N. 487 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1998

                               N. 487
  Ordinanza  emessa  il  6  marzo  1998  dalla  Commissione tributaria
 provinciale di Oristano sul ricorso proposto  da  E.N.E.L.  S.p.a.  -
 Sede di Cagliari contro Gestor S.p.a.
 Imposte   e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa  per
    l'occupazione degli spazi delle aree pubbliche di  pertinenza  dei
    comuni   e   delle   province   (T.O.S.A.P.)   -  Criteri  per  la
    rideterminaziona delle tariffe per le occupazioni del  soprassuolo
    e  del  sottosuolo  stradale  con  cavi  e  condutture - Direttive
    fissate dalla legge delega n. 421/1992  (nella  specie:  divisione
    dei  comuni  in  classi;  considerazione  del  beneficio economico
    ritraibile; rispetto del limite della variazione  in  aumento  del
    50%   delle  misure  massime  di  tassazione  vigente)  -  Mancata
    osservanza  da  parte  del  legislatore  delegato  -  Lesione  dei
    principi posti dalla legge di delega.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 306/97 depositato il
 28 luglio 1997, avverso avv. di accert. n. 1438/97 - Tosap '96 contro
 Gestor  S.p.a.  da  E.N.E.L  S.p.a.,  residente  a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1, difeso da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari  in
 piazza  Deffenu  n.  1  e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1.
                       Svolgimento del processo
   Con ricorso  depositato  nella  segreteria  di  questa  Commissione
 tributaria provinciale il 28 luglio 1997, l'E.N.E.L. S.p.a., con sede
 in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e dal dott.
 Giuseppe  Bernardini  impugnava  l'avviso di accertamento n. 1438/97,
 Tosap '96 comune di Oristano della Gestor S.p.a. per   un importo  di
 L.   158.000.000   oltre   a   soprattassa   e   interessi   moratori
 rispettivamente  di  L.  31.600.000  e  L.  26.544.000,  adducendo  i
 seguenti motivi;
   In   primo   luogo   l'E.N.E.L.  S.p.a.  eccepiva  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del  d.-l. 15 novembre 1993,
 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   La  societa'  ricorrente  rilevava che la legge 23 ottobre 1992, n.
 421, art. 4, comma 4, nel delegare il governo per  una  revisione  ed
 armonizzazione  dei  tributi  degli  enti  locali,  con effetto dal 1
 gennaio 1994, aveva stabilito che, per quanto riguarda gli  spazi  ed
 aree  pubbliche  di  pertinenza  dei  comuni e delle province, doveva
 essere  realizzata  una  piu'  adeguata  rispondenza   al   beneficio
 economico  retraibile; inoltre, prevedeva una ripartizione dei comuni
 in non piu'  di  cinque  classi;  infine,    stabiliva  che,  per  le
 occupazioni   permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potevano
 superare il 50  per  cento  delle  misure  massime  della  tassazione
 vigente.
   Orbene,  il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non avrebbe rispettato
 nessuno di tali principi e criteri direttivi, che, ai sensi dell'art.
 76 della Costituzione nell'esercizio del potere legislativo delegato,
 avrebbe dovuto osservare.
   Infatti,  non  risulta   rispettato   il   criterio   dell'adeguata
 rispondenza  della tassa al beneficio economico retraibile, in quanto
 la misura minima e massima della  tassazione  e'  stabilita  in  modo
 identico  per  tutti  i  comuni  e le province, senza tener conto del
 diverso beneficio economico che le  aziende  erogatrici  di  pubblici
 servizi  possono  realizzare,  in quanto non e' stato tenuto presente
 che l'ENEL, e , in genere, le imprese erogatrici di servizi  pubblici
 essenziali  sono  tenute  a fornire il servizio anche nel caso in cui
 esso risulti svantaggioso per l'impresa stessa; non risulta, inoltre,
 rispettato il criterio della ripartizione dei comuni  in  classi,  in
 quanto  tale ripartizione prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 507/93,
 trova applicazione per le occupazioni con passi carrabili  (art.  44)
 per  le  occupazioni  temporanee (art. 45), ma non per le occupazioni
 permanenti di  cui  all'art.  46  e  neppure  risulta  rispettato  il
 principio  in  base  al  quale  la  nuova  disciplina  avrebbe dovuto
 comportare un aumento non superiore al  50  per  cento  delle  misure
 massime  di  tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, essendovi stato,
 nella fattispecie, un incremento  del  177  per  cento  delle  misure
 stabilite per il 1993.
