N. 486 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1998
N. 486 Ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. - Sede di Cagliari contro Gestor S.p.a. Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminaziona delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega. (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2). (Cost., art. 76).(GU n.39 del 29-9-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 305/97 depositato il 28 luglio 1997, avverso avv. di accert. n. 1436/97 - Tosap '95 contro Gestor S.p.a. da E.N.E.L S.p.a., residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1, difeso da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1 e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1. Svolgimento del processo Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione tributaria provinciale il 28 luglio 1997, l'E.N.E.L. S.p.a., con sede in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e dai dott. Giuseppe Bernardini impugnava l'avviso di accertamento n. 1436/97, Tosap '95 comune di Oristano della Gestor S.p.a. per un importo di L. 158.000.000 oltre a soprattassa e interessi moratori rispettivamente di L. 31.600.000 e L. 53.088.000, adducendo i seguenti motivi; In primo luogo l'E.N.E.L. S.p.a. eccepiva la legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.-l. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La societa' ricorrente rilevava che la legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, nel delegare il governo per una revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, aveva stabilito che, per quanto riguarda gli spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie doveva essere realizzata una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico retraibile; inoltre, prevedeva una ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi; infine, stabiliva che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potevano superare il 50% delle misure massime della tassazione vigente. Orbene, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non avrebbe rispettato nessuno di tali principi e criteri direttivi, che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, nell'esercizio del potere legislativo delegato, avrebbe dovuto osservare. Infatti, non risulta rispettato il criterio dell'adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico retraibile, in quanto la misura minima e massima della tassazione e' stabilita in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tener conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di pubblici servizi possono realizzare, in quanto non e' stato tenuto presente che l'E.N.E.L. e, in genere, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, sono tenute a fornire il servizio anche nel caso in cui esso risulti svantaggioso per l'impresa stessa; non risulta, inoltre, rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi, in quanto ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 507/1993, trova applicazione per le occupazioni con passi carrabili (art. 44) per le occupazioni temporanee (art. 45), ma non per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46; e neppure risulta rispettato il principio in base al quale la nuova disciplina avrebbe dovuto comportare un aumento non superiore al 50% delle misure massime di tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, essendovi stato, nella fattispecie, un incremento del 177% delle misure stabilite per il 1993. La societa' ricorrente nel merito eccepiva, altresi', l'illegittimita' dell'accertamento per carenza di motivazione; l'illegittimita' dell'accertamento ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ai sensi dell'art. 2193 del c.c.; e ai sensi del combinato disposto degli art. 52 e 31 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. La Gestor, concessionaria del servizio accertamento e di riscossione della Tosap di Oristano, costituitesi in giudizio il 31 ottobre 1997, contestava sia la eccepita illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sia la eccepita illegittimita' di accertamento per carenza di motivazione e chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza pubblica, fissata per la trattazione del ricorso, sono comparsi unicamente i difensori dell'E.N.E.L. che hanno insistito nelle richieste e nelle conclusioni formulate nel ricorso. Motivi della decisione Dall'esame del ricorso, appare evidente che il governo delegato dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 per una revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali con effetto dal 1 gennaio 1994, doveva attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) doveva realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico retraibile, per quanto riguarda gli spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province; 2) doveva ripartire i comuni in non piu' di cinque classi; 3) doveva apportare per quanto riguarda le occupazioni permanenti, variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della tassazione vigente. Esaminando il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, emanato sulla base della predetta legge delega appare evidente che nessuno di tali principi e criteri direttivi e' stato rispettata. Infatti e', stato ignorato il criterio dell'adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico retraibile (la misura minima e massima della tassazione e' stabilita in modo identico per tutti i comuni e le province); non e' stata operata per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 la ripartizione dei comuni in cinque classi - in quanto la stessa trova applicazione solo per occupazioni con passi carrabili (art. 44) e per le occupazioni temporanee (art. 45) ma non per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46; non e' stato neppure rispettato il principio in base al quale, la nuova disciplina, avrebbe dovuto comportare un aumento non superiore al 50% delle misure massime di tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, in quanto, come precisato dalla Societa' ricorrente, vi e' stato un incremento del 177% delle misure stabilite per l'anno 1993. Da quanto precisato l'eccesso di delega appare evidente e la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, sollevata dalla societa' ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata, con la conseguenza che, la sua soluzione appare pregiudiziale per la decisione del ricorso.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati; Manda alla segreteria della commissione, per l'adempimento dei suindicati incombenti. Cosi' deciso in Oristano, in camera di consiglio, il 6 marzo 1998. Il presidente: Barberio Il giudice estensore: De Blasi 99C0935