' stata inserita con emendamento in aula
  la  disposizione  dell'attuale  art. 22,  di seguito riportato, che
  costituisce oggetto di gravame.

    "1.  - E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il
  compito  di  proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e
  con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la
  sicurezza  dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle
  attivita' economiche che si svolgono nel territorio della regione.

    2. - Il  Comitato  formula  indirizzi  ed  esprime valutazioni in
  ordine all' attuazione dell'art. 31 dello Statuto regionale.

    3. - Il  Comitato  per  la sicurezza e' presieduto dal Presidente
  della  regione.  Ne  fanno  parte  il  presidente della Commissione
  d'inchiesta  e  vigilanza  sul  fenomeno  della mafia in Sicilia, i
  questori  della  polizia di Stato, i sindaci delle citta' capoluogo
  della  Sicilia,  due rappresentanti dei corpi di polizia municipale
  della  Sicilia  designati  dalle organizzazioni autonome dei vigili
  urbani   e   il  direttore  dell'Azienda  regionale  delle  foreste
  demaniali.

    4. - Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con
  i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso
  le   prefetture.  Alle  riunioni  del  Comitato  regionale  per  la
  sicurezza   sono   invitati   i   prefetti   della   Sicilia  ed  i
  rappresentanti  in  sede regionale delle forze dell'ordine preposte
  alla sicurezza pubblica".
    La  soprariportata  norma,  sebbene sia apprezzabile non soltanto
  per  la  finalita'  che  persegue,  ma, anche, per la sinergia e la
  collaborazione  fra le istituzioni appartenenti ai livelli statali,
  regionali   e   comunali   che  intende  promuovere,  da'  adito  a
  perplessita'  di  carattere  costituzionale  sotto  il  profilo del
  mancato rispetto dei limiti posti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto
  speciale.
    La  disposizione  in  questione,  cosi'  come  formulata  appare,
  infatti,  immediatamente riconducibile alla materia della sicurezza
  pubblica sia in considerazione dei compiti dell'istituendo Comitato
  regionale,  definiti dal primo comma, sia dal raccordo previsto con
  i  Comitati  provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica
  istituiti presso le prefetture.
    Orbene,  la  materia  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
  poiche'   mira   a  tutelare  un  interesse  unitario  dello  Stato
  riguardante la difesa dell'intera collettivita' nazionale, connesso
  a   valori   costituzionali   di  primario  rilievo,  per  costante
  giurisprudenza  di codesta ecc.ma Corte (sentenze 218 del 1993, 407
  del  1992 e 191 del 1994) e' di indubbia spettanza statale, tant'e'
  che  anche  in  sede  dell'ampio  decentramento  e trasferimento di
  funzioni  alle  regioni  ed  agli enti locali, operato con la legge
  n. 59/1997  (art. 1,  comma 3, lettera e), il legislatore nazionale
  ha   riservato  agli  organi  statali  le  funzioni  ed  i  compiti
  riconducibili alla materia de qua'.
    Dalla  formulazione  della  norma  del  secondo comma non e' dato
  inoltre  evincere,  in  termini  univoci, il ruolo ed i compiti del
  Comitato  in  correlazione  alla  funzione attribuita al Presidente
  della regione dall'art. 31 dello Statuto speciale.
    Il  riferimento  espresso  alla  citata  norma statutaria, sembra
  connotare   il  comitato  quale  organo  consultivo  e  propositivo
  d'ausilio  al  Presidente  della  regione  che  dovra' provvedere a
  garantire la sicurezza nell'isola.
    Poiche'   tale   comitato   e'  incardinato  nell'amministrazione
  regionale non puo' non rilevarsi che la normativa teste' introdotta
  supera  i  limiti  posti da codesta ecc.ma Corte all'attuazione del
  cennato art. 31 dello Statuto con la sentenza nr. 131/1963.
    Nella predetta sentenza viene, infatti, affermato che la funzione
  di  provvedere  al  mantenimento dell'ordine pubblico e' attribuita
  dallo  Statuto al Presidente della regione nella qualita' di organo
  dello  Stato  e  che  quest'ultimo,  pertanto, non puo' esercitarla
  mediante uffici ed organi della regione, quale nella fattispecie in
  esame  e'  di certo il comitato regionale per la sicurezza, seppure