   La   societa'   ricorrente,   nel   merito,   eccepiva,   altresi',
 l'illegittimita' dell'accertamento ai sensi dell'art. 47, comma 1 del
 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi dell'art. 2193 del  c.c.  e
 ai  sensi  del  combinato  disposto degli artt. 52 e 31 del d.lgs. 15
 novembre 1993, n. 507.
   La  Gestor  concessionaria  del  servizio  di  accertamento  e   di
 riscossione  della  Tosap di Oristano, costituitasi in giudizio il 31
 ottobre   1997,   contestava   sia   la    eccepita    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.    47,  commi  1 e 2 del d.lgs. 15 novembre
 1993, n. 507 sia  la  eccepita  illegittimita'  di  accertamento  per
 carenza di motivazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
   All'udienza  pubblica, fissata per la trattazione del ricorso, sono
 comparsi unicamente i difensori dell'ENEL che hanno  insistito  nelle
 richieste e nelle conclusioni formulate nel ricorso.
                        Motivi della decisione
   Dall'esame  del  ricorso,  appare  evidente che il governo delegato
 dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per una revisione ed
 armonizzazione dei tributi  degli  enti  locali  con  effetto  dal  1
 gennaio  1994,  doveva  attenersi  ai  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
     1)  doveva  realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio
 economico retraibile, per quanto riguarda gli spazi ed aree pubbliche
 di pertinenza dei comuni e delle province;
     2) doveva ripartire i comuni in non piu' di cinque classi;
     3)  doveva  apportare,  per  quanto   riguarda   le   occupazioni
 permanenti variazioni in aumento non  superiori al 50 per cento delle
 misure massime della tassazione vigente.
   Esaminando  il  d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato sulla base
 della predetta legge delega, appare  evidente  che  nessuno  di  tali
 principi  e  criteri  direttivi e' stato rispettato. Infatti e' stato
 ignorato  il  criterio  dell'adeguata  rispondenza  della  tassa   al
 beneficio  economico  retraibile  (la  misura  minima e massima della
 tassazione e' stabilita in modo identico per  tutti  i  comuni  e  le
 province);  non e' stata operata per le occupazioni permanenti di cui
 all'art.  46 la ripartizione dei comuni in cinque classi,  in  quanto
 la stessa trova applicazione solo per occupazioni con passi carrabili
 (art.    44)  e per le occupazioni temporanee (art. 45) ma non per le
 occupazioni permanenti di cui  all'art.  46;  non  e'  stato  neppure
 rispettato  il  principio  in  base  al  quale,  la nuova disciplina,
 avrebbe dovuto comportare un aumento non superiore al  50  per  cento
 delle  misure  massime  di tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, in
 quanto, come precisato dalla societa'  ricorrente,  vi  e'  stato  un
 incremento del 177 per cento delle misure stabilite per l'anno 1993.
   Da  quanto  precisato  l'eccesso  di  delega  appare  evidente e la
 questione di legittimita' costituzione dell'art. 47, commi 1 e 2  del
 d.lgs.   15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo
 comma della  Costituzione,  con  riferimento  alla  legge  delega  23
 ottobre  1992,  n.  421,  art.  4,  comma 4, sollevata dalla societa'
 ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata,  con  la
 conseguenza  che,  la  sua  soluzione,  appare  pregiudiziale  per la
 decisione del ricorso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs.   15
 novembre 1993, n. 507 per violazione dell'art. 76, primo comma, della
 Costituzione,  con  riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n.
 421, art. 4, comma 4.
   Dispone la sospensione del giudizio  in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata  al
 Presidente del Senato e la Presidente della Camera dei deputati.
   Manda  alla  segreteria  della  commissione,  per l'adempimento dei
 suindicati incombenti.
   Cosi' deciso in Oristano in camera di consiglio il 6 marzo 1998.
                        Il presidente: Barberio
                                        Il giudice estensore: De Biasi
 99C0936