  con compiti soltanto consultivi e propositivi.
    Secondo la cennata sentenza, invero, e' lo stesso Statuto (id est
  l'espresso ed esclusivo riferimento fatto dall'art. 31 alla Polizia
  dello  Stato),  ad  impedire  che  il  Presidente possa svolgere la
  funzione  in  questione  avvalendosi  di  organi  diversi da quelli
  previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale.
    Codesta  ecc.ma  Corte  ha,  altresi', acclarato in proposito che
  dall'art. 31  "discende  che solo una legge costituzionale potrebbe
  stabilire,  in sede di revisione, che il Presidente regionale possa
  servirsi  di  organi  non  appartenenti alla polizia statale; e che
  "solo una legge della Repubblica puo' stabilire l'ordinamento degli
  organi  di polizia di cui il Presidente ed il Governo della regione
  possono disporre".
    Orbene   l'ordinamento   degli   organi  di  polizia  cui  si  fa
  riferimento  nella  citata  sentenza,  e' attualmente dettato dalla
  legge     n. 121/1981     dal     titolo:     "Nuovo    ordinamento
  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza" che istituisce agli
  artt.  18  e  20,  rispettivatnente, il Comitato nazionale e quello
  provinciale  per  l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi
  ausiliari  di consulenza delle autorita' nazionale e provinciali di
  pubblica sicurezza.
    Avvertita,  inoltre,  l'esigenza  di  assicurare  anche a livello
  regionale  una  piu' incisiva prevenzione e lotta alla criminalita'
  sono  stati  delegati  dal  Ministro  dell'interno  ai prefetti dei
  capoluoghi  di  regione,  ed in Sicilia ai prefetti di Palermo e di
  Catania,  le  funzioni  di  coordinamento  delle  forze  di polizia
  avvalendosi  tra  l'altro  di una conferenza interprovinciale delle
  autorita' di pubblica sicurezza.
    Per  assicurare  l'adozione  di  misure  quanto  piu' efficaci ed
  aderenti  alle  peculiari  esigenze e problematiche emergenti nella
  realta'  locale,  la  composizione di detta conferenza e' oltremodo
  vasta   e   articolata,  essendo  prevista  la  partecipazione  dei
  prefetti,  dei  questori,  di  Comandanti  di regione e provinciali
  dell'Arma  dei  Carabinieri,  dei Comandanti di legione e di gruppo
  del   Corpo   della  guardia  di  finanza,  nonche'  di  componenti
  dell'Ordine  giudiziario  e  dei responsabili delle Amministrazioni
  dello Stato, della regione e degli altri enti locali interessati ai
  problemi da trattare.
    Per la regione siciliana, inoltre, e' specificamente previsto che
  i  prefetti  delegati  informino  il Presidente della regione sulle
  direttive  emanate  a  seguito  delle  valutazioni e proposte fatte
  dalla   cennata   Conferenza   interprovinciale   e  sui  risultati
  conseguiti.
    A  fronte  di  siffatta esaustiva normativa statale l'istituzione
  dell'organo  regionale  in questione appare non solo invasiva della
  competenza  statale  in  materia  di  ordinamento della Polizia, ma
  anche ultronea ed inopportuna.
    Poiche',  infatti,  dall'attivita'  del  Comitato  regionale,  di
  composizione  peraltro notevolmente piu' limitata rispetto a quello
  previsto  dalle norme statali, deriva in ogni caso una duplicazione
  di  valutazioni  ed interventi, che darebbe origine a confusione in
  un  settore vitale per gli interessi nazionali e che necessita, per
  sua natura, di unitarieta' di intenti e coordinamento delle azioni,
  la  norma  regionale  si ritiene anche censurabile sotto il profilo
  del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Con  riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
  di   legge  il  sottoscritto  prefetto  dr.  Gianfranco  Romagnoli,
  Commissario  dello  Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28
  dello Statuto siciliano con il presente atto, impugna l'art. 22 del
  disegno di legge n. 795-859-871 dal titolo: "Nuove norme in materia
  di interventi contro la mafia e di misure di solidarieta' in favore
  delle   vittime  della  mafia  e  dei  loro  familiari",  approvato
  dall'A.R.S. il 6 agosto 1999, per violazione degli artt. 14, 17, 31
  dello Statuto siciliano e 97 della Costituzione.
        Palermo, addi' 13 agosto 1999.
   Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Romagnoli
